Critica Sociale - Anno VIII - n. 4 - 16 febbraio 1899

52 CRITICA SOCIAL ~: più che nel nost1·0 paese la legge è eguale per tutti. Ciò perchò in loro danno sa..:1 cancellato ti principio di ragione e di diritto, che ognuno può chiedere ai colpevole il rifacimento del danno col– posamente recatogli cosi nelle robe, come nella persona e che la nostra legge civile ha formulato in appÒsita disposi1.ione (art. 1 ,~,I Codice civile). Ora ciò è intollerabile, enorme, non tanto per le immediate conseguenze materiali che possa avere sullo condi?.ioni dei proletariato, quanto per il si– gnincato morale e come indice della coscienza j!iu– rid,ca nazionale. Come mai potrebbe con maggiore cinismo essere formulato il privilegio economico 1 Altro che la vecchia infamia rlei se,·vi della gleba conéables et ta1llabtes à 11ie,·ct! Pare proprio che il nuovo progetto, ricacciandoci di balzo in– dietro tredici secoli, ci riconduca al tempi del– l'editto di Hotari, nel quale alla carne degli_ ari_: manni era fatto un prezzo, o alla carne degli aldu un altro, naturalmente pii, basso. lt più bello è questo che. discutenrlosi l'al't. 22, il ministro Guic– ciardini affermava essere 1ngtuslo e impolitico sop1n•imere a llanno lleglt opel'al un diritto che vale 71e1· tutti i ctlladlnt, lit 1·ectam.a1·e il 71te11O 1•faa1·ctmenlollel <tanno J)>'Odotto da fatto impu– tabile, e un dove,·e che vale J)e1·lutti i citladlnt, cioè <li 1·tsa1·ctn il danno 71,·odotlo dal fatto J)1·07n·too det 71,·op,·t<IIJ)en<lentt. . .. È ben vero che la crudezza di cotesto principio del nuovo diritto barbarico industriale è temperala dalla eccezione contenuta nell'art. 22 dei progetto, per la quale la responsabilit..\ civile ordinaria del– l'industriale ò fatta rivivere nel caso che egli sia assog~ettato a condanna penale per il fallo da cui ò derivato l'infortunio. Ma questo temperamento 11011 toglie intanto che in confronto degli operai sia derogato al diritto comune; e la violazione del prin• cipio dell'uguaglianza dei cittadin! davanti alla legge non sta tanfo nella estensione di tale de1·oga,quanto nella deroga, sia pure entro angusti confini. Chi non vedo dei resto che, ridotta la respon– sabilità civile dell'imp,·enditore entro i termini se– gnali dall'art. 22, essa può dirsi completamente eliminata 1 Mentre la colpa anche più leggera basta, secondo il diritto comune, per dar vita alla re– sponsabilità civile-(~ questa colpa il progetto to_glie di mezzo) - ò pur risaputo che la responsabihtil penale per lesione o per omicidio involontario non ha luogo se non concorra in fatto una colpa di qualche rilievo. Si lasci fare alla magistratura - che, salve eccezioni tanto più onorevoli quanto più rare, noi sappiamo come si comporta ogni ,·olla che è chiamata a giudicare tra operai e impren– ditori - e poi 11011 so se vedremo mai un caso di applicazione dell'art. 22. Il olte avverr,\, dopo tutto, senza grande oltrnl!gio alla leg~e, perchè: quale criterio è più elastico ed impreciso cii quello della graduazione della colpa1 lo credo si possano a me– moria d'uomo contar sul!e dita i casi in cui un industriale abbia, da noi, riportato condanna penale per aver trascurato i mezzi di prevenzione o col– posamente esposta a pericolo la persona dei suoi dipendenti. Rico,•doanzi che una Corte italiana pro– clamava il pl'incipio che nessun industriale è obbli– gato (almeno nei ,·apporti della rAsponsabilitàpenale) a p1·endere quei provvedimenti, che pure toglie– rebbero di mozzo o sminuirebbero d'assai il peri– colo dell'operaio, se tali provvedimenti non sono nell'industria di u,o generale. Ciò stante, possiamo affe,·mare che l'art. 22 è destinato nella realtà (se non anche nella inteuzione di chi lo ha pensato) a non essere nitro che polvere negli occhi. ------------- . .. Nelle discussioni avvenute in Senato, varii argo• menti si recero valere per giustificare questa de– plorevole del'Oga dai diritto comune a tutto van– taggio degli Industriali e in danno degli _operai. Si disse che nell'interesse della pace sociale era d'uopo toglier di mezzo ogni possibilità di C<_Jnle– stazioni fra capitalisti e lavoratori, dalle quah non poteva venire che un deplorevole inasprimento delle relazioni, già. tanto tese, rra i due elementi della produzione - si disse anche (e osò dirlo il mi– nistro Guicciarciini) che dovevansi proteggere i poveri induslriali contro le lttt ,·tcaUo; pe1'Chèquel che è ese1·cizlodi diritto per i citladioi, per la carne da macchine è ricatto. Ma due furono le ragioni messe principalmenle di1rn111.i. Pl'ima: il ,-fschto111·0/'esston.ale; seconda: la i,upossibililh di provvedere diversamente alla sorte dei colpiti da inrortnnio accidentale, . .. L'argomento, che molto impropriamente si osti– narono in enato a chiamare dei 1·tschio 1n·ofes– sto11ale, starebbe sostanzialmente in ciò, che l'e– sercizio dell'industria non è possibile senza disgrazie, nelle quali ò ingiustificatamente rigorosa o~ni ri– cerca di responsabilità personali. Inutile rilevare che è ben diverso ii ,•ero concetto del 1·/schto1n·o– fessto11a/e, cioè di quel rischio che va inevitabil– mente congiunto all'esercizio di una determinata atlivilà per circostanze alle quali l'uomo non può opporre difesa perché superiori alle sue forze o alla sua previsione. L'aver voluto allargare questo concetto allo scopo di farvi rientrare anche la colpa dell'industriale, perfino la colpa grave, la gravis– sima, la (aule 1ou1·<1e, ò non ultimo dei meriti acquistatisi nella discussione in Senato da due in• duslriaii, che mostrarono assai bene come si pos– sano senza maschere sentimentali patrocinare nei parlamenti le alle fcteatttà della borghesia. Nem– meno a quei due però bastò l'animo di tradurre in moneta spicciola la frase usurpata, perchè la 11-a– duzione sarebbe stata necessariamente quesla: il lavoratore non ha diritto a lagnarsi del danno re– catogli nella persona dalla imprudenza e dalla negli– genza dell'industriale, pe1'Chè entrando nello sta - bilimento sa e dove sapere che l'industriale non ha cura d'altro che dei proprio profitto e ha ben altro da fare che darsi pensiero di garanlire la incoiu– milà personale dell'operaio, specie se ciò possa tornargli d'aggravio. Ora, perchè ò proprio questo, sviluppalo nel suoi lermini, l'argomento dei 1·tschio JJ>'O(esstonale, non val la pena di moslral'lle la intollerabile bart,arie. .. Ancora si ò detto che la soppressione in via di regola delta responsabililà civile ordinaria era la condizione e il mozzo per cui solo è possibile prov– vedere alla disgrazia dei colpiti da accidente non imputabile. e Non si baderh più d'ora innanzi alla disgrazia se dipenda o non dipenrla da colpa del– l'induslriaie; ogni infortunato sarà soccorso•· Inutile l'osservare, perchè io vede un cieco, che questo modo di ragionare, di prel'edere e di preve– nire costituisce un vero e proprio tnco,·auutamenlo al massac1·O. Poichè ad ogni modo gli operai de– ,·ono essere assicurali e col pagamento dei p1·emio l'industriale ha fatto quanto gli si chiede, quale interesse avrà mai d'ora innanzi l'industriale di mettere io opera quanto la prnden1.a, la diligenza, la scienza consiglino a tutela della loro incolumità personale! i rompano quanto lest~ e quante gambe si vuole, egli non avrà più danno che se ciò non avvenga.

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