Almanacco socialista italiano - 1918

125 iJ1 J>er r-i8pondcrc a queste osserva1.,joni il Gl'uppo Parlarnenlttl'e Stll'~t rapprrsenLalo al Congresso tla una d<'legazionc di due <lepuLaLi almeno, e di cinque al più ; qursLa dc'J<-gazionc a vrù volo consulLivo. A1n. 28. - Ogui anno, il Congresso noniina una Conunissione di Contr.ollo sulle finanze e sui con Li. Questa Co1nn1jssione è con1posLa çli novo n1c1nbri, di cui non olLre tre dcputatj. Essa ha il diritto di farsi rappresentare da una dclegD zio ne di due _1nernbri al Consiglio nazionale rd n.l CongressQ, con v;oLo consultivo. . Essa è incaricata di gnardarc [llla regolariLà cd al.la sinceòLà delle operazioni finanziari e dei servizì e <'n Lrr-tlidc 1 Partito. Presenta una. relazione 01 Congrrsso nazionale. Consiglio nazionale. ART. 29. :.'\ cll'intervallo dei Congrussi nazionali, l'anuninistrazione del ParLito è afJidaLa nl Consiglio nazionale. ART. 30. - Il Consiglio nazionale è costituito dai delegali <lcl]n Federazioni e dalla Con1n1issione A1n1ninistratiYa Permanente elctLa dal Congresso nazionalr. AnT. 31. - La rappresrnlanza delle Federazioni è co.lcolaLa sur nu1nero dei loro 1nandaLi al Congresso del ParLito. In con..i5eguenza, ogni Federazione avrà diritto a due delegati fino a :30 n1andal'i cd un delegato il) più per ogni 30 1nandaLi in più. e frazione di 30, eguale o superiore a 10. · ART. 32. - La Cornn1issionc A.1nn1inis1l-ativa Penna:nenLe comprende 24 me1nb1·i, eletti clirrUa1ncnLr a scrutinio di lista ed a voto segreto dal Congresso 11azionale annuo, senza che il n11n1ero dcj deputati possa sorpassare il terzo della Co1n1nissionc. ART. 33. - _Pyi1na di procedere a gucsta o!ezioi:ic, i delegati al Congresso stab1hscono d1 co1nune accordo o incaricano una Corn1nissione di stabilire una lisLa tq1ica di candidali. Qncslo lentativo d'accordo è obbl.igatorio. Se l'accordo non si raggiunge, l'elezione è faLta a scrutinio di ljsla, con rappresentanza proporzionale. Le liste presentate al C~ngrcsso co1nprendono pnr obbligo 21~ non1i e nessun· candi cl ato può essere iscritto su più di una Fsta. Ciascuno dei votanti segna sulla lisLa l'ordine di preferenza dei suoi candida Li. La ripartizione è faLLa in base al quozi'enLe elettorale ·21. Ciascuna Federazione presenta un numero di bollcLLini eguale al ·ntunero 1nassi1no dei 1nandati, ai quali ha diritto al Congresso. ART. 34. - ~ essuno può essere delegato tHolare di una Fedrrazione al Consiglio nazionale se non ri8ied e nei linù Li territoriali di essa. E fatta eccezione per le Fe<leràzioni d'oltre nw.n'. I deleg~ti al Consiglio nazionale sono eletti per 1111 anuo, s~lvo il caso di sospensione del 1nandato eseguita dalla Federazione confor1ne ai suoi statuti. Le disposizioni contenute nel secondo co1nma nell'art. 21 sono applicabili ai delegati co1nponenti il Consiglio N~zionalc. . AnT. 35. - L'Ufficio, co1nposto di un segretano generale, (li un tesoriere, dei segretari delle quaLLro sotto-co1n1nissio1?,i, . è no1n11~atodalla C. A. P. e sottoposto aJla ra,tifìca del Cons1gho Nazionale. ART. 3o. -· Il Consiglio l\ azionale sarù conv<?caL<_)in ri~111ione ordinaria due volte all'anno ; in riunione sLn1ord1nana ogni volta ibHotecaGino Bianco ' . }

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