Il Socialismo - Anno II - n. 4 - 10 aprile 1903

IL SOCIALISMO 51 obbiettività delle condizioni economiche e soéiali dello sciopero di Roma, noi non possiamo che ri– conoscere e proda1fìare l'esempio di abnegazione, di coraggio e di solidarieta che dai lavoratori di Roma si è dato in quèsti giorni e non possiamo, artr;1.verso le non fauste conseguenze, che trarne augurii di rinsaldata fede e di feconda preparazione alle umane rivendicazioni di 'tutti i lavoratori. E. Ferri. PROBLEMl SOCIALI Contratti grari e di lavoro IV. Scopo della legge sul contratto di lavoro. ' Stabilita la figura giuridica esatta del contratto di lavoro, come compra-vendita della forza di lavoro, ci è agevole cogliere i tratti generali ch'esso deve rive– stire, aflinchè l'opera del legislatore sia diretta a sti– molare l'esplicamento più libero possibile degli inte– ressi operai di fronte ai padroni. Se nel ·contratto di lavoro tra operaio e padrone vi fosse quella libertà convenzionale, quello in idem p!acilttm co1ise1tSus che è la ragione giuridica di tutta la materia contrattuale civile, noi non avviseremmo, a rigore di ·1ogica, alcun bisogno d'uno speciale dettato di legge per regolarlo. Ma la critica socialista ha finito con lo sgonrinare l'esaltazione ottimistica che l'economia apologetica aveva fatto dell'odierna libertà di lavoro. Oggi nella coscienza economica come nel diffuso spirito pubblico, è prevalso il convincimento che la li– bertà del lavoratore di fronte al capitalista è un'amara ironia. Essa cozza contro le fata austere del capitalismo, che ha fatto trivialmente le fiche a tutte le aspettazioni entusiastiche dest.:.'\te al suo apparire, quando l'ombra del gotico edificio medioevale non era ancora fugata dal sole della libertà ... mercantile. Ora nel pieno merig– gio del capitalismo - mentre l'arco occiduo ne lascia indovinare il tramonto - è più facile vedere e più difficile l'ingannarsi. Regolamenti di ergastolo hanno conferito a11a fabbrica l'aspetto tetro e pauroso d'un invincibile tiranno. La comparsa d'un nuovo animale economico, il miliardario, è venuta a creare il cesa– rismo industriale: e nei colossali opificii, ove il pode– roso mostro del capitale urla, fischia, sbuffa dai mille tentacoli, una nuova tirannide alligna. li piede d'acciaio ciel padrone calca la cervice dell'operaio. Bisogna leggere i regolamenti delle fabbriche ita– liane o tedesche - come quelli esosi, ad esempio, delle nostre officine·ferroviarie - per vedere come l'ii1dustria abbia costituito una nuova sovranità, una nuova orga– nizzazione militare delle libere forze dei lavoratori. Lo scopo che deve ispirare la legge sul contratto di lavoro è dunque quello di rimuovere - per quanto è possibile - tutte le condizioni obbiettive ed este– riori che impediscono la libera contrattazione tra due soggetti giuridici disuguali. Essa deve mirare ad av– viare vers0 la uguaglianza giuridica effettiva, e non for– male, la disuguaglianza economica dei due contraenti. Noi avendo colta, nella sua stessa base economica la- natura del contratto di lavoro possiamo vedere in mOdo concreto come debba raggiungersi questa finalità della legge. 1 V. Socialismo, 26 marzo 1903. Prima di tutto è evidente che, per raggiungere questa finalità, la legge deve agire in guisa da,.agevolare ogni conato del lavoratore che tenda a porlo in condi– zione di parità verso il padrone. Principale strumento di questo tendenziale pareggiamento di condizioni - che è necessario presupposto della libertà contrattuale - è l'organizzazione proletaria. Onde, nel primo articolo della legge - là ove tratta delle dis/)osi::ioni generali ' - non sarà sufficiente dare la nozione del contratto, ma bisognerà delimitarne i confini. Art. 1. (Proposta ministeriaic). Il contratto di lavoro, oggetto della pre• sente legge, è quello col quale un operaio o altro la\!oratore munuale si obbliga al servizio d'un impren• ditore o padrone, mediante equa re– tribuzione che questi si obbliga di corrispondergli. Art. 1 (da correggersi) si obbliga di cedere l'uso del suo lavoro ad un imprenditore o padrone mediante un prezzo o salario che quegli si obbliga di corrispondergli. t nulla og11i condizione che leda la libertà di consenso del lavoratore contratlante, con1e ogni itltra che vincoli la volontà del la\!oratore e lo obblighi per un oggetto estraneo ;i.Ila pre!-tazione del suo !,ervizio. Le clausole oscure o dubbie s'inter• preteranno nel senso più favorevoie al la\!oratore contrattante. Questa ·correzione de.limita megli<:> I~ figura de! contratto liberando l'articolo dalla ambiguità che reca e circosc'rivendo l'attività contrattuale alla materia ri– retta del lavoro. Senza la correzione non sarebbe ille– gittimo e perciò potrebbe reputarsi valido della giu– risprudenza l'obbligo di non partecipare ad alcuna coa– lizione operaia. E l'interesse del Partito socialista, ope– raio è quello di garentire in modo esplicito, contro ogni dubbio di legge, la libertà di organizzazion?. L'ùt– terpretazio1le del contratto, poi, deve essere _n_volta ~ ra·vorire il lavoratore, in quanto la sua cond1z1one d1 giuridica inferiorità, deve costituire motivo di equità per rivolgere a favorevole presunzione per lui tu~te le con– troversie contrattuali non risolubili da una 111terpreta– zione non equivoca. Come si vedrà, poi, da qui a poco, è necessario anche respingere la restri1.ione che a que– sto articolo vorrebbe dare la Commissione parlamentare che fu eletta a giudicare il testo ministeriale. . Occorre invece che l'istesso spirito di equità sia alitato nell'articolo seguente: Art. 3. (Proposta ministeriale). I regolamenti particolari di lavoro hanno fon:a di legge fra le parti. Essi devono esser portati a cono• sce11u dei lavoratori, e non possono essere modificati senza mumc. con– senso, uelle disposizioni relative ai diritti e alle obbligazioni delle parti, all'orario, alla cauzione, alle sanzioni disciplii1ari e ad altre condi1.ioni es• scnziali d:elcontratto. Art. 3 (da correggere). ...fra le parti, purchC nel con• trailo dì lavoro sia fatto un esplicito riferimento a detti rcgola111enti. Nes· suna loro modificazione, di qualsivo• glia natura, potrà essere introdotta senza il prcYio co11scnso -.riirnltante da Mto scritto e ,,olontario - fra le parti. Le n1odific,•zioni non possono essere particolafi so-I.tanto ud alcuni accettanti: ma debbono, per essere ,·alide, ricevere il cbnsenso di tulli i lavoratori obbligati. In mate1ia d'interpretazione dei regolamenti , 1 al– go110 le norme dell'art. 1. Tutte queste correzioni sono dettate dagli stessi argo~ menti giuridici sin ora delineati. Filippo Turati, che ha fatto parte della Commissione parlamentare, ha so– stenuto una modificazione ciel testo ministeriale del– l'art. 3 nel senso da noi indlCato, ma la Commissione parlamentare, lungi dall'accettare il suo emendamento, ha peggiorato la prima dizione, ammettendo l'enorn~ità che le modificazioni possano essere operate dalla chre- ' Atti Parlamtnlari Legisl. XXI, 2:a sessione. - Documenti, ecc. pag. 1; 7 ~è questa ambiguità sarebbe innocua. Così l'esp.ressione :q11~ compenso come ha moslrato il Bonomi potrebbe recar mconVe!)1ent1 serii circa la procedura di compt!m::a.

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