Discipline governative che regolano e sanzionano la prostituzione quali sono in Italia

16 dello Stato, per 1v1 compiere la loro educazione. Quando una minorenne commetto un delitto,. sia pure il più atroce, la legge, non rtconoscendo la maturità del suo libero arbitrio, la punisce con semplici pene correzionali e provvede più o meno accuratamente alla sua educazione e riabilitazione. Ma quando è trascinata, o volontariamente si abbandona alla prostituzione, il governo riconosce la maturità del suo libero arbitrio, la emancipa, ed affida al bordello la s•1a educazione e riabilitazione. È duopo confessare che, a tenore dell'art. 60, il tenente postribolo, quando qualche prostituta dimostra l'intenzione di abbandonare il meretricio, ha il dovere, SENZA SANZIONE, di avvertirne l'ufficio sanitario. Egli, uomo integro e coscienzioso, deve sacrificare il suo interesse sull'altare della virtù e della pubblica moralità. Egli, vigile custode de' civili costumi, non deve permettere nel suo ateneo giuochi, nè somministrazioni di cibi o bevande; egli, probo e scrupoloso, deve consegnare all'ufficio sanitario qualsiasi oggetto dimenticato dai suoi mecenati. .A:rt. 65, 66. La meretrice (Art. 83, 86) è posta recisamente fuori della l_egge comune, in assoluta balìa della questura. E arrostata, tradotta al sifilicomio, condannata alla prigionia, sottoposta a mezzi di coercizione, non specificati, e da cui la mente rifugge, senza procedura,_senza processo, senza sentenza, senza appello. E sovrana su di essa la volontà o il capriccio di chi a tal uopo è addetto alla pubblica sicurezza. Ponendo mente alla condizione di queste fem- ~~ne disgr~z~ate sorge spontanea la domanda: e Il meretncw un reato, ovvero una istituzione

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