Volontà - anno X - n.9 - 30 giugno 1957

dal rispetlo clclla liberlà degli altri. "Esistono dnc aspetti della libertà religiosa - scrive Lamberto Borghi - ed entrambi interessano grande– mente gli insegnanti e la scuola. In un senso pii:1 ristretto s'intende per libertà religiosa l'uguale clidtto ga. rantito ai seguaci delle varie chiese di profcssar·e e di espandere il pro– prio credo. In una piì1 larga ac<'e– zione s'intende per liberti! religiosa la stessa garanzia data a tutti coloro che credono uella divinitì1, apparten– gano o no a una chiesa o setta de– terminala, e 1>il1ancora ni non cre– denti, di intrattenere e diffondere le proprie idee: U!,'liale dirilto di cre– dere e di non credere. La libertà re– ligiosa viene così a coincidere colla libertà cli coscienza e di pensiero ». 1 Non è infrequente, soprnttutto nel– le scuole di provincia (ma anche in quelle di citti1 2 ) il caso del sacerdote, insegnante di religione, il quale chiede ad un almmo di una classe elementare se è andato a messa la domenica: ricevendo risposta nega– tiva e venendo a sapere che neppu– re i genitori vi sono andati, anuno– nisce solennemente di rronle a tutta !<1 classe che bambino e geni tori so– no in peccato mortale. Segue la sce– na di terrore e di pianto del bam– bino o della bambina. L'attuale legislazione italiana non contempla una cliretta tutela della libertà religiosa dell'alunno a(fidato alla SCl1ola pubblica. Anzilutto, l'in- I LAMBERTO BORCIII, [.,e violozionj della libertà relìgio.rn nella scuola, ud voi.: A. CM'ITINJ. c. MACNI, L. 80Rf:JII, G. PEl"ROT, f_,afibertlÌ religima i11 Italia, (( Q11:idcrni elci Ponte», n. •l, cd. « La Nuova hAlia », Fi. re111:c. 1956, L. 350. : ,edi • Critica 5oci:ile » del 5.J.1957. segnamento della dottrina callolica, non è pienamente facoltativo. I nuo– vi programmi delle scuole elementa– ri ne s0110 anzi permeati in ogni lo– ro parte. L'istituto della « dispen– sa» dall'obbligo sottolinea l'obbli– gatorietà, mentre dovrebbe restare in focoltù dei genitori il chiedere o il non chiedere l'insegnamento del– la dottrina cattolica per i propri fi– gli. La legge di attuazione del Con– cordato aLtcnde di essere modifica– ta in questo senso. In secondo luo– go, poichè non v'è tutela della liber• tà senza educazione alla libertà, la legge italiana dovrebbe 1ncscrivere di educare gli alunni alla cornprcn• sione e al rispetto del fonomcno re– ligioso iu quanto tale, includendo nei programmi scolastici <li tutti gli ordini lo studio <lelle diverse reli– ~ioni dell'umanità. Solo <'OSÌ avrem. mo le carte in regola con i pri.ucipi fondamentali della Costituzione del– la Repubblica, i qnali stanno al di sopra del Concordato. Nei paesi a religione mista, dov(" il cattolicesimo è in minoranza, il rispetto della libertà in materia di religione è atfìclato allo spirito cli tol– leranza, frnuo di dispute e di lotte Recolari. In Ttalia. dove le dispute reli,riose Curono soffocate clallu Con– trori(orma cattolica e la cultura mo– derna si è formata al di fuori di e:-i-c rompendo il guscio dell'ossequio alla Chiesa, il ri8pctto, la p;anmzia e la tutela della libertà relif,!iosa d{>– gli alunni possono essere mo1icura1i soltanto da una lefrislazione che raf. forzi il controllo dello Staio sulla scuola pubblica, la informi ni prin– cit>i liberali e allo spirito della de– mocrazia e ne faccia la pietra di pa– ragone deJle scuole- privale, ~ccondo la tradizione del Risorgimento. 491

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