Discipline governative che regolano e sanzionano la prostituzione quali sono in Italia

44 sanitariQ c ome verrà stabilito di concerto dal Direttore e dall'Ispettore. Art. 74 - Le meretrici isolate sono visitate nella camera a ciò destinata presso l'Ufficio Sanitario. È però loro facoltativo di essere visitate a domicilio se corrispondano all'Ufficio la quota di quattro visite anticipate in ragione di L. 1.50 cadauna. Art. 75 - In Torino, MiJano e Genova la visita nella camera annessa all'Ufficio è fatta simultaneamente da due Medici visitatori. Nelle Città principali e nei Capi-luoghi di Provincia e di Circondario, in cui il numero delle meretrici isolate da visitarsi nell'Ufficio è considerevole, esso viene diviso in tre elenchi in modo che ogni giorno ne sia visitata la terza parte. L'Ufficio deve provvedere a tutto quanto è necessario affinché la visita vi possa venir eseguita colla maggior esattezza possibile. Art. 76 - La visita delle prostitute nei postriboli e delle isolate, eh e vogliono essere visitate nella loro abitazione, viene ripartita fra i Medici visitatori in guisa che tutte le meretrici siano sempre nelle visite successive esaminate da ciascun Medico. Quindi il numero totale viene diviso in tre elenchi nominativi, i quali sono successivamente trasmessi ai Medici visitatori, e cangiati in ogni visita. Art. 77 - La meretrice domiciliata in postribolo o isolata, rhe non si troverà in casa nel giorno e nelle ore stabilite per la visita, deve nello stesso giorno presentarsi all'ufficio per essere visitata. Art. 78. - La meretrice che manca alla visita sanitaria sarà arre3ta t {' presentata per essere visitata. l "i

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