l’ordine civile - anno II - n. 11 - 1 giugno 1960

bi La riforina Nel corso di questi ultimi anni, di fronte agli inconve– nienti manifestati dal nostro sistema costituzionale, caratte– rizzato da due Camere elettive con uguali funzioni, diffe– renziate solo per la durata e per il numero dei membri, sem~ pre più frequenti si sono levate le voci che chiedevano una riforma della seconda Camera. Si sono susseguiti disegni di legge, d'iniziativa governativa e parlamentare, alcuni deca– duti, altri respinti, con nomine di Commissioni speciali di cui l'ultima, costituita per l'esame ~ei disegni di legge costi, tuzionale presentati dal governo il 14 novembre 1958 e dal Sen. Sturzo il 28 novembre 1958, ha terminato i suoi lavori nei giorni scorsi_ con la presentazione -al Senato di una rela– zione, cui si accompagnano un nuovo testo di disegno di legge, composto di 14 articoli. Con esso si propongono tre modifiche: 1) l'aumento di 100 senatori eletti a base nazio~ale tra coloro che esercitano il mandato parlamentare. Essi sono eletti sugli elenchi nazionali in proporzione del numero dei voti validi complessivamente riportati dai candidati dei col– legi regionali con lo stesso contrassegno di ciascuno elenco. Per la formazione degli elenchi è prevista la istituzione di due Albi di anzianità dei parlamentari in carica: uno per il Senato e uno per la Camera, formati dal Presidente del Senato, d'intesa con quello della Camera, e aggiornati con· le successive modificazioni. L'ordine di iscrizione nei due Albi è determinato dalla durata complessiva del mandato parla– mentare elettivo, compresi i mandati esercitati all'Assemblea Costituente, alla .Consulta, o nel primo Senato della Repub– blica in base alla III disposizione transhoria della Costitu– zione e, per il periodo prefascista, -alla Camera dei Deputati fino al 9 novembre 1926. A parità -di durata del mandato par– lamentare sono stabiliti ordini di precedenza in base alle cariche ricoperte {'Presidente Assemblea, Ministro, Presidente Commissione etc ...). Sono dettate norme per la formazione degli Albi e per la pubblicazione degli Elenchi. Il metodo per l'attribuzione dei seggi e per la ploclama– zione dei candidati è rinviato alla legge ordinaria. 2) La nomina a senatore a vita, salvo rinunzia di, chi è stato Presidente del Senato o della Camera dei Deputati per almeno cinque anni consecutivi o per una intera legislaturn di durata non inferiore a tre anni. 3) La riduzione della durata -del Senato da sei a cinque anni. Da un esame -anche superficiale della proposta essa ri– sulta insufficiente perchè non affronta i problemi di funzio– nalità, nè risolve ·quelli di strutturazione. Non ci sembra inu• tile ricordare che nella precedente legislatura anal9_ga propo– sta ( aumento del numero dei senatori con la riduzione del quorum da uno dei ,duecentomila· abitanti a uno ogni cento– quarantamila e con la ·elevazione da sei a sette del numero minimo dei senatori spettanti a ciascuna Regione) sollevò molte perplessità. Il relatore -del Disegno di Legge, Lucifredi, concluse la sua relazione invitando la Camera a non passare agli articoli. E al Senato una proposta di elezione dei senatori attribuiti ad un Collegio unico nazionale scelti tra parlamentari inscritti nelle liste in ordine di anzianità fu respinta in sede di Com– missione. Oggi si ritorna con la stessa proposta: l'aumento numerico dei Senatori. Se ,è questo che si vuole, certamente il metodo è adatto; se si ritiene, invece, che un Consesso più ampio sia, per ciò stesso, più autorevole, l'esperienza costitu– zionale americana sta lì a dimostrare l'ingenuità di questa convinzione. Negli Stati Uniti i Senatori sono 96 e non vi è chi non sappia quanto sia rilevirn,\~ l~ t~r~ ,ttività nella vita. del Senato I di Giorgio Donati politica