P. Werner - La Repubblica bavarese dei consigli

----•-········· .. ··· .. ···· - 119b) garantire l'autogoverno di tutti gli interessi degli operai e impiegati da parte degli stessi interessati e attuare la costituzione democratica di fabbrica; e) preparare la ges.tione comunista dell'azienda mediante la collaborazione della direzione e del Consiglio di fabbrica. Il. Per assolvere tali compiti il Consiglio di fabbrica esercita seguenti diritti : I. Interviene con parità di diritti nello stabilire o modificare le ordinanze di lavoro e cl' esercizio. Ogni ordinanza relativa, emanata dalla direzione cieli' azienda, deve esser controfirmata dal B. R. 2. Sorveglia l'applicazione di tutte le prescrizioni legali e di polizia di lavoro, come pure di tutti gli accordi contrattuali circa i rapporti di lavoro e di salario nell'interno della fabbrica. Fa tutte le altre verifiche e ricerche spettanti all'azienda in questioni riguardanti gli impiegati ed operai (inchieste sugli infortunii ecc.). 3. Mantiene di sua autorità la disciplina del lavoro a mezzo della maestranza e rispettivamente del suo Consigliere di fabbrica. 4. Promuove il licenziamento di quei preposti d'azienda, che non goclòno la fiducia delle maestranze. 5. Accetta e licenzia operai ed impiegati, in accordo con la direzione, che deve però soltanto stabilire il numero e la specialità. 6. Tutte le istituzioni di previdenza igienica ed economica dell'azienda sono sottoposte al piÌI largo controllo cosl del B. R. come di una Commissione speciale da eleggersi da tutti coloro che sono addetti all'azienda. lii. I. Rientra particolarmente nelle attribuzioni del B. R. : lo esaminare, insieme con la direzione, tutte le questioni concernenti i salarii, i cottimi, gli stipendi, gli onorarii di lavoro e B1ploteca Gino Biarco

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