Critica Sociale - Anno XX - n. 15 - 1 agosto 1910

234, CRITICA SOCIA LE un dato ordine di fatti sarà molto pitt capace di interpretarli, in confronto ad un prnfano, benchè colto in altre materie; e così, per esempio, un astronomo d:ui-. un giudir.io più sicuro e pii'1 preciso intorno ai fonomon i celesti ; un geografo o un geologo, della conformazione o costituzione terrestre; un biologo, dei fenomeni vitali ; e un fisiologo-psicologo, delle funzioni o della attività e condotta degli animali. Se questa ri.ttività riguard:t gli esseri umani, avremo i vnri ordini di fenomeni sociali: atti\,ità economica e condotta sessuale, in corrispondenza ai bisogni fondamentali, e quindi ritpporti reciproci tra i vari individui e trn i vari gruppi (Economia, Politica, Diritto civile e penale). Anzitut.to 1 dunque, dovendo giudicare d1lla attività umana in genere, hisog11erit conoscere la fisiologia e la psicologia; e J)Oi, per giudicare esattamente una data specie di attività ~ essendo troppo vasto il campo di studio - bisognerlt rivolgersi, per es., al perito agricoltore o al perito agronomo per dare un gindiz.io .sulla coltivaz.ione dei campi; ad un perito ing-egnere per giudicare intorno alla costruzione di strade e ponti; ad un architetto per g-iudicare in– torno alla costruzione di edifici, ecc. 1 ecc. E, se uno o pili individui sono pericolosi o nocivi alla vita degli altri o all'orclinamcnto sociale imposto dalla maggioranza, sarìl necessario - almeno nei casi più gravi - rivolgersi a periti fisiologi, 1>sicologie 1>si– chiatri, che meglio possono inf.erpretarne i moventi o le rcsponsabilifa; capire il modo migliore cli cli• fondersene (repressione), e se e quando e in quale misura una snnzione giovi a prevenire. le trasgres– sioni. Finalmente, dopo questa perfetta conoscenza e interpretazione del fatto e dopo il giudizio corri– spondente, siccome la misura delle sanzioni è già fissata per tutti i casi nel diritto positi\'0 1 così apri– rc1110 il Codice o ne faremo l'applicazione. Que– st'ultima parte dunque è..... l'ultima, la meno impor· tante e semplicemente formale; è la conseguenza diretta della p1·ima parte (conoscenza o interpl'Cta. zione del fotto e giudizio relativo), la quale forma In base granitica dell'edificio. Si potrebbe ammettere l:i. prima senza la seconda, ma non viceversa. Così il collegio giudicante sarehbe composto di 1>rriti - preferibilmente elettivi - : per lo meno un. perito ,,er la conoscenz,i precisa del fatto, per es., un perito ag-ronomo, o ingegnere, o medico, ccc.; e 1rn perito legale per la interpretazione delle disposi– zioni di legge corrispondenti; nei casi di minore entità hasterà. un perito solo, il perito ciel fatto, che dovrà avere conoscenza anche delle disposizioni di legge relative, com'è, per es., l'attuale conciliatore; e, nei casi più complessi, oltre a un 1>erito legale, tanti periti quanti ne esiga la materia. contro\•ersa. Ognuno di questi periti avrebbe, 1wturnl11umfe, lo stesso J>Oteredeliberativo. Un simile collegio giudi– cante possiederebbe, in \'irtll della sua composiz.ione, perfetta capacità a studiare e a interpretare a fondo qualunque controversia, interrogando direttamente le parti in causa, senza. bisogno d'intermediar'ì pe– riti, che tradiscono il peccato d'origine, nè di un intennediario sistematicnmentCl pessimista, che vuole sempre far condanuarc (il P. M.), e quindi neanche dell'intermediario antagonista, che deve sempre, pro– fessionalmente, veder roseo e far assolvere ad ogni costo (l'avvocato difensore). In altre parole, tutto al contrario di quanto avviene al presente. li perito legale (il giudice attuale), quello che giudica della parte formale, di gran lunga la meno impot·tant.c, sopraffà