P. Werner - La Repubblica bavarese dei consigli

r - 120 - simili. Con particolar cura si deve provvedere, che da ambe le parti sieno evitate richieste e misure che possano esser dannose all'interesse generale. A base di tutti i procedimenti debbono esser gli accordi stipulati dalle organizzazioni economiche. 2. Cooperazione del B. R. nella direzione dell'azienda, esercizio del controlJo suJle commissioni e sul materiale, incremento dei lavori per eliminare la disoccupazione, vigilanza sull'intiera condotta degli affari da parte deJla direzione, partecipazione di due delegati del B. R. alle sedute del Consiglio di vigilanza e del Consiglio d'amministrazione con voto consultivo. 3. La direzione del!' azienda è tenuta' a fornire al B. R. tutte le informazioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni. IV. I. Le elezioni per i Consigli di fabbrica si compiono per reparto senza riguardo all'appartenenza a diversi mestieri, e a voto segreto. 2. Esse si svolgono separatamente per gli impiegati e per gli operai. Per tutti gli affari dell'azienda che sieno d' interesse comune, i due Consigli si riuniscono in un'unica corporazione. 3. Per vigilare gli affari presso la direzione, dal seno della intiera corporazione costituita dai due Consigli degli impiegati e degli operai si forma un più ristretto Consiglio d'azienda. 4. Nessun membro dei Consigli può esser eletto per più di un anno. E' ammessa la rielezione. Gli elettori hanno in ogni tempo il diritto di deporre i loro eletti. V. I. Nel caso che la condotta degli affari da parte delle direzioni degli opificii e delle aziende sia tale da danneggiare l'interesse collettivo, si farà richiamo al Governo, il quale destinerà un membro competente del Consiglio di fabbrica con speciali pieni poteri di Commissario governativo, cui in pro-

RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==