Discipline governative che regolano e sanzionano la prostituzione quali sono in Italia

SEZIONE IV. Dei postriboli. Art. 40 - Sono tollerate due categorie di postriboli, cioè: 1. Quelli in cui le meretrici hanno domicilio fisso; 2. Quelli in cui le meretrici isolate si recano per motivo di prostitnzione. Art. 41 - Le due categorie sono suddivisi in tre classi: Appartengono alla prima classe i lupanari, a cui si ha accesso pagando lire cinque o somma maggiore; Alla seconda se il prezzo è fra le due e le c~nque lire; Alla terza se il prezzo è inferiore alle lire due. Art. 42 - L'autorizzazione di aprire un postribolo è concessa dalrAutorità di Pubblica Sicurezza. Essa è personale ed essenzialmente temporaria e revocabile, e non sarà concessa a coloro che hanno subito condanne per furto od altro reato contro le persone o le proprietà. Nella domanda debbono essere indicati la via, la casa in cui intendesi aprire il postribolo, ed il numero dei membri a tal uso destinati, la categoria alla quale deve appartenere, ed il prezzo fissato. Deve unirsi il consenso del proprietario della casa, o di qualunque altro vi abbia diritto. Il postulante deve sottomettersi alle prescrizioni di questo Regolamento, come pure a tutti quei provvedimenti che saranno col tempo giudicati necessari.

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