tutti gli altri, riassume in sè tutti i poteri, giudica e delibera di tutto, si dichiara competente in tutto e può infischiarsi degli altri effettivamente competenti, ai quali lascia solo un voto consultivo. Pcrchè questo privilegio? Veramente vi è un caso in cui da una parte c'è un collegio giuòicante per il fatto - i giurati - mentrn dall'altra vi è un perito legale - il presi– dente - per l\tpplicazio11e del Codice in conseguenza del giudizio emesso dai primi. Ma. questi giurati sono scelti con c1·iteri che non hanno niente di co– mune con la competenza, ed è u11puro caso se t.1lora possono emettere un giudizio con piena conoscenza di causa. Aboliamo i giurati, nonchè il cabalistico numero dodici, e in loro vece eleggia.mo un collegio di periti per le varie categorie cli fatti, oltre a un perito legale con pari diritti: il passaggio è sem– plice e naturale per la logica, ma ò anche un salto troppo grande per il misoneismo dei conser\'atori. Tuttavia la realfa ci offre molti esempi cli applica• zione del principio da. me propugnato; e si capisce, ò così ovvio, anzi così banale. Nelle controversie commerciali, specialmente per avarie di merci uei trasporti di mare o di terra, le due parti non si rivolgono affatto ai giudici togati, che non conoscono per niente la pai-tita e che perùerebbero troppo tempo 1 ma di comune accordo si nominano dei pc• riti ad ltof·, che rapidamente giudicano di tutto, senza bisogno d'intermediari legulei di accusa e cli difesa. E meglio ancora: che cosa sono le Commissioni <l'in– chiesta, munite di poteri giudiziari, così frequenti oggigiorno? La traduzione in realtà del mio con· cetto: corpi giudicanti,eletti por lo più dall'assemblea. legislativa e composti di periti d'ogni materia, sicchè, nel loro insieme, sono pienamente ca1>aei d'intendere e giudicarn, come giudicano, senza bisogno d'intcr– mediari piì1 o meno interessati dal di fuori. Allar– gat.e questa timida ed eccezionale applicaz.ione ùcl pri11ci1>ioetl avrete h1 realtà di domani; così come, in altro campo, allargando l'applicazlone, ora ecce– zionale, della espropriazione della proprietà privata per puhblica utilità, si arriva al collettivismo. In questo modo sarebbero riformati radicalmente e razionalmente, o meglio, elimina.ti , gli istituti in– termediari, ingombranti e parassitari, dell'accusa. e della difesa; quello della giuria e il sistema. dei periti. rrroppa roha in una volta! - mi direte voi -; ideale troppo lontano dalla realtà. presente; ed io vi risponderò che l'ideale ò come la stella. polare che indica la via. da percorrere - via lunga, anzi infi– nita, perchè la mòta. ci sfugge di continuo - e che, senza idealo, si brancita. nel buio. AU:SSANDRO VEcm,l,IO. BtlllmO, 2& l11qllo 1910. LEPENSIONI DIVECCHIAIA vr. L'assicurazione obbligatoria. 3° La lcgishi.r.ione germu.nica.: i risultati. L'assicurazione obbligatoria. germanica., nel ramo speciale di cui oggi ci occupiamo, ha un po' meno di vent'anni di esistenza. Difatti, benchè la prima i :~r~!t~oil~~ 1:o?~t;9~_e1 1889, le iscrizioni non furono I L'esperimento oramai è clura.to abb!lSta.nza perchè ci sia possibile trarre qualche conclusione così sul : suo valore, come sulle sue deficienze. Le statistiche tedesche sono poi così minute e precise, che noi I possiamo penetrare nell'intimità della geniale crea• ' zione germanica e trarne un giudizio sintetico pre– , zioso, il quale serva di guida e cli orientamento per · noi italiani, che cerchiamo una via per la pensione dei nostri vecchi lavoratori. Ma perchè balzino vivi, non solo il carattere, ma la struttura dell'assicura– zione obbligatoria, sarà bene che noi teniamo conto

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