Discipline governative che regolano e sanzionano la prostituzione quali sono in Italia

46 Art. 83 - Ogni meretrice, riconosciuta affetta da sifilide primitiva o costituzionale o da altra malattia contagiosa, sarà immediatamente inviata al sifilicomio, con attestato medico indicante la natura e la sede della malattia. Quella che presenterà qualche sintomo dubbio ù'infezione sifilitica, sarà parimenti ricoverata nel sifìlicomio, ove rimarrà in osservazione finchè siasi riconosciuto se ella sia o no infetta. Art. 84 - La meretrice, la quale, visitata nell'Ufficio Sanitario, viene riconosciuta infetta, è tosto fatta ricoverare nel sifilicomio a cura dell'Ufficio. Ogni trasferimento delle prostituite dall' Ufficio al sifilicomio e viceversa dovrà H pii.l possibile venir effettuato in vettura. La meretrice domiciliata in un postribolo e d~­ chiarata infetta dal Medico visitatore deve nel più breve intervallo di tempo possibile venir accompagnata al sifilicomio a cura e sotto la responsabilità del tenente-postribolo, il quale deve intanto impedire che abbia ancora rapporti sessuali. In caso di trasgressione a quanto sopra potrà anche al tenente-postribolo essere revocato il permesso. Le donne dichiarate infette saranno inscritte in apposito registro indicante le loro generalità, l'abitazione, la natura della malattia, il nome del Sanitario che ha proceduto alla visita, e tutte le altre osservazioni di cui nel modulo n. 4. Art. 85 - Qualora nella località, in cui ebbe luogo Ja visita, non esista un sifilicomio, ovvero questo sia insufficiente a contenere tutte le meretrici infette, queste saranno custodite in luogo di sicurezza

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