L'Unità - anno VI - n.50 - 13 dicembre 1917

IiUNITA La legge sugl'infortuni agrièoli Le leggi sulla -previdenza e le assicurazioni s;o– ciali, in Ita.iia., sono sfortunate: finora., hanno sempre sentito l'influsso di necessità - politic.hc o fiscali - cstra.n~e ai loro fi1il sociali, e ne sono slate danneggiate profonda.mente. Oltre a ciò, molte delle loro dispos~ioni sono state dettate sotto le pressioni, palesi ed occulte, degli istitu'i assicura.tori. La l~gge sugli infortuni agricoli, a"pprovata con decreto 23 agosto 1917, è ,stata dettata dalla oppor– tunità politica di rfare qualche cosa per i contadi– ni. Che fa.rp.nno i contadini, dopo che avrar.: fatto la guerra? Il Governo ha pensato che - sopra.tutto in regi– me di suffragio universale - è necessario pensa- 1o·ea loro, e rpensarci in !retta, con la 'ibella.\)ron– tezza improv,visatrice ~ incompetente della « ge– nialità latir..a ». Però, se l'amore per i contadini è un nobile sentimento, bisogna rìcorda.rsi che. le assicurazioni agricole possono essere un lauto boc– ocne per gli lstitutt di Assicurazione, a cui sono preposti senatori, deputati e afta.risti influenti. Inoltre la buona politù:a consiglia a r,on ;,once· dere a.i conta<fini quel che si co=de agl!i operai: gli opera.i delle· città sanno· far chiasso; i conta– dini, invece, sono più docili. Finalmente, bisu gna.\118, non sforzare a un lavoro cerebrale eccessive' i burocratici, che doveva.r,o preparare la legge. Ed ecco come <èsorta una lel(ge di altissima im– portanza sociale, approvata alla chetichella per de– creto luogotenenziale, improvvisata, pfena di squi– libri, di trabocchetti e di lacune·. Pervertita da fayorilismi inconfessabili, senza che n~ssupo dei sedicenti rllliPresentan..ti ·esclusivi del proletaria-,ì alla Camera si sia. 1 degnato di darsene per inteso. Le Facune della legge. La legge assicura contro gli iLfortuni agricoli I contadini dai nove ai settantacinque anni, esten dendosi a tutte le aziende agricole e forestali, qua– lunque sia il numero delle persone. Rientrano nei– l'assicurazione i salariati, mezzadri, affittuari- e sovrastar,li ai lavori, e vi sono compresi le mogli e i figli, i fig]j naturali delle persone assicurate a condizione ohe prestino opera manuale abituala nelle rispettive aziende. Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati. Ai fini della le~gt costituiscono aziende agricole o forestali le colti– vazioni della terra o dei boschi e le lavorazioui connesse,-complement,ari e accessorie quali la cura delle pian le, la drrigazione, la custodia, l'alleva– mento e il governo degli a.Rimali, la preparazione la trasformazione e il trasporto dei prodotti agrl coli, armentizi, forestali (art. 1-2). L'assicurazion,, comprende, tutti i casi di Infortunio, dai quali sia derivata la iporte, o la Inabilità permanente, a•– soluta o parziale, ovvero la Inabilità temporanea -assoluta (m-t. 3). La legge riproduce molli difetti della Ieg-ge 1904 sugli infortuni operai senza teLer conto delle espe ritmze, a cui la precedente legge ha <lato llwg<- Per esempio: qua.Ice centinaio di sentenze hlL cercato di definire l'infortunio, che avviene « ~• occasione del lavoro ", cercando un punto-fisso tra le iLterpretazioni troppo estese, che accordan· • indenni1:zi all'operaio anche quando l'infortunio avviene lontano dal luogo di lavoro ed ha avute il lavoro come ,causa lontana, e le altrij, che re· stringono « l'occasione ", ad una. causa stretta· mente delimit,ata nel luogo e Lei tempo. Ebbene, la legge sugli infortuni agricoli riproduce la ste~– sa impe!1fettissima espressione della legge del 1904. Un'altra va.sta lacuna è data dalla mancanza quasi assoluta di norme preventive. Una legge so– ciale deve non ;;olo rimediare al danno dope che, s'è verifli:a.to :-ma tutelare la igiene e la sicure~u. del lavoro, 111modo che le possibilità di dar.ni si riducano RI minimo. L'arC. 25 dispone: « Le misure necessarie per prevenire gli infortuni e proteggere la vita e la tncoìumità d~lle petsone contemplate dall'art. 1 del presente decreto dovranno essere adottate dagli esercenti e assuntori di lavori agricoli nei :nodi ~ta.biliti da regolamenti' speciali "· Ma questa af– -fermazior.e è fatta t,anto per fa.re : per convincer– sene ba.sta vedere Il modo con cui i regole.menti dov;ebbero 8851lre ~atti: ft tali regolamenti • o continua