Lo Stato Moderno - anno II - n.17 - 5 ottobre 1945

LO STATO MODERNO 229 Per il decentramento della Cassazione Chi abbia ancora nell'orecchio l'eco (stavo per dire il frastuono) del:e dispute interminabili (e, diciamolo col do– vuto rispetto, -non sempre concludenti) che hanno preparato il provvedimento della unificazione ·del supremo magistrato rego!atore, non si farà soverchie illusioni su:la accoglienza che avrà da una buona parte dei giuristi italiani, teorici e pratici, la proposta di trasferire una de!le tre sezioni civi:i de!la Corte Suprema nell'Italia Settentrionale ed una nel– l'Italia Meridionale; ferma restando beninteso, in Roma, la sede del Collegio supremo e,. quindi, la sede delle sezioni riunite. Ma il presentimento che gag:iardi sibili siano per fendere l'aria non può bastare a dissuadere dal metter fuori qualche riflessione: tanto più che la questione, è urgentissi– ma. Anche chi non volesse prendere posizione definitiva sul grave prob!ema, dovrebbe almeno considerarlo per i suoi ri– flessi immediati, ora che tutti gli avvocati dell'alta e della bassa Italia non possono, per le difficoltà dei trasporti, inter– venire alle discussioni presso la Corte di Roma. La questione, sebbene d'a:ta importanza, è molto sem– plice. Tutto infatti si riduce a decidere se il vantaggio (fosse pure un vantaggio di puro e piatto ordine pratico per le parli c i patroni) di avvicinare il magistrato al!a sede del con– flitto, sia conseguibGe so!o sacrificando un altro (certamente di gran lunga più rilevante, e però decisivo) interesse da!la giurisdizione: cioè l'indirizzo unitario dalla giurisprudenza suprema. L'affermazione di Ludovico Mortara (e di altri, prima e dopo di lui) che alla radice di ogni proposta di decentra– mento degli organi della cassazione non c'è che l'interesse degli avvocati, non è senza risposta. Intanto, anche se fosse così, il rilievo non sarebbe con– cludente: perchè, se si tratta di un interesse legittimo, non si vede il motivo per negarne il riconoscimento; se si affer– ma che tale non è, bisogna darne la prova. La realtù è che un numero non trascurabi:e di avvocati - qua:itativamente, di primo e di primissimo piano - è riluttante dal trasferirsi a Roma, in specie se la residenza è lontana, per la discussione dei ricorsi; e la ri':uttanza aumenta col volgere degli anni, cioè proprio in quella fase della vita loro, in cui la migliore esperienza ne renderebbe più proficua b partecipazione al dibattito. Nè il fenomeno può riuscire indifferente; perchè, se non mi sbaglio, al:a applicazione del:a legge non dànno minor contributo i patroni che non diano i giudicanti: e, quanto alla uti!ità, e direi perfino necessità, de:la discussione orale in un sistema perfettamente organizzato di giurisdizio– ne, io metto così poco dubbio da non fermarmi nemmeno a ragionarne (se vien fatto di pensare i; contrario, è solo per difetto di funzionamento degli istituti). Quanto al perchè di que:l'assenteismo, così deprecabi:e, escludo che si tratti di un puro impulso di economia de:le proprie forze. La ragione del fatto è complessa; e consiste ne:la a!eatoria efficacia di una fatica mo:te volte assai sensibi!e, alla quale non corri– sponde, un po' pel costume giudiziario, un po' pel soprala– voro dei magistrati de:la Corte Suprema, un risultato pro– porzionale: il che poi non può non esser combinato con la considerazione de!l'onere patrimoniale risultante per la parte. Un avvocato, il quale si lascia trainare per un giorno e una notte in un vagone ferroviario dalla sua sede alla capitale del Regno (o della Repubb!ica) (trascuro il fatto - perchè tran– seunte - essere quel vagone, da alcuni anni, più congrua sede per gli esperimenti di un entomologo che per le medi– tazioni di un