Almanacco socialista italiano - 1918

12, ~ ÀRT. 48. - ·n Gtlijlpo socialista n.i ConsìgU.o nìuuicipalc di Patìgi versa al Consiglio Nazionale una quota di dieci franchi per 1nembro ed al 1nese. Per i ritardi di versamento sono applicabjJi le disposizjoni dell'art. 45. Controllo ed Arbitrato.' AnT. 19. - Ogni socio del Partilo dipende indi vidltil.l1nenle <la l controllo, della sua Federazione. · Ogni domanda di controllo, ogni conflitto fra soc,i· del Pal'lilo, tra Gruppi o Sezioni, è trasmesso all'Ufficio della Sezione ; ed all'Ufficio federale se si tratta di un· conflitto fra ùn rnilitante ed un'altra Sezione o fra· più Sezioni. L'Ufficio costituisce jn,11nediata- . ' 1nente una Commissione arbitrale. ART. 50. ·- Il-Consiglio Nazionale può investirsi egli stesso di un caso di controllo ,e nei Ji1niti delle regole previste· dagli statuti, decidere di applicare la procedura del controllo. ART. 51. -- La Commjssione arbitrale è esclusivarnenLc cornposta di soci del Partito e costituita sulle basi seguenti : · Ciascuna delle due parti designa un numero eguale di arbitri; gli arbitri designano di con1une acc.ordo un Lerzo arbitro, che 'pr-c- , siede la riunione con voto deliberativo. · · ART. 52; - Quando una do1nandµ -di controllo è presentala contro un 1nc1nbro del Partito, può, sec()ndo i casi, essere respintn. dar luogo ad un avvertimento privato o pubblico, ad un 1Jiasimo, arl una sospensione te1nporanea da ogni delegazione, Jll'escl11sionc dal Partito. · · ART. 53: - Quando una do1nanda d.i controllo è riconoseiul.a in l'ondata, essa· può dar luogo, da parte della stes,sa Co1n1nission<' n.rhitrale, alle 1nedesirne· sanzioni contro le parti che la proposero. ART. 5-i. - L1 esclusione e la sospensione. te1nporaneu non poRsono essere pronunciate che per mezzo di una Co1nn1issione arbitrale costituita secondo l'articolo 51 e presieduta da un 1ncn1bro del Consiglio nazionale, scelto co1ne terzo arbitro, e esclusivamente •per mancaliza grave ai principi ed ai regola1nenti del Partito, per violazione certa degli impegni presi, per atti o condott[l di natura da portare grave pregiudizio al Partito. ART. 55. - Quando il .conflitto si produce tra due Federazioni, il terzo arbitro deve sen1pre essere un 1ne1nbro del ·C. N. ART. 56. - La decisione della Commissione arbitrale è definitiva, salvo per sospensioni temporanee e per l'esclusione, che non diveng·ono definitive che 30 giorni dopo la decisione· presa. Durante questo tempo, si potrà ricorrere al· Congresso del Partito, che si pronunzierà in via definiti~a sul rapporto delle parti in causa :· membri aderenti, Federazioni, Consiglio Nazionale, Gruppo parlamentare. . . ART. 57. - L1 appello è sospensivo, in tuLli i casi. Tutta via la pana d'espulsione, se proposta dalla Com1nissione arbitrale, port:l alla cessazione di ogni rappresentanza diretta del Partito. ART. 58. - La radiazione per il ritardo prolungato <lel pagamento delle quote cessa di pieno diritto non appena il socio rndiato abbia versato l'importo delle quote arretrate. ART. 59. - Ogni deputato,· in quanto deputato, e l'insien1e del Gruppo, in quanto . è Gruppo, dipendono dal controllo del Consiglio Nazionale. · · Dopo avere udito le parti interessate cd avere do.n1andato il par·.rre dc11a Federazione da, cui dipende il deputato 1n causa, il Biblioteca GinoBianco \ .... ) I ' ( • I

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