Pensiero e Volontà - anno III - n. 2 - 1 febbraio 1926

PENSIERO E VOLONTA, 33 ~ffetti Jauov,i, indipendenti dàlle leggi niecca- ·niche dell~ natura è wn presupposto necessario per chi sostiene la possibiiità di riformare la .società. · E' sulla necessit~ o meno di questo presup• posto che possono discutere, se vogliono, .P. G.ar.alino ed .altri miei contradittori. Gl'inni .alla bellezza della .scienza non colgono nel .segno. ERR.100 MALATESTA. . Da ANTIGONE (Trad. Bellotti). N~Ila a' mortali infesta cosa al paro ,Dell'oro V1'ha: le città. strugge; in bando Manda l'uom di sue case, a tur,pi fatti Ammaestt~ de' /buoni anco le menti, E li ,pef"VJerte; e di nequizia ad ~ssi Insegnò l'arti, e d'empietà le v1c·. SOFOCLE . Aspetti della questione agraria - in Italia Le prime invasioni di terre, nel dopo-guer- .ra, comincia.ro,no nel Laz10, dove, anche per it _passato, nei mesi precedenti le semine, si intensificava.no le .agitaz,ioni per la rivendicazione .cli .usi civici .di semina ne.i yastì latifondi -a pascolo.. Nell' ~gosto 1919 in ·più. di _100 dei 228 comuni ·c1eua p,rovincia di Ro·ma si ebbero invasioni non solo di terre a cultura estensi- ·va, sulle quali iV~nivano esercitati diritti clvi- .ci, , ma anche su terreni a c~ltura intensiva, a vigneti ,e a ,oliv.eti. In un sol giorno, la domenica 24 agosto, la Federazione nazionale dei lavoratori della terra, sostenuta dalla U~era ,del Lavoro .di Roma, mediante un'intensa propaganda, riuscì a far invad~re contempòra .. neamente circa 40 Comuni nei circondari di Roma, Viterbo ,e Frosinone, situati in dispara ... tissime condizioni agrarie. Le invasioni rurali del .i:Jazio si arrestal'ono. [: pr0blema dell'Agro è rimasto oggetto di stu- •di. I libri, le mernorìe, le relazioni, i verbali -del Parlamento, del Senato, deila provincia e ·dei comuni costituiscono ormai un 'fna1·e niagnu1n oartarceo, ma 1~ sonnole~ta buro~razia e la cricca plutocratica non risolveranno il problen1a, sì che 1a rivoluzione lo troverà insoluto. • 11 sogno della redenzione dell'Agro romano ~ moito ~ecoh:iio.Risale ai romani del Paganesimo. Lo trattò persino_ lVi.. Terenzio V·arrone nel suo trattato sull'Agricoltura. Nel' MedioEvo preoccupò perfino i papi, alcuni dei quali permisero « a ohiu:pque di entrare nel fon- - ·dc altrui per dissodare e seminare grano anche ·senza il consènso del proprietario, chiunque esso fosse, an·che se J',,·in·cipe della Santa 1Ghies-a ». Giuseppe Mazzini, tr_iunviro di Roma repuh- . blicana,, e1n:anava, col Saffi e l' Armellini, il 27 :&:prile 1848., 11n decreto che davà in coltivazio- • 1a RO~.A..NO ne ad ogni famiglia nullatenente, di almeno tre pe'rsone, che lo richiedesse, una quantità di terra pari ad un buon rubbio romano (are ns.4:,. 8438). Fin dal novembre 1840 era stata nominata una commisione per la bonifica del1' Agro Romano e nel gennaio 1871, il ministro dei Lavori pubblici nominava quella per la sistemazione del Tevere. Quest'ultima coinmissi one si proponeva di « rinverdire le dissecate zolle, or coi prati or con le alberature; trasformare in a1nene plaghe quegli sterminati pascoli, j n cui rimane inerte l'opera agreste, f rattristato l'animo umano; rendere salubre da un estremo all'altro quel territorio infesto da miasmi malarici » .. La Oomniissione del 1901 e quella del 190& promisero anch'esse tante belle cose, ma conclusero poco." Una delle ragioni degli scarsi risultati di queste commissioni era ohe esse, per fare qualche cosa di buono, avrebbero dovuto cozzare con gli interessi dei latifondisti. Ricorderò che in una discussione- alla Uamera, (20 maggio 1878) l'on. Pericoli, presidente della Commissione per la bonifica dell'Agro, d~sse: « E' vero che ai priyati propriétar·ì non si debba imporre u_na legge ·sulla libera p1oprietà, vi è ·però un sa~rosanto diritt~, che è il diritto del popolo, che è il 'diritto delle masse, che è il diritto di avere su 204.000 ettari di terra il grano che basta pel proprio sostentamento ». E il Mantellini, anch'egli conversatol'e affermava « Il primo diritto è di vi- , vere, il primo dovere è quello di far vi vere » e nella seduta del 30 novembre successivo, rispon dendo ai conservatori codini, che difendevano il latifondo in nome della proprietà « garantita dall'art. 29 dello Statuto e 438 del Uodice civile », affeer1nava: « Prima dell'art. 438 c'è l'art. 436 del Codice Civile che dichiara, sl as- ·soluto, l'uso e il godimento della proprietà, ma

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