Critica Sociale - Anno XI - n. 13 - 1 luglio 1901

ID4 CRI'l'ICA SOCIALls <tendo di parlare con lui ; ordinata la mitraglitl nel mucchio dei popolani, contro il consiglio deffunico uffìciak presento cli pubhlica sicurcz1.a, cui non pa– rc,,a si JJOtcs:so condannu rc a mo rto quella ~ente i:;cnza prirna flscoltarla, e int.ima.to a quC'sto di ta– cersi minurcian<lo di far fuoco anc he su di lui; or– dinata una seconda scitrica nelle schiene ai fu~gcnti; a1Jbas1'atc colla sciabola le canne dei fucili, pcrchò non falliisscro il tiro. Onde fu grnndo ventura il ~ ri– fiuto d'obl>cdicnza.,, dei soldati, che tuttavia, buona parte, i meno vicini al tenente, pnnturono in aria. Talune cli (!lLCstc circostanze il toucntc og g-i 110~1 1, e la Commissione d'inchiesta 11011 par llis1 }0sta.ad nccoglicrlc. Atteniamoci dunque a ciò che non è contestato: l'ordino del fuoco su quella folla di inermi. I/on. Oiolitti addusse due argomenti per giuslifi– cnre quell'ordino: disse che l'ufficiale ohbcdiva a una l'Onsc.1:-nft; soggiunse che la. consegna era data per impedire una clop1lia ,•lolazionc del diritto: quel11:t del diritto di propriet:'l. o quella del diritto alla Ji. l)Crtà del hl\'01'(.). . . . Quanto til primo arg·omcnto, noi sosteniamo che uon Yi può essere mai In consegna di commettcrn un delitto. So il principio: iy11onmtia leyis 110n excusat vi:tlc pcl contadino anaJfabeta che, sospinto dal bisog-no, viola la lc~gc forestale; che dire lii 11n uffìci11lc il qui:tle, comandato in se1·vizio di pubblica sicurezza, ignori, o 11g-iscacome se ignorasse, che la facolt:ì di accoi;;btrsi, in aperta cnmpagna, a un gruppo di la– ''oratori è un diritto che non può essere, senza vio– lazione della legge, nò tolto, nò limitato ad 1111ima viva? )rcno 11ncorn il tcnento Dc Benedetti poten1 ig-no– rarn le precise ùisposizioni del Hegolamento sulPim– picgo dello truppe in quel servizio di pubblica si– curezza. n cui egli era comandato. Queste disposizioni, poichò arn.:hè d:11l'Arm1/i ! fu– rono erroneamente riferite da un testo che 11011 ha più vigore, noi vogfo11110qui nella nella loro inte- g-rib\ riportnre: . L'ApJ,,emtice al Heyofmneuto vel ;;:errizio terrif()riale, ap1>rornta con decreto reale 5 ~emrnio 1899, .Appen– dice che è esplicitamente mantenuta in vigore dal– l'art. ~ del successiYo decreto 4 giugno stesso 1111110, nll"art . .!O, dopo avere - con una fnu;c, a dir vero, molto eh1stica - raccomandato che 11oll'uso dello armi si debba procedere " coll,t nrnssi1na te111perirn1.a ma con uguale fermezza, evitando le longanimità che llt•gcncrano in debolezza :n continua preci:mudo così: La lruJlJ)n a piedi h111Jieyal)l'ima lei baionetta, riser– vando l'uso del fuoco rli casi estremi. ... L'uso ,lei fuoco ,~ ris,.l'rnto ai casi estremi, cioè quando i rivoltosi facciano essi steasi uso di armi da fuoco o di altro modo di offesa che possa mettere in serio pericolo la truppa, oppure abbiano commessi atti di incendio o cli devastazione o 11011 vi F:ia altro me?.zo Jlcr impedire la continuazione dei disordini. (I) Or qui, u p.trtc che lll'I caso (·onerdo non pol~,·11 1>arhm;i di rii:oltosi (rivoltosi chC' ehicclevano di pur– Jnmenhlre sventoh111do i fazzoletti IJhlllCl)i in segno lii pace!) nò lii llisonlini neppur iniziati, certo è cho (1) 11 lettore 11rorn110 probahllmontc mcrnvt,rllcrA ehc d1~Po~t1.lon1 {'O~i lm110rt:mll, é lnkrett,1111ti la ,•Ifa del clliadlnl, 81Rll0 illlll('IIC J)('r ~emJ)l1c I ll('fl'Olnmcuto, mut111JHI', o s11c.o;10 lnf111tl mutiuo, Jl('r <lerrNo rrale. l!n è 1111c~t11n tcndcuza (\{'I mllllnrl:<mo: di sottr11rs1 n! 1·on– trullo (l('Lhl 1,u1,1,11cn •llgcuij>/IOIII' (' (Il cu11gl(ICl'llr>1I supcrh.11'0 11"11 ~tcHL i,n1,·rl 11•x1~1111t11. ot il previo impic~o clclht