U. Zanotti-Bianco e A. Caffi - La pace di Versailles

- - r 227 — 12° L ' I t a l i a si associa alla dichiarazione fatta dalla Francia, Gran Bretagna e Russia, per la quale i Luoghi Santi maomettani devono essere lasciati in pos– sesso di uno Stato maomettano indipendente. 13° In caso di una estensione dei possedimenti coloniali franco-britannici in Africa a spese della Germania, la Francia e la Gran Bretagna riconoscono alla Italia i l principio di diritto di domandare per sè stessa certi compensi sotto forma di un'estensione dei suoi possedimenti in Eritrea, Somaliland e Libi a e nei distretti coloniali che confinano con le colonie francesi e britanniche. • 14° L a Gran Bretagna s'impegna a facilitare all'Italia, immediatamente e a favorevoli condizioni, la conclusione di un prestito sul mercato di Londra am– montante a non meno di 50 milioni di lire sterline. 15° L a Francia, la Gran Bretagna e'la Russia s'impegnano di appoggiare 1' Italia in quanto essa non permetta che i rappresentanti delia Santa Sede svol– gano azione diplomatica per la conclusione della pace e per la sistemazione delle questioni connesse con la guerra. 16 J I l presente trattato dev'essere tenuto segreto. Per quanto riguarda la adesione dell'Italia alla dichiarazione del 5 settembre 1914, essa sarà pubblicata dopo la dichiarazione di guerra da parte dell'Italia o all'Italia. I rappresentanti della Francia, della Gran Bretagna e della Russia essendo muniti dei poteri necessari si accorderanno, come segue, col rappresentente del– l' Italia, che fu pure autorizzato dal suo Governo a questo scopo : Francia, Gran Bretagna e Russia dichiarano il loro pieno accordo con questo memorandum presentato ad essi dal Governo italiano. Riguardo agli arti– coli 1, 2 e 3 (relativi alla coordinazione delle operazioni militari e navali delle quattro Potenze) l'Italia dichiara che essa entrerà in guerra attivamente appena possibile, e in ogni caso non più tardi di un mese dopo la firma del presente. ' Firmato in quattro copie 2G aprile 1915. i I L TRATTATI) D E L L A ROMENIA CON L ' I NTE S A . Art. 1. — L a Francia, la Gran BroÉtgaa, V Italia e la Russia garantiscono l ' integr i tà territoriale della Romenia in tutta ri tenzione delle sue frontiere attuali. * Art. 2. — L a Romenia s'impegna a dichiarara la guerra e ad attaccare l'Austria-Ungheria nelle .condizioni stipulate dàlia convenzione militare; la Ro– menia s'impegna anche a cessare, dal moine ito di dichiarazione di guerra, tutte le relazioni economiche e gli scambi commerciali coi nemici de^li Alleati. Art. 3. — L a Erancia, ia Gran Bretagna, 1' Italia e la Russia riconoscono alla Romenia i l diritto di annettersi i territori della monarchia austro-ungarica stipulati e determinati nell'art. 4. A.rt. 4. — I limiti dei territori menzionati nell'articolo precedente sono fis ( sati nel modo che segue : « L a linea di delimitazione comincerà sul Pruth in un punto della frontiera attnale fra la Romenia e la Russia vicino a Vovoselitza, e risalirà questo fiume fino alla frontiera della Galizia al confluente del Pruth e del Ceremos. In aj^ressso, seguirà la frontiera della Galizia e. della Bucovina e quella della Galizia e della Ungheria fino alla località Slog (quota 1655). « Di là seguirà la linea di separazione delle acque della Stisza e del Vizo per raggiangere la Tisza al villaggio di Trelusa a monte del luogo dove si unisce al "Vizo. A partir da questo punto scenderà il corso della Tisza fino a quattro chilometri a valle del suo affluente col Szamos, lasciando il villaggio di Vasares-

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