Critica Sociale - Anno XIII - n. 5 - 1 marzo 1903

66 CIUTICA SOCIALE tezione dalla logge, come quelli sui quali si adden– sano gli orrori dello s1ceati11g systhem; si decise che si troYcrh modo cli farceli entrare. La questione degli impiegati di aziende private fu riservata e san\ discussa a suo luogo. Ma fin d'ora, esplicitamente, la. nrnggioranza della Commissione sacrificò due impor– tantissime categ'orie cli h1vorat.ori manuali: i lavora• tori delle imlustrio dello Stato e di altre pubbliche amministrnzioni, respinti anche dal disegno mini~ steriale; e i domestici, che questo accoglie\'a nella 1rna tuteln. Quale dev'essere, a questo proposito, il pcnsiern del pnrtito socialista? Bsso, che della. difesa del lavorv fa suo ist.it.uto, dovrebbe chiedere che all'obbietto della legge ve– nisse data la maggior possibile ampiezza. PeL' noi infaW, dove è lavoro salru·iato, non esistono, fr,1 ceto e ceto, rra categoria e ciltegoria, sostanziali differenze: tutti nrnciul!n. ad un modo la glrnlchiorn, del capitalismo. L'antica distinzione, che faceva clegli impiegnti di una ditta una classe privilegiata, spa risco, og·ni giorno pili, ootto l'azione livclla..trice df'lla grnndc industrittj ~li antichi rapporti patriarcali, nei ()Uali il famulo consicleravasi (lttasi membro dclii\ famiglia ciel paclro11e, sono anch'essi un ricordo sto– rico o una sing-olarissi1na sopravvivenza, degna di qualche premio dell'IHstituto. Nè lo Stato o il Co• mune, dove esercitano un'industria, cessano di agire come privati imprenditori. Perchò dunque si dovrebbero escludere i lavoratori delle industrie di Stato o municipali dalla comune tutela e dal clirit,to comune? Non son essi, in so– stanza, lavoratori pari Hg-li altri: Non regge le eon– dizioui del loro lrworo hl leg-~e generale della do– nrnncl~t o dell'offerta: Qual diffe1·cnza sostanzinle por– terÌì., nella vita e nel contratto di lavoro dei ferro• vicri 1 il 1·itorno delle ferrovie all'esercizio di Stnto, o, alle sigarnie, la sostituzione dell\lp1rnlto all'at– tuale sistema cli Heg·ìa? (1) 1,:se, come si osserva, lo Stato o i ftfunicipii tro• v~tno co,weniento riconoscere ai loro operai qualche dil'itto speciale - stnbilità., casse pensioni o soc– corso, organici, ccc. - forsechè ciò muta a. costoro la sosta,nza dellfL loro condizione di salariati, e dovrà, per quel pia.tto di lenti, sncrificnrsi la. loro pri111oge- 11it11mdi liberi lavoratori? ( 2 ) Si conrcssi dunque che lo Stnto, se legifora pet· le proprie i11dustrie 1 è giudice e parte ad un tempo e in esso rispunt.,l inconsciamente il padrone. Quanto ai lavoratori isolati 1 agli impiegati pl'ivati e ai domestici, la regione della loro esclusione deve t:.:ssere per noi la ragione principale di ottenere la ostensione ad essi della legge tutelatrice. Qui invero si pare 11irroùutt.ibile antagonismo del criterio capi– talista e del critc1·io prolehuio - la radicale diffe– renza fra il rif'ormhm10 borghese e il riformismo so– cialista. :Mer1trc le classi dirigenti