Volontà - anno XVII - n.8-9 - agosto-settembre 1964

CAP. QUARTO - L'AUTORITA' POLITICA Avendo respinto le ipo1esi comunemente addotte per giustiricare l'origine del governo tra i princìpi della giustizia 5ociale, vediamo se non !:.ia possibile conseguire lo stesso scopo per mezzo di una semplice e chiara analisi dell'ar. gomento, senza far ricorso a sottili teorizzazioni cd a complessi procedimenti logici. Se il governo è stato stabilito per le ragioni già dette. li principio essen– ziale che può formularsi, relativamente alla sua forma cd alla sua struttura, è il seguente: poichè un governo è una gestione che si auua in nome ed a be– neficio della comunità, è giusto che ciascuno dei membri della detta comunità partecipi alla sua amministrazione. Diversi sono gli argomenti che confortano questa premessa: I) - Non esiste un criterio razionale per conferire ad un uomo o ad un gruppo di uomini la supremazia sugli altri. 2) - Tutti gli uomini posseggono la facoltà raziocinante ed è possibile supporre che facciano tutti egualmente i-icorso a quella grande maestra che è la verità. Sarebbe errato che, in una questione di così enorme importanza, si prescindesse dall'apporto maggiore di conoscenze da parte di qualcuno; d'altra parte, è difficile determinare - senza la prova dell'esperienza - i meriti e le qualità di un singolo relativamente al contributo che egli dà allo sviluppo più proficuo degli interessi collettivi. 3) _ li governo è uno strumento creato per tutelare la sicurezza dei singoli; è giusto, quindi, che ciascuno contribuisca alla propria sicurezza e contempora– neamente è conveniente al fine di evitare ogni partigianeria cd astuzia. 4) - Infine, dare ad ogni singolo la possibilità di partecipare al governo della cosa pubblica significa tende,·e verso quella meravigliosa a:::.pirazione (che non dobbiamo mai tralasciare di perseguire) che è appunto il libero esercizio del giudizio personale. Ognuno si sentirà ispirato dalla coscienza del proprio valore, giacchè si elirnenerebbero per sempre quei sentimenti di sottomissione che deprimono lo spirito di alcuni di fro_ntc a coloro che vengono considerati superiori. Ammesso, quindi, il diritto di ogni singolo cilladino a svolgere le sue run– zioni nella direzione della cosa pubblica, sarà necessario che tutti concorrano all'elezione di una Camera di rappresentanti, se 1rattasi di un vasto paese. Ed anche quando si tratta di una piccola comunità, ognuno dovrà intervenire per designare gli amministratori ed i funzionari: ciò implica, evidentemente, una « delega di autorità» a coloro che vengono designati ed anche un tacito consen– so o, meglio, una chiara acceuazione che i p.-oblemi in discussione saranno de– cisi dalla maggioranza. Ma a questa forma di delega possono opporsi le stesse obiez:ioni che esp0- ne Rousseau nel suo Contratto sociale, già citate in un precedente capitolo (2). Importa soggiungere che se ogni singolo individuo deve conservare l'esercizio (2) Cfr. Cap. Il, in questa rh·bta (N. 7), pag. 414--H7 509

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