Lo Stato Moderno - anno I - n.3 - settembre 1944

provvedimenti innumerevoli non risolverebbe la sorte di molteplici e complesse situazioni giuridiche e diritti soggettivi, sorti sotto l'impero delle leggi abrogate, mentre d'altro lato sarebbe impossibile e spesso ingiusto sacrificare indiscrimina– tamente queste situazioni e questi diritti dando effetto retroattivo alla abrogazione e dichiarando la nullità ex tunc di tutta la nostra legislazione di vari lustri, il che, ben lungi dal costituire una reintegrazione dei diritti lesi, rappresenterebbe in molti casi un aggiungere ingiustizia ad ingiustizia, con la lesione di altri legittimi interessi. D'altro canto sarebbe anche rimedio eccessii•o l'abolizione integrale di tutta l'opera legislativa di un ventennio, molta parte della quale poteva anche essere ispirata da giustificate ragioni contingenti, di cui qualunque governo avrebbe do– vuto rendersi interprete. Per limitare il nostro esame al campo del diritto privato non solo, ma dei co– dici, devesi aggiungere che tanto meno apparirebbe consigliabile rispetto ad essi una abolizione, e dò per le seguenti ragioni: a) malgrado la proclamata ispirazione fascista e rivoluzionaria, essi -- (e sopratutto il codice civile cui si riferisce specialmente il nostro esame) - sono in gran parte il frutto di una elaborazione indipendente da ogni preoccupazione po– litica; b) in tutte le codificazioni l'elemento tecnico ed i dati insopprimibili delle condizioni economiche e sociali di un periodo storico finiscono a prevalere e ad im– porsi, al di sopra delle ideologie politiche; i codici sorti dalla Rivoluzione francese ed i loro derivati sopravvissero quasi ovunque alla Restaurazione; e) molte innovazioni tecniche ritenute mature furono indubbiamente in– trodotte coi nuovi codici, ed anche come frutto di elaborazione teorica o legislazione anteriore -- (si ricordi il progetto italo-francese per le obbligazioni) - di guisa che un ripristino della legislazione abrogata rappresenterebbe in parecchi punti un regresso. f/) legittime aspettative di soggetti pienamente meritevoli di tutela verreb– bero ad essere sacrificate, mentre si creerebbe una discontinuità nella disciplina giu– ridica dei rapporti, creando nuovi problemi di diritto transitorio dopo i tanti creati già dalla nuova codificazione, anche per effetto della messa in vigore successiva dei singoli libri del Codice prima, e del testo unificato poi; e). se l'abrogazione non dovesse consisten: in uno sconsigliato ritorno puro e semplice all'antico, occorrerebbe improvvisare d'urgenza ed in condizioni difficili una riforma organica della codificazione, che sarebbe anche più affrettata e perciò solo anche più imperfetta di quella che si vorrebbe sostituire. Scartata questa più drastica soluzione, come si imposta allora il problema? Secondo noi il problema si risolve in tre diversi problemi, dei quali due i.oli aventi contenuto politico, mentre il terzo ha contenuto esclusivamrnte tecnico. - Il primo problema -· primo anche dal punto di vista cronologico - è quello f della emanazione di un brevissimo testo legislativo che provvisoriamente attui le più imprescindibili ed urgenti riforme, sopratutto mediante l'abolizione di principi del tutto incompatibili ·con l'ordinamento libero di uno stato civile (esempio legi– slazione razziale) o di norme ricollegantisi a presupposti politici caduti (per esempio ordinamento corporativo). Questo problema non sarebbe di difficile soluzione, av– vertendo anche qui l'esigenza di molta prudenza nel determinare i limiti dell'effetto retroattivo della riforma. Probabilmente questo primo problema sarà già stato af– frontato, ed avrà trovto una soluzione. Il secondo problema - secondo anche in ordine di tempo - è costituito dalla riforma di taluni principi del nostro diritto privato che hanno una funzione basilare rispetto a tutto l'ordinamento, e che involgono questioni di carattere politico legi- - 22 -

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