non concedono leg-gi di tutela se non quando vi siano sforzate dtt imperiosa minaccia e perciò nei limiti pili angu8ti (nella specie, a favore dei soli opernì o contadini, come quelli la cui organizzazione seppe già. imporsi): scopo i11vece ed interesse dei lavoratori organizznti è di far sì che tali leggi non fissino soltanto le {1) !'s'Intende l)ene 011e parliamo unicamente 1101 ll\\'Orntorl dollo lr1dustr!c. l'cr gli ni;ronit cho 001111110110 f11 11::lo11i di, Sfo/o, nurntcnlnmo I crlhirl! che 6\·olgommo altrn 1•oli11In 11uesht stessa Hlvlstn (Cd/tea Sociale, 1902 1 png. 227 e 2:l3J. e) SI l\f:"f(llllll!:alCllO I vantttf("g! SJ)CSSO i1CCOrdatl 1 e ll011 /IClllJ)fC, 111 h~1'0rlltorl dello St.,to o del Co1J1u11110110 llen lunge 1lall'cssero N1cl11- slvl n <1uostc 111,oc!odi Javorntorl. Xessun11 amml11lstra1.1ono clello ~tnto on're org,rnlol cosi ravoro,•oll fil personnle come quell\ eontJul– s!nU dal ferrovieri nello roocntl ngltazlonl. Xè nH1.11cano6t11bl\1111cntl lnòustrlal1 l)rlvfttl dovo fl"IÌl si COll(IIIIStò liii 11rlnclJ)IO (Il organico, l'ass!cun\zlono por la vecchlRl!l a s11ese della ditta, e<I nitro g11run1.lo somlgl\anll. loro peculiari conquiste, ma ne allarghino il bcuc– ficio a quei ceti vìcini, le cui forze sono deboli an– cora e bt cui organii,zazione è attraversata eia mol teplici ostacoli, ele,•a11clone così Je condizioni al proprio Ji vello, agevolando h~ loro lotta cl i classe e attenuando i disastrosi effetti depressivi della cliffus:l conconenzi~ fra. hlVOl'atori, Nè si elica (come si protese) che alle tre categorie summenzionato di ln,·or::i.tori la legge riuscirebbe poco o punto applicabile: o perchè sfugga ad essa la, nntura del loro peculiare contratto di lavoro; o perchè, pm· adattnnclovisi la legge teoricamente, in– sormontabili difficoltà ne itttraversino in pnttica la applicazione. L'argomento, bifido, ò falso duo volte. Fra. i lavoratori fl domicilio e i lavoratori adunati nella fabbrica la differenza è tecnica 1 non è punto f/ittl'idica; il contratto di lavoro segue le medesime le~gi e dì~ luogo ai medesimi abusi. Solo pel hwo– ratore isolato la difosa è minoro. Fra l'operaio e il commesso di negozio, che la, legge protegge en trambi 1 la differenza nei rapporti del contratto ò cli gran lunga milt__rn·im·e) nhe non fra quest'ultimo e il commesso di studio, che Ja legge non vorreblle ::ml– n1guarda1:e. Certo, non ogni disposizione cli una legge ò appli– cabile a tutte le condizioni che la legge contempla.. MR ciò anche non ò necessario. 1,; il criterio di– scretivo 1rnsce dalle cose medesime. Pei domestici, basta scorrere il disegno di legge per trovare che, dei 47 paragrafi (1 a 8 e I1 a 4\l) che riguardano il contratto individuale, almeno 44 sono applicabili anche ad essi. Parecchi s0110 appli– cnbili specialmente ad essi (I). Quanto alla difficoltà cloll'applica;-.iono, l'argomento, so fosse fondato, pl'Overebbe un po' troppo: condur– rebbe ad escludel'C 1 per esempio 1 dalle leggi penali i reati di troppo facile occultamento; contro di questi, al_ contrario, ht leg:te suol rizzarsi pili minacciosa. Ma l'argomento è altresì infondato in se stesso .. l!:sso suppone che si tratti di una legge cli azione pub– blica, per la cui osservanza debba lo Stato ficcare la propria vigilanza nelle anche minime aziende o nei penetrali domestici. La legge sul contratto di lavoro non ha affatto questa, 'pretesa. 