Almanacco socialista italiano - 1918

.Jt, 126 ' e,he ne sia fatta don1anda dal quarto dei 1ne111bl'idel Consiglio o che la C. A. P. lo creda necessario. La convocazione sarà dira1nata ai segretari ahneno 15 giorrìi prima della data della riunione. ART. 37. - Il Consiglio Nazionale è incaricato della propaganda generale ; ese·guiscc o fa eseguire le decisioni dei Congressi Nazionali ed internazionali ; controlla i 1nilitanti, gli eletti, la stampa del Partito ; adotta tutti quei provvedimenti, anchG eccezionali, che le circostanze possono esigere. ART. 38. - Il Consiglio Nazionale convoca ogni anno il Congresso del Partito. Esso -può, se vi è bisogno e senza condi:1.:ionc di termine, riunire un Congre.sso Nazionale straordinario. ART. 39. - Da _µna riunione all'altra del Consiglio Nazionale, ·la C. A. P. è delegata ad eseguire e far·e eseguire le decisioni del Congr~sso e del Consiglio Nazionale. Essa organizza la propaganda. Essa può, se vi è bisogno e senza condizione di tennine, convocare d'urgenza un Congresso straordinario del Partito. ART. 10. - La C. A. prepara le relazioni da sottoporsi tutti gli anni al Congresso nazionale. Queste relazionit e l'ordine del. giorno del Congresso Nazionale sono pubblicati e diramati alle Federazioni almeno· un 1nc_se prin1a dell'apertura del Congresso. ART. 41. - La C. A. P. fissa il nun1ero dei 1nandati di ogni Federazione al. Congresso del Partito e prepara una relazione· sulla validità dei 1nandati. ART. 42. - La· C. A. P. procede, con il. concorso delle Federazioni, all'organizzazione n1atcriale del Congresso del Partito. Gruppo Socialista al Parlamento. An·r. 13. - Il Gruppo Socialista al Parlan1ento è distinto da tutte le frazioni politiche borghesi. f; co1nposto · es~lusivan1entc degli eletti membri d·e1 Partito, designali dalle loro Federazioni. AHT. 44. - I membri del Gruppo accettano la Dichiarazione costitutiva dell'unità socialista, specialmente gli articoli 1, 2 e 3 e si confor1nano alla tattica del Partito. Stabiliscono essi stessi il loro regolamento. ART. 45.- I 1nembri del Gruppo Socialista al Parla1nento sono 1 tenuti ad una quota mensile di franchi 250, ossia : 100 franchi .per il Consiglio Nazionale; 150 franchi all'organizzazione che ha sostenuto le loro spese elettorali, rimanendo a carico di questa il versare 25 franchi alla Federazione. Ogni 1nembro in ritardo di' due 1nesi delle sue quote al Consiglio Nazionale riceve un priino avviso ed, al terzo 1nese, u 11 ultimo avviso ; otto giorni dopo è radiato puramente e se1np]icc• 1nenfe se non ha regolato la sua situazione. · Consiglieri municipali. - Consiglieri- di quartiere. · . . Consiglieri generali. ART. 46. ·- Nei Comuni e nei Diparti1nenLi i consiglieri 1nLuiicip.ali; i consiglieri di quartiere, i ,consiglieri generali ed in genere tutti gli eletti devono dare, per la propaganda e per l'aziono, il loro concorso ai Gruppi dei Comuni ed al Comitato Federale. ART. 47. -- Ogni Federazione .fissa essa stessa nei s11oi Statuti la forma ed il modo del éoncorso che debbono dare ad essa g1i eletti ed i 1nilitanti. \ , · BibliotecaGino Sianco

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