l'lrt. 25 - saranno formulati dal Mini– stero dell'industria commercio e lavoro, di con– certo col Ministero di agricoltura, raccolte le pro 1>osteiegli Istituti assicura.tori, sentito il parere del Consiglio tecnico di a.gricoltura•e del ,Consigli,, di Previdenia; saranLo approvati con decret, reale, - sentito il Consiglio di Stato ». Come al so– lito, si vuole afferma.re che si farà una regola– mentazione preventiva degli infortuni; ma si sa •benissimo, mentre si dice che si farà, che tutto si ridurrà ad una eterna pratica burocratica, che dal Mini;;tero dell'industria si trdsciL.erà al fytlnlstero di agricoltura, da questo ai vari Consigli, ecc. Eppure, ·per compiere una buona regola.meuta– •ione preventiva bastava ispirarsi all'esperienza delle legislazioni straniere. Sono interessanti in proposito le disposizioni dell11,nuova legge Germv-' nica del 1915, la quale prescrive che rutti gli lsti· tùt:i assicura.lori sor.o tenuti a dettare norme ai prèveI!sione e per gli imprenditori e per gli ope– ra.i assicurati. Le norme dirette agli imprendi– to1i si ,Hiiscono in massima g,ll'organamento tecnico dell'azienda assiourat11,; ·e ·le 'norme per g1( operai si riferiscono specialmente alle atten– zioni ohe essi debbono prestare durante il lavoro-., Le norme in questione si distinguono, pci• se– wndo i ira.mi di aziende assicurate ed i generi di ,lavori. ' E' interessante la disposizione, per la quale le detle norme debbono anche conlenerel'ind'icazione del modo, col qualè sor..oport,ate a conoscenza d~ gli imprenditori- e sopràtutto degli operai assi curati. Ottenere che le norme di prevenziÒne sia.ne conosciute dagli operai e tenute continua:rnent:– presenti nello S'pilito, è una delle più grandi difl"i– coltà. Le iP.serzioni nei giornali non 'V'8ngono lette, gli O'pllscoli e i- fogli speciali· non vengono conservati, ecc. Si sono avuti sufficienti risultati solo da conferenze tenutè sul luogo del lavoro da speciali ispettori tecnici, inviati dagli Istituti as– sieùratorl. Le norme di prevenzione in Germania vengono concordate tra. im1>rer.ditori e operai assicurati, e rese obblig<1torie dall'Ufficio Imperiale delle A%i curazioni, che sarebbe eome iJ nostro Co'nsiglio Su– periore della previdenza e delle assicurazioni, me no che l'Ufficio Imperiale tedesco... !unzion&. , Per l'applicazione delle norme preventive v1 ~ un rigorosissimo -servizio di sorvegEa,1Za. E' de· gna di speciale rilievo una disposizione della. le'J'– ge tedesca 'l)er la quale - entro certi limiti l'im– prer,dÙore può trasferire sul direttore tecnico del– l'azienda assicurata tutti gfi obblighi e le multe derivanti dalla legge. l nsomma 1~ legislazione tedesca, come del re.,t<, qu\lla svizzera e quella inglese, si occupa sul serio della regolamentazione preventivò.; che può aver•' notevolissima importanza sociale. Il nostro. legi– slatore, invece, non ha a'VUtodi simili preoccupa– zioni, forse nel timore di dare seccature ai pro prietari,'costringendoli all'ossérvar,za. di date nor– me igieniche e precauziona_li, .e a.i conta.dini,.,..~o– stringendol! a modificare la t~cnica del lavoro. A tratti, nel decreto 23 agosto 1917, ,1ppaiono del– le buone intenzioni, le quali rivelano, che il leg•· slatore conosce i più recenti resultati della. e5pe rier,za, e della. dotlriJ?a, ma. non ha avuto la 1orza di concretarle in precise sanzi9ni, o ha. messo h,– sieme sanzioni campata in aria., atrèrroate tanto per affennarle, nella certezza che nella pratica nE.Ssuno nè terrà conto. Per esempio: è da lodare la disposizione dellr, stesso articolo: « L'operalo, il quale abbia simu Iato l'i~fortunio o r.e abbia dolose.mente aggra– vate le con~eguenze, perde Il diritto ad ogni in dennizw ed è sottoposto ajle penalità degli arti– coli 413, 414 Codice penale ». Questo breve peri')do rivela che il legislatore conosce tutto il parassiti . smo e l'affarismo, che ha finora inquinato la pro– cedura. per l'accertamento degli,, infortuni opera'. Vi sono iL: alcune città d'Italia. delle vere organiz, z~ioni di medici e d'a.vvocati senza scrupoli, che vanno in cerca di clienti, e speculano lndegna– Jl'lente sulle simulazioni. Ma quella. disposizione di lP.gge rimarrà senza effetto, se non si creeranno gli orga.r.i capaci di rilevarne ene~glcamente gli alma!. 321 Gli Istituti as11icuratori, Il territorio del Regno sarà ripartito in compar– timenti, ognuno dei quali avrà tariffe proprie da stabilirsi con decreto reale, in base ali-a estensione dei tem-eni, a.Ila specie di coltivazione, al costo me– dio della mano d'opera. Le tarif!e uon potranno i1, nessur. caso superare il limite cli L. 1,75 all'etlarri. 