1 1 :ssa è esclu- ( 1) Ulnmon<', telegrlllhmmenk, la (l!mostrnzlone. 1101>0 I JJrlrnl c!ue ortl<"Oll, di cnmttere 1<•·nerlco ( obblet.to della logge; tonti del con– tratto lii lavoro), sono Ap1illcab111111domestici: l'nrt. ,& ohP. sant!sco la responsnbllUì1 del 1i,1drono \lei r,1tto de!(ll 1ntormcdll\rll (Jl, e~. di un maggiordomo); l'nrt. r, ohe vJ<:ta li! 11111iog11Rre l'o1>er11. (11 g101·anl Jil\•Qratorl mcreè un sor(·o,·i<o mol'IO (lato 11Hr1 ffllllh{lla; l'flrt. 6 che, dlselpllnnricto Il tlroo11110, modera IO str1dt,1111(mtodel rirnci11\ll, t1111to fre(1uo11te, In r11tto 111 dnn1esllcllù, nella nrngrn borghesia; gli flrt. ; e 8 relntl,•1 tllla l)rO\'A Cl<'! conirntto; gli art. 11 e IZ c8clus!va111e11te llscal! (li1sse (Il bOIIO nella 1,roec<lura arb!trule); gli 11rt. Hl, 1-1, 15, 16, 17, 18, Hl, l!O, 21, ~2, 21, 26, 27, Z8, 29, 30, 31 ;;ho rlguar1hUJO le ol.J– llllgfl7.IOn! del 1m<lrono In r11tto t1·1glene, di mornlltù, eee., I termini, I moa1, lo garaz ,1.le do\ \)llgamento d(:I snlnrlo, 1':11101.arlo, Il vitto, l'uniformo, lo son•enr.lonl nl\11 tumtglln <101 lavorntoro, le ritenute, g\1 1100011t1, Il diritto 11t salnrlo In e11so di hrcvl 111u1a1t1e od altro 111eo11ie1•01e Impedimento flt lfl.\"Oro, l'ol.Jbllgo <ICI 1.Je11sorv1t.o,10 oll– bl1gu1.10111 corro1nt1ve del lavoratore, Il s111arlo del minore, I cllr!tf1 eventuflll del parenti su! SIIIKrlo Oel la1·orntore, In tnseciuestrabllltA O l11codlb!!!t1\ del Su\/l!'IO C <]<:Ilo111c!onnl11\ i I dodici nrtlcol! dli\ 82 fil ~3 elle eontem11lflno l'eat!nzlone, la J)rorogil, la rlsoh1z!onc del eoutrntto, I termini Jler 111cllsdetta, I giusti rnot\l'I di rlso1ui!o11e, 10 Indennità e,·entunl\; g'l\ art-. ,u, 4r,, 46 relflfl\'I Mlpnttl nulll, illln pro– sorlr.lone delle nr.lont, n1 l)rl1·11eg1; gli art. H, 48, 49 che dlsell)lh111no l'nrllllroro 1•01011tKrlonello eontroverslo !rtdlvldun\1. - ~on s11rebllero llJ1pllci1b\11 onfi.11m·t(l111e11te nl domestici, sollnnto l'arL 3 (regohm1c11tl 1mrtlcolnrl di hlvOro), l'flrt. :rn (/1/IIIZIOllldl>!IClpllnarl), l'llrt. :!$ {C!III• i.toni), 6ebbonc nulle. 1·1t't1, toorlO!\lllOIIIC, che 1UlOh'eBBI In (1ua\che cnso l)OSSauo trornre ilJ)l)IICl\7.lone. - no\•rebbe JlOl farsi eccezione, !)Cl contratto (il domesticità, !lll'obbllgo dO!l'11tto scritto, c1er1n111to dal eornlllnnio disposto degli 11.rt.6 e Jt>; e 1,otrellbe renclersl meno tiissatlvo e più 1Hl.11ttnblkfllle modeste oconomle domestiche l'obbligo (IOll'lntero r1!)08o seUln111n111e (iiri. 11.1,1ecn1,o,1°), (·111del resto prO\·– \·ederù meglio h1 leggo sveclatc.

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