giurista); e, giunto colà, fa la spola, durante le poche ore del suo soggiorno, dalla stazione ali'albergo e alla mole di Piazza Cavour e viceversa; e questo - nove volte su dieci (nella più ottimistica delle statistiche) - per pren– dere la parola davanti a un Co:Iegio che sul principio de:Ja udienza è insofferente per la preoccupazione del ruo:o ple– torico, e sul finire è insofferente per la fatica durata; e sen– tirsi dire che bisogna « stringere», perchè « la Corte è abba– stanza informata e l'ora è tarda», e simili; dopo di che, egli ripercorre la metà della penisola verso nord o verso sud e si presenta al cliente - secondo il vario stile del professionista - o esa:tando la vittoria o diffamando il col!egio che gli ha dato torto, oppur dicendo (modo che a vo:te è il più vicino al vero e quindi più conforme al dovere de!la probità) che il terno secco è venuto fuori in lotteria o ha fatto cilecca; e gli presenta anche, purtroppo per il paziente, la nota del suo credito per la ingrata e tante volte vana fatica, non ha tutti i torti se diventa di giorno in giorno meno inc!ine a parte– cipare a!la discussione dei ricorsi: il che, peraltro, vuol dire abbandonare a metà del cammino co!ui che si era affidato alle sue cure. Ora, d'accordo che questo assenteismo d'un certo nu– mero dei migliori è un argomento che può avere, in astratto, un peso trascurabile: tutto è questione di proporzione; e, ri– peto, se l'avvicinare alle sedi del conflitto il Magistrato Su– premo provoca inconvenienti comparativamente più gravi, è inuti:e discutere e le cose debbono essere lasciate come so– no. Tutto si riduce dunque a vedere se la dis:ocazione di due sezioni rischia di compromettere l'indirizzo unitario della giurisprudenza rego:atrice. Ma bisogna, io credo, lealmente riconoscere che questo risu:tato non è stato che parzialmente e molto imperfetta– mente conseguito con la abo!izione del:e Cassazioni regionali; e, in quei limiti (ed anche maggiori, se le cose saranno fatte sul serio), è conseguibile del pari col decentramento delle due sezioni. Basta sapersi valere a fondo di quel provviden– ziale strumento che è rappresentato dalle Sezioni Unite. Una pronta e tecnicamente mig:iorata fonnazion,~ de:Ia massima di ciascuna sentenza che decida questioni di dirit– to; e la inserzione de:le massime, ed eventualmente de!!e sentenze per esteso, in una pubblicazione ufficiale (ricordo che se ne par:ò largamente a più riprese, e in specie ai tem– pi del:a riforma Ovig:io), vale ad assicurare la notizia de!!e pronuncie emanate intorno a ciascun tema controverso. E al– lora: o una sezione trova che è il caso di uniformarsi a quel– la massima; o trova che è il caso di decidere a:trimenti. Que– sta decisione difforme non può esser presa che da:le Sezioni Unite. O che l'indirizzo unitario de:la giurisprudenza ha per presupposto la comunione del muro fra le aule delle sezioni civili? Nè a questo si limita ogni possibile accorgimento per garantire quell'indirizzo. Sarà sempre il Primo Presidente del'.a C. S. che, assegnando i ricorsi all'una o all'altra sezione (e non è detto che il criterio debba essere esclusivamente territoriale), potrà, di volta in vo!ta, presentandosi una que– stione, o nuova, o presumibi'lmente suscettibile di decisione diversa da que!la adottata da prima, o di singolare rilievo per il suo contenuto giuridico, affidarla a dirittura al:e se– zioni unife. Ma, poi, il Capo rnpremo e i capi delle sezioni dovranno essere assiduamente a contatto per più esigenze de:le rispettive funzioni. E i contatti potranno verificarsi, con grande frequenza, anche per mezzo del telefono: se i Capi di Stato o i Capi di Governo, o gli ambasciatori rispettivi, si

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