Discipline governative che regolano e sanzionano la prostituzione quali sono in Italia

42 Pei postriboli di 18. categoria e della 1 a classe L. 400 Id. di 1 a id. e della 2a id. >) 200 Id. di 1 a id. e della 3a id. » 100 Id. di 2a id. e della 1 a id. » 200 Id. di 2a id. e della 2a id. » 100 Id. di 2a id. e della 3a id » 60 I pagamenti per le visite sanitarie saranno fatti ogni quindici giorni, e quelli per le quote fisse suenuociate ogni tre mesi per anticipazione. Nelle altre città la tassa potrà essere ridotta di un tarzo. Art. 62. - I tenenti-postribolo d'ogni categoria debbono sempre tenere affisso in un sito visibile l'estratto degli articoli di questo Regolamento relativi ai lupanari, in cui sarà pure indicata a gros:::i caratteri la classe a cui il postribolo appartiene. È loro proibito di variare il prezzo fissato senza averne prima fatta la dichiarazione all'Ufficio Sanitario. Art. 63. - Ogni controversia insorta fra le meretrici ed i tenenti-postribolo, o le mezzane, quando non sia di competenza dei Tribunali, sarà notificata all'Ufficio Sanitario per gli occorrenti provvedimenti di conciliazione. Art. 64. - L'Ufficio di Questura o di Pubblica Sicurezza ordinerà la chiusura immediata dei postriboli clandestini, ossia aperti senza autorizzazione, e saranno insrritte fra le prostituite le donne che vi fossero trovate per esercire il meretricio. Art. 65. - Nei lupanari d'ambedue le categorie sono proibiti i giuochi di qualunque sorta, e la somministrazione di cibo o bevande di qualsiasi qualità. Art. 66. - Qualunque oggetto dimenticato nei po-

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