Nuova Repubblica - anno I - n. 19 - 5 ottobre 1953

8 METTIAMO alla prova· ILGOVERNO I L l'ecenle ctl!O Aristarco-Renzi ha meJJo in /11ce alc"ne esigenze e f'ichiede alc1111i rimedi urgenti, 1e 11011 si vuole che si ri/Jetm10 in avveni– re incidenti del genere. 1) Neu1111 d11bbio che l'arreJ/o prevelllivo divenga 11eceuario ove 1i applichi il Codice Penale Militare di Pace, dato il delitto a1trib11ito;ma po– teva applicm·,i tale legge, oggi che vige l'art. 103 della CoJ1it11zio11e? Non vogliamo e111,-are nel merito del co11/li110 coJ1it11zio11ale che altri me– glio di 11oiha già a[/rontato. Ne p1111- t11alizzimno il dato, perché riJJet11ta- 111e11te viene ripropo110 alla nostra aJ– te11zio11e da/1,1t'ealtà Jteua delle co,e; e perché q11e110 d11110v,1r1i di casi dolo– rosi, 1110,ut 11at11mle condanna a chi ro/ 1110 01tr11zio11h1110 h11. sinora procra– Jtinato I'a1111azio11e di quella Corte Co– s1it11ziouale, che 1·appre1e11ta l'unica 111- trice valida della CoJ1it11zio11e. 2) Nella gen;rale e radicale revi- 1io11edelle leggi emanate 10110il de– f 111110 1'egime - revisione che 11011 è stata sinora serù11nè11Je iniziata - me– ritano, Jecondo noi, /N1rticolarea1te11- zio11ei Codici Militm-i, che del ,·egi– me co111acrano le istanze pi,ì illiberali e reazio11t1rie. Per 11vere 1111 1 idea della « pesa111ezz11 » di tale codice, baste1·à compm·trrealcune delle pene ivi co111- 111i11ate e quelle Jtabilite per gli J/eJJi reati dal codice co11J1111e: offesa al Capo dello Stato: (C.P.M.P.) ,·ed1uio11eda cinque tt quindici a1111i, