RE NUDO - Anno VI - n. 36 - novembre 1975

Prima di leggere completamente e con attenzione il disegno di legge> sulla c::lrogaappena approvato diii Senato, ero fortemente preoccu– pato calla notizia che il testo era passato praticamente senza oppo– sizioni, salvo quella del tutto for– male,· e necessaria per la rituale etiche.tta di antifascismo, del M.s.1.· Leggendolo e rileggendolo appare chiarissimo il perché di tanta «concordia nazionale ... In effetti non cambia nulla o quasi. I problemi fondamentali della lotta aglispacciatori di droga mortale rimangono insoluti, come rimarrà sempre drammatica la situazi.one del tossicomane caduto in mano alla polizia. E' il caso di esaminare attenta– mente !a legge. La regolamentazione delle attivita lecite. Tutta una lunga prima parte é dedicata alla minuziosa, analitica regolameri'tazione della coltiva– zione. :produzione, fabbricazione impiegç> e commercio delie sostanze stupefacenti. In sintesi si tratta di un complesso sistema di obblighi per le imprese autorizzate a trattare stupefacenti teso,a con– sentire un continuo controllo, ido– neo - in teoria - a sventare «con– tràbbando .. di droga. particolarmente' degno di nota é il nuovo sistema imposto ai medici per il r.ilascio di prescrizioni di medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope. L'articolo 43, infatti, impone a medici e veterinari uno speciale ricettario per la prescrizione di sostanzé stupefacenti, ricettario che vi.ene rilasciato dall'Ordine dei Medici al ·sanitario previa sot– toscrizio,:ie pa parte sua di tutti i moduli di ricetta. Ne consegue che, quando un medico rilascia la pr_escrizione al paziente, questa contiene due lirme•del sanitario, che naturalmente devono essere conformi- - lo stesso sistema dei traveller's ctieques. Inoltre sulla ricetta deÌte essere trascritto nome cognome' ed indirizzo sia del medico sia dell'ammalato. Di ogni r\cetta il medico deve poi conservare copia pe'r almeno due anni.· : In caso di inosservanza a queste prescrizioni il medico è soggetto ad un'ammenda da 100.000 a 500.000 lire. · Quanto al _farmacista è suo obbligo trascrivere gli estremi del docu– mento di identità di chi gli esibisce la ricetta.· In caso di inosservanza c'è l'arresto fino a due anni e l'am– menda da 50.000 lire a 2.000.000. Appare quindi .chiaro come tali norme rendano particolarmente difficile l'acquisto di stupefacenti in farmacia con l'uso, oggi fre– quentissimo, della falsificazione di ricette. La repressione. Tutta l'ultima parte della legge è invece dedicata alla «repressione delle attività illecite ... L'articolo 71 punisce con I.areclusione da 4a 15 anni e la multa da 3.000.000 a 15.000.000 ((quindi la pena è aumentata rispetto alla legge attuale) «chiunque senza autoriz– zazione produce. fabbrica, estrae, offre, pone in vendita, distribuisce, acquista, cede o rjceve a qualsiasi titolo; procura ad altri, trasporta, importa, esporta, passa in transito o illecitamente det'iene sostanze stupefacenti di cui alle tabelle 1a e 3a... · Le tabelle 1a e 3a comprendono: gli oppiacei, le foglie di coca e la coca in genere, le amfetamine, qualsiasi sostanza che produ– cendo effetti sul s.istema nervoso centrale sia capace di determinare dipendenza fisica o psichica, gli allucinogeni indolic'i, sia triptami– nici sia lisergici, (gli acidi insom– ma). i tetraidrocannabinoli, i barbi– turici idonei a determinare dipen– denza fisica o psichica. Le stesse attività sopraelencate sono punite con la reclusione da ,:lue a sei anni e la multa da L. 2.000.000 a L. 50.00!).00Ò quando abbiano ad oggetto le sostanze di cui alla tabella 2a e 4a; cioè: la cannabis indica (hashish, mar– jiuana ecc.) le sostanze in genere per le quali, pur essendo di cor– rente uso terapeutico, è accertato un concreto pericolo di dipen– denza fisica o psichica anche se di minore rilievo rispetto alle tabelle la e 3a (sono guai per i bottiglioni di barbera).E' da notare che per chi non sia in grado di pagare le cospicue multe previste, la legge impone in cambio di un giorno di galera per ogni 5.000 non pagate (e late voi il conto di quanti annici vorrebbero ' per arrivare a 50.000.000, se il codice non preve– desse uri limite forfettario a tre anni). · · L'ariic_olo 72 prevede che qualora le stesse attività sopra elencate abbiano ad oggetto «modiche .. quantità di sostanze stupefacenti la pena è da due a sei anni più multa da 100.000 a 8.000.000' di lire per le dro-Qhe pesanti (prima e terza) e da uno a quattro anni più multa da 100.000 a 6.000.000 di lire per le leggere (seconda e quarta). Le pene previste da questi articoli sono p'oi ulteriormente • aumentate da un terzo alla metà (si potrebbe quindi arrivar.e a 22 anni e 6 mesi di reclusione più 22 milioni e mezzo di multa) in questi casi: 1) quando le sostanze stupefa– centi sono consegnate 'o desti– nate a minori; 2) se il fatto è commesso da tre o più persone o se il colpevole fa parte di una associazione per delinquere; 3) per chi ha indotto a compiere il reato o a cooperare nella com– missione del reato persona dedita all'uso di sostanze stu– pefacenti; 4) nei casi previsti dall'articolo 112 n. 2, 3. 4 del codice penale (per chi ha promosso o diretio la cooperazione nel reato, per chi ha determinato a commet– tere il reato persona soggetta alla sua autorità o vigilanza, per chi ha determinato al reato un minore o un incapace per età o per malattia); 5) sé il fatto è commesso da per– sona armato o travisata. Un ulteriore aumento dalla metà ai due terzi (quindi da un minimo di sei anfli a un mas– simo di 25 anni) è ·previsto se il fatto riguarda «ingenti .. quantità di stupefacenti o se il colpevole ha fatto uso di armi. Le stesse pene sono poi applicabili al medico chirurgo o veterinario che abbia «indebitamente .. rilasciato prescrizioni di stupe– facenti. A contraltare di questi aumenti di pena è prevista la causa di giustifi– cazione dell'artièolo 79: «non è punibile chi' illecitamente detie_ne sostanze stupefacenti (senza distin– zioni) al/o scopo di farne uso perso– nale terapeutico, purchè la quantità delle sostanze non ecceda in modo apprezzabile la necessità della.cura, nè è punibile chi illecitamente detiene modiche quantità delle sostanze indicate per farne uso per– sonale non terap·eutico". Altre atÌività punite sono: . articolo 73 = agevolazione dolosa all'uso di sostanze stupefacenti: è punito con la reclusione da 3 a 10 anni più la multa da L. 2.000.000 a L. 10.000.000 chi adibisce o con– sente che sia adibito a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefa– centi un locale pubblico o un cir– colo privato, un immobile o un locale privato o un veicolq idoneo. Se al convegno partecipa un minore le pene sono aumentate dalla metà ai due terzi; il pubblico esercizio è comunque chiuso da uno a tre anni. E' poi punita (art. 75) l'associa– zione di persone fatta allo scopo di commettere i ·delitti di droga: i pro– motori sono puniti con la reclu– sione no,ninferiore a 15 anni più la multa da 50 a 200.000.000, i membri dell'associazione sono punibili con la reelusione c::la 3 a 15 anni più la multa da 10 a 50.000.000. La pena è aumentata di un terzo se i membri dell'asso~ ciazione sono più di dieci o se tra i partecipanti vi sono persone dedi.te agli stupefacenti. Se l'asso– ciazione ha disponibilità di anni il minimo della pena per i capi è 20 anni, per i membri 5 arrni. L'art. 76 punisce con la reclusione da 1 a 5 anni più multa da 1 a 5 milioni chi induce qualcuno all'uso di droghe pesanti o comunque chi «svolge attività di proseliÙsmo, sia pubblicamente che in. privato per l'uso illecito di dette sostanze». (Attenti. cari amici della redazione alle foto di aerei con le allusioni ai viaggi con L_,S.D.! · Se l'induzione o il proselitismo riguiirda un_. minore la pena è aumentata di un terzo. E' raddop– piata.se riguarda minori'di 14 anni 5- o persone affidate al reo per ragioni di cura, educazione, istru– zione. vigilanza o custodia. (così le · baby-sitter la smetteranno di met– tere gli acidi nei biberon dei lattan– ti!). Le stesse pene previsie dall'a– gevolazione dolosa (art. 73) sono previste per chi favorisce l'uso delle droghe pesanti. Sembra quasi che il legislatore, nel timore di aver· lasciato fuori ·qualcuno, giunto all'art. 76 abbia pensato di aggiungerci qualcosa che riguar– davs3l'art. 73 usando l'espressione «favorisce l'uso .. ·_ dato che là legge ha già previsto qualsiasi forma concreta di «favoreggia- ·r. • I ' I

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