baionetta 1 di gnrn Iungi:t meno micidiale della mitraglia, C'ra imposto tassativamente. Xessuna ronsegna, vera. o supposta, poteva. esone– rarne ruflici11lo di SC'1"vizio. Xè è da c-redere che :.;-li sciopcra11ti, molti dei quali Inumo fatto il scrviiio militare, ignomsseru questa prorC'dura. J~:s~i, come 1rnrra il Hossi (Adriatico, 30 giugno) " crauo persuasi che i soldati dal ponto non potevano s1lararo l'IOnzn.inni:tsbtro prima por lo meno le haionette, il t/ui 110n-i:enne fatto n· J/ass11ssinio cli <1uei miseri venne dunque consu– mato) in 1.1perbt violaiione del Regolamento, con pro– dizione cli ugguato. . .. )fa l'on. niolitti parlò anche di possibile violazione del diritto di proprietà e del diritto della libertà. del lavoro. Lasciamo stare il diritto di proprietà. che, nel caso in esame, non ha proprio nulla a vedere. li diritto cli proprietà non si violo. se non appropriandosi o dannegi;h1ndo la. propriC'tà altrui. Xulht potò fare presumC'ro che simile intenzion{' (non parliamo del f'a.tto) flilJCrg-assenell'onimo degli scioperanti. Entrare nel campo altrui, non precluso <lo. cinta. o da ripnri stabili, non è punto ,·iolRrC l'altrui pro– prìetù, non è neppure violazione di domicilio, reato questo limitato a chi si introduce di soppiatto o contro il divieto " nell'ahifa7,ione altrni o nelle a1l partenze cli essA."' La campagna ò a,perta al transito di tutti per antica inviolnta consuetutlino o per questo ò intcrsccat11. eia.sentieri: in essa i proprietari pos– sono soltanto limitare b1luni diritti, t>er esem1>io il cliritto di eacci:1 1 ponendo sui confini delle loro tenuto appositi segnali. Rimarrebbe dunque - unico diritto minacciato - la libertà del lavoro. .1~; questa la formula. sulla quale si accampò il pre– sente :Ministero nel suo attegginmento liberalo di fronte alle coalizioni o agli scioperi. Essa si connette alle dis1>osizioni del Codice penale Zanardelli, che prochnna libero lo sciopero, lecito quindi 11cccita.– mento allo sciopero, Sfllvo il solo caso che questo eccitamento segua eo11minaccia o violPnza. Diciamo subito che noi non crediamo che quesbt fornrnla dobha avere lunga vita 1 nò che essa risponda alle esigenze di un regime democratico. Fra il pro prietario armato del capitalo e il lavoratore povero e affa11rnto 1 l'assolub~ libertà. <lei htvoro 1 la libertà illimitata tiella concorrenza della mano d'opera 1 altera tro1>po lo condizioni di parità della lotta per poter essere accettata. Quando poi, come avv('nnc noi Ferrarese, la con– correnza. dell'offerta di lavoro non si opera in con• dir.ioni nornrnli, co~li clementi naturali di quel dato aml)iento, ma un ricco imprenditore requisisce col– Pinganno centinaia di lavoratori in lontane reg-ioni 1 e trasportundoli di 11otte 1 isolanrloli da ogui contutto eolla g-ente del pae~C', li getta corno manclrie nei campi una ta!C' lilJerfa di lavoro, 11ati-1 dalla truffi1, ali111e11r11lit col scquPst.l'O delle perso11e, diventa. per gli, sciopcra11ti schiacciamento e massacro. J,: pc•rC'iÒche, 11cll11 le~islaziono dei 1>aesiciYili, ogni ;.;'iomo pili va farC'ndosi strnclu quel concetto dello '" sciopero obhlij!'atorio ~, decrefoto a. magl,('io– ra,m-1 di voti, ohe il dise~no di leg-gc Millerand sta per acclinrntnre in J<'ntnria. Ma 1 se tutto ciò ha. un valore di" lege feremla, oggi, de leye comlilet, in I tnlia, dove il mo,,imento operaio è ancora iniziale, e mentre siamo appena usciti eia un periodo cli reazione, nel quale la. sopraffazione sul lavoro libero eia. 1>arto elci pubblici 1>otcri era la regola, noi possiamo i1ccettarc la fonnuJa del l'fini• stero come 1111 scg11alato progt·esso. Senonchè, pcrchè la lihcrtìt th:l lavoro non 1;1w11i

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