1 contriJJuti saranno, riscossi insieme coll'imposi.) era•riale. · , . Ottima l'idea di dividere il Regno in comparti mentii, poichè !"industria agricola e 1e industrie ac– cessorie si presentano in condizioni diverse nelle va.de Tegioni italiane e non sarebbe giusto che le terre delle regioni, io cui l'agricoltura è poco iu– dustrializzata., pagassero·lo,stesso premio m. """' curnzione che le terre nelle quali intorno all'tn dustria agricola vivono industrie accessorie tornite di macchine (per esempio:_ lavorazione del legna– me, ej(l. in cui i rischi d'infortULio sono più u rneros1. · Ma stabilita questa divisione del Regno in grar~– di compartimenti regionali, non si vede quale >1ti– lità vi sia a prendere' per base delle tariffe in ria, scun compartimento un elemento assai variabile dall'una all'altra. zona, e magari dall'Una. all'altra porziòne ,dello stesso Comune, come il costo merti, della mano d'opera. Chi sa quante commisstonl sarar.no necessarie l)er !are quest~ calcolol No11 sarebbe ,stato più ragionevole aumentare in eia scun compartimento l'imposta fondiaria erariale di un'aliquota destinata agl'inrortuni, senza biso gno di altre 'complicazioni? Inoltre, il criterio decentrativo si applica aol<' alle larif!e. Jl Regno non è d1vi59 in comparti menti, come sarebbe necessario, anche con Io sco– po di assegnare a ciascun compartim;nto un de– terminato istituto assicur'atoré. Frnora 'llDO degli errori fondamentali negli m!or– tbr.i ·operai è stato il permettere agli stessi enti assicÙl·atori di ~est.ire contemporaneamente infor– tuni di regioni -diversissime d'Italia. Ne consegu, che la Cassa Nazionale ha tariffe troppo elevate, perchè non avendo saputo decentrare la dua atti vilà ed applicare cri leri diversi a.i luoghi diversi, aàopera gli stessi cri\eri di tassazione per gli im prenditori delle grandi città e per quelli delle.pro vin1ie, mentre gli operai delle grandi città" più or gar.izza.ti , più esigenti, più esperti in infortuni stica, denunciano e riescono a tarsi liquidar• maggior numero di infortuni che non gli operai 11. p1·ovincia; e poichè i premi si applicano dalla. Càs– sa Nazionale, con gli stessi criter1, ,gli imprenditori di provincia paga.no anche per gli infortur,i degli opeyai di città. Questi inconveniepti si veriftcann anohe in quei Sindacati Mutui per gli infortuni operai, il cui territorio d'affari non è limitatn, così quel Sindacato, che si dice Pugliese, facendo affar\ ar,che nel Piemonte, fa pagare agli impren– ditori di Bari gli infortuni che succedono a Torino.· Questi inconvenienti si ~eriflcheranno anche per gli infortuni· dei contadini, poichè il legislator? non ha 'pensato a orgar.izza.re una torma decen– trata. nella gestione della assicurazione. I conta dini del Nord sono più colti ed esigenti e organi.z , zati di quelli del Mezzogiorno; e i proprietalli del Mezzogiorno pagheranno per quelli del Setten- trione. • .E()])ure, !in Italià esistono già degli enti· che, sotto la forma di Casse mutue, aveva.no incomin ciato ad assumere Infortuni agricoli. Sono istituti • nati spontaneamente per iniziativa. di proprietari illumina.ti , che rendendosi conto, anche prima. de.i governar.ti , delle nuove necessità sociali, hann1 incominciato ad assicurare i loro contadini contr,, gli infortuni. Sono le seguenti Casse Mutue, ac– canto alle quali" mettiamo l'anno di fondazione: Vercelli (1901); Firenze (1909); Torino (1911); Mi– la.no (1911); Bolo~a (1911). E sono imti, che per la maggior parte funzionano bene. Si potevano raccogliere, unifica.re le disposizioni statutarie, che regola.no questi entl privati, com pletarle, ed adotta.re il criterio di limita.re terri– torialmente la loro nttività, come spontaneament• essi avevano gid incominciato a fare. Occorreva insomma che la legge promoves'se il sorgere di· l!ir,gole Gasse Mutue specializzate per le altre rpgioni d'Italia. E poichè le lil)ere associa– ~oni non si possono Improvvisare da. un glorn:, all'altro, ui poteva inca.ricare la C,waa Na&ional,, • •

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