Volontà - anno XI - n.2-3 - febbraio-marzo 1958

cuna intenzione di offendere con ciò la religione dello Stato, sebbene solo lo scopo di fare conoscere ai ciuadini il t.estamento politico di Garibaldi. Osserva il giudicante che il problema giuridico posto in essere dalla prc• sente vicenda giruliziaria consiste 11cll'accerta,nento della idoneità della pubblicazione ciel testamento />Oliticodi Garibaldi a costiluire l'elemento materiale del reato i,i, epigrafe, 11011cl1è in. caso affermatiuo, nel conseguente accerl.amento di '"" adeguato elemento psicologico degli agenti in. relazio• ne al fauo loro addebita.to . In proposito a1,1xir~ opporttmo ricordare che il legislatore con lo dizione « vilipendio » ha voluto indicare qual.siasi espressione orale, mi– mica, grafica o di allro genere attrcwerso la quale si manifesti del disprezzo verso il soggetto passivo, per cui, nel caso concrclo occorre vedere se lo 1i.ro del documento storico ir1dicato possa ra1,prese11tare l'rupressione di d~1,re:.:.o an:idetta. A tale interrogatilJO non. sembra potersi ri3ponderc affermati1:ame11te; è vero clic nel testamc,tto politico di Garibaldi sono contenute alc,uw frasi di5pregiativc ,rei w11/ro11t.idel minist.ero sacerdotale, ma. pur prescùulcn• do dalla co11siclerazio11e del valore tle/.lc stesse in rappo, 10 ul tempo in cui furono pronunciote è altrettanto vero clic il suddetto testamento proviene da uno degli uomini più rappresentativi della storia Italiana, ritenuto a ragione eroe Nazionale e clic, pertanto, è con.sidcrato documento storico. e come tale conservato nel museo storico del risorgimento di Afi/a,u), !Ora. se t.ale doc11mento è ritemtto degno di essere con.sen'Clro iu m1 Museo Na.zionalc, luogo ÙI cui la raccolta delle reliquie e dei documenti del risorgimento è es1>0sta,si badi, pubblicamenlc alla vista cd alla let· tura di ogni visitatore, e se lo slesso è facilmente rintracciabile in qual• sia.si antologia di scrit.ti garibaldini come è J>Ossibilc,ormai, dopo sì. fatti riconoscimenti reputare illecita la pubblicazione del medesimo e penal• mente punibile clii lia provveduto al pubblicarlo? Non ap1x,re possibilt< infatti, clie lo Stato per mez.:o di alcuni dei stwi organi curi di. conservare ed esporre in un museo alla. venerazione dei pro• pri cittadin.i il docllmento in questione e nello stesso tempo, per mezzo di altri suoi organi, cerchi di reprimere J:>erw.lmente la pubblicazione del– lo stesso; wrci discriminazione in tal senso appare, olrrc tutto giuridica– me,ite inammissibile, J:>erclrè se l'huercssc pubblico a proteggere la reli– gione come forza etico-sociale ,wn è intaccato dalla conservazione e clalla esposizione del testamento politico di Garibaldi nel musco del risorgimen– to di Milano o dalla pubblicazione di esso negli scritti relativi all'epoca garibaldina appare logico, oltre che secondo il diritto, che il meclruimo interesse non. .sia leso dal.la pubblicazione di tal documento in altri modi, ancor clie per mezzo di ma.n.ifesti. Nè in contrario è possibile dire che le condizioni 1,oliticlie, giuridiche e sociali del Paese diffcri~cono da quelle del tcutpo i,1, cui visse Garibaldi, per cui attualmente, a. seguito dei patti Lateranemi e dell'avvento della nuova legge penale, la riproduzione del testamento dell'illustre uomo appare illecita e penalmente punibile. L' obiezione, invero, sarebbe indubbbiamente fondata se i prevenuti 132

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