Critica Sociale - Anno XIII - n. 5 - 1 marzo 1903

Critica Sociale frIVIST .Il (JUJNDICIN.1/LE DEL SOCl.1/USMO Nel Regno: Anno L. 8 • Semestre L. 4 - All'Estero: Anno L, 1.0 - Semostre L. 5,50. Lettere e vaglia a/t'Ufficio di CRITICASOCIALE - MILANO: Portici Galleria V. E. 23 Anno Xlii - N. 5. lfon si vende <t 1unum·i se1x1:1•ctti, Milano,1° marzo 1903. SOMMARIO Attualità. /,o /tg(lt 81ft co11t1·atto (H ((/l'Ol'O: i p,111/i, /j{IHWU; I, 1/0(J[Jtlto 1/tfl(I ltU{Jt (l,A c,m·rcAsoc1,1.u:). 0/l 0/'U dtllt H<J)tl'idi: crlllclw 111108!!1(\10 8U J.'/((!/Ì,(I e i ti•(lf/(IU tH comme,·clo <Il .\. Cllblnll e L. •:Jmnull: 1. Il prol>lema 1femoura• fl(o (E. )l\st-DAKI}. Studi 80Cloloalcl. I ~tmplkUtl lltl lll(lftrit1li-<1mo ,torico: I e li (l'U;TRO FO,.TA!,.A,. /,a me.::;mlrifl 11d 1l.Stg110di ltuOt s,d co11ti-c1'ti.t1qrm·U: lii. I rimtdi.l (t't:o,:mco 3.IAIUOSI). &>dCIIUmo t a11Uc/trLcali.$mO: \'Il, /,(I 110::1/1'(1 /tgw!l11:;#)11t; \Il[. / 1wot'ftdlmt11U; IX. A./ellltt nl.!it.:.Oul (,\U:$SASl)lt0 S(:JIIA\ I). Filosofia., letteratura o varietà.. , ..,.(I J,ll.!1·, Il Javtalc: f Cl'/11/lld- Lll Trn<lC8-t:1110ll9 JWÌV(l/t dtH'm·mt i/elio 11ei.opt1·0 lst.) - 8-0c/.<1ll,,0110 t ;,f(!lhmc, - 1 Oocumcnto <ICij 8uCIRll811lUS - S11ll'i1111101·/m1.:t1i,Qcl,(1/e (/i'll'o li-cr110 m1Jc/.mt11/o opu·ol<> - J,aron1fori. t f)(1;l1•a111 ut/ t9(N (,,. r.t - l'l'lmv Cou• urui,o ua.:io1wlt deqH llliiQUlWll dtllll $CU()/e mtdk (xy.) Per ltt forzala aS!jel/Zlt drl Oireflore. lraflenuto e, " Homa, questo fascicolo esce con alcuni giorni di ritanlo. LALEGGE SULCONTRATTO DILAVORO I punti salienti Poichè il partito socialista 1>rosegue, con un ac– canimento cleci~amente rivoluzionario (ma non u ri· voluzionario pcrchò riformista., com<' predicava ad Imola), ad ignorare profondamente il <litiegno di legge che, fn~ un mese ù poco 1,ii1 1 rcrn\ dinanzi il Par– lamento - e che gi.\ 1 se la meccanica non ci gabba, 1:1ottola. incoutra~tata prc~sionc dei soli che se no occupino, gli impL·e11ditori 1 1:1i ,ta µ;uul:!tando nclh\ Commissione e piì.1 si sciupcl'à nella Camera e poi nel Senato - esprimiamo almeno, per sah·arc l'anima, la nostra. opinione personale su di esi:iO. 8i trntta di un primo tcnb1th·o - primo non sol tanto in Italia - cli rodifìcnrc in una legge generalo tutrn la complessa materia, fioraia. appena in tre o quattro dei venti articoli (IG27-l(i4G) che il Codice civile dedica alla. locazione delle opere, e piuttosto alle opere dell'artefice e •.lei cottimista. che dcll'opo– raio e del bracciante: ed è naturale che la com1>0- si1.io11etecnica non sia riescita perfetta cli Jll'imo acchito. S1trebbe prolisso e tediOl!!Otener <lietro pe– dissequi alla successione dei paragrafi. Vediamo di porre in luce i punti salienti. r quali, a nostro avviso, si possono raccogliere in una quadruplice partizione. L'OgA"Cttodella legge (a quali lavorntori si riferisca); il modo di formazione del contratto (regolamenti di lavoro, requi~iti, forma esteriore); la sostanza. del contratto (obbligazioni, d l, 10 ts n O p1·esunzioni, consuetudini, penalità, risoluzione del contratto, inclcnuWt, pri\•ilegi, ccc.); o infine la. parte lici diseg-110di magg"iorc o pii1 nuovo interesso so– ciale: contratti o controversie collettive, scioperi, riconoscimento giuridico delle Associa1.ioni. J. 