americana. Questo perchè ognuno di essi è reàlmenie il rappresentante del popolo che lo ha eletto. Le Assemblee Parlamentari Italiane sono fra le più numètose dei Paesi li– beri. Nè ci sembra argomento valido la pretesa necessità di un aumento numerico per raggiungere un miglior equilibrio tra i due .rami -del Parlamento, specie nei sette casi in cui la Costituzione prevede la riunione delle due Camere per-comuni deliberazioni in modo da evitare che il secondo « considerato nella sua totalità, abbia nella votazione in comune con la Camera una disponibilità di voti perfino inferiore a quella del numero .di membri della Camera apparten.enti ad un solo partito_ >>. Come_ ulti_mamente e autorevolmente rilevava l_'On.le Scelba, _nelle votazioni congiunte prevale il criterio del Par: • tito piuttosto che quello dell'appartenenza all'una o l'altra Camera. • Il problema di fondo è il miglioramento del_ sistema :bi– camerale. Ormai non si può discutere più della necessità del bicameralismo. E' diventato un caposaldo del sistema par– lamentare, ,Le vecchie obiezioni, che risalgono al Rabaud– St. ·Etienne e al Seyès, i quali muovendo dall'assioma della legge, considerata l'espressione della volontà del popolo, so– stennero ,che ·« un popolo non può avere due volontà diffe– renti sopra uno stesso oggetto » per cui il corpo legislativo che rappresenta il popolo deve essere unico nelle sostanze e unitaria la linea di azione, sono state superate dall'evoluzione costituzionale che si è svolta in senso favorevole al sistema bi– camerale, che rappresenta il carattere fondamentale del ~o– stituzionalismo.· Si può affermare con l'Esmein che l'assioma del bicameralismo non è più «.quasi un'assioma ». E' evidel!t~ che nessun istituto ,come il bicameralismo, nato da ripensa– menti ispirati da situazioni particolari, è assurto al valore -di esigenza fondamentale della vita costituzionale dello Stato. Ma il •bicameralismo per la sua stessa natura impone delle differenziazioni· tra le due Camere e da esse dipende in defi– nitiva l'efficienza o meno del suo funzionamento. Un Senato che tragga le medesime origini e che abbia i medesimi com– piti della Camera dei Deputati si riduce ad un inutile doppio– ne specie in un sistema dominato dai partiti; che sono gli un-ìci a fo_rmare la volontà e a dettare direttive. Nessuno può negare quanto abbiano lavorato le nostre Camere, forse sono le :Camere che più lavorano, ma quante volte il lavoro dell'una non è stato che una inutile ripetizione del lavoro dell'altra. E non poteva essere altrimenti. Non si venga a dire che esi– ste tra esse una ,differenziazione di struttura. Poichè, nono– stante le apparenze di un sistema complicato, che rappresenta la fusione tra il sistema uninominale e ·quello proporzionale, il Senato ha la med.esima origine della Camera eletta con il sistema di lista. Tant'è che dopo tre elezioni si è potuto con– statare che in numerosi collegi non risultò eletto il candi– dato che pur aveva riportato il maggior numero di voti pre– ferenziali; mentre, contro lo stesso orientamento del corpo elettorale, risultò eletto il candidato che aveva ottenuto il secondo o terzo posto nelle preferenze. In alcuni collegi, inol– tre, furono eletti due o anche tre candidati, mentre altri re– starono privi del proprio rappresentante. IÌ pericolo maggiore, cui si va continuamente incontro con il sistema costituzionale attuale è rappresentato dalla preponderanza dell'elemento politico sull'elemento tecnico- - amministrativo, si che. molte leggi risultano insufficienti e a volte erra te. Non è raro il caso di leggi, che si conoscono, appunto, errate già prima della votazione, ma che, per ne– cessità politiche, si votano senza alcun emendamento o rifor– ma sostanziale. 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