'ogge to della legge. • .\ quali contratti, o piuttosto, a quali specie cli hlVOl'a.tori devo ap1>licarsi la legge·~ Il testo ministeriillo (nrt. I) tentan1 una defini– zione, al(luanto tautologica, del contratto di lavoro: quello cioè " col qualo un opertlio od altro lavi rn· tor<: mnnualc si obbli~a al senizio di un imprendi– tore o padrone, mediante equa. retribu;.:ionc che questo si obhlig<L di col'l'ispondC'l'gli .,. Già il Bonomi ce11surnv11 in queste stesso colonne ( 1 ) l'inopportu– nità .cli quell'equa, che, se mai, trovcrel;he suo luogo neg·il :1rticoli definenti gli obhlighi liell'im1>re11ditorc e che, collocato qui, come esso111,1:1. del contn1tto t1Ì la, 1 oro, indurrebbe a far clichinrnrc Pincompctenza del giudice ogni qual\•olb, s'imbattesse in una mer– ~edo, a. suo criterio, iniqun: concetto, ad o~ni modo, 111congruo, se non si venga a proclamare in <1ualcho modo (con inn,clenz;1, veramente so\·yersiva, della. ingerenza.di Stato nelle privato economie) il principio di u n minimo legalo di retribuzione. Anche può p1ucrc soverchiH, e però -- come, il pii1 spesso, noi diritto - pericolosa, qualsiasi definizione del con. tratto di lavol'O. Comunque, l'obbietto dell.-i legge appare in questo articolo, di modernta htr,1:d1ezza.Ke ò cscl 1 usa come illustra la Helazionc, la gente di mare, cui bene o malo pron·edono, coi contratti di arruolamento i codici di commercio o della marina. mercantile. Esclusi sono del pari i la,·oratori delle industrie di .'tato e cli llltri enti momli, come quelli, :si dice, che sono anche soggetti ad atti d'impNioj (', a nmggior ra:,:'ione 1 i J)ubblici impicguti. Sono cticlusi inlinc A"li impiegati di aziende private non 111e1·ca11tili. ;\la ogni datore di h.n·orfl rna11ualo - opcrui indipendcnfi l1t\'Oratori a domh~ilio, dometitici - sHrcbbe com~ preso nella. tutela della legge; In quale, al penultimo capitolo, allarga le sue l>rnceiu anche agli impiegati di commercio, in quauto sia (((l essi. ap1Jlitabile, e salvo poche modificazioni 11011 sostanziali. Questo obbietto parYO troppo vasto alla Commis– sione uscita dagli Uffici della Camera; la quale, rì• fiutata (o sia pure) ogni gencr:ilo definizione, ritornù alh~ f'ormuht concretn adottati\ dalla precedente Com– missione reale: pe1· cui " la. lei:,:gosi applica ai la• vomtori che prestano servizio, 111cdi1111tc retribuzione, nelle imprese agricolo, inclustriilli o commerciali alla clipemlenza o sotto la direzione o sorveglianza di un padrone o imprenditore .,. Si obiettò j;hc tal formula non comprenderebbe, senza sforzo eccessirn 1 quei la– vorntori isolati cd a domicilio, che pili meritano pro- (1) PHCICOIOdel 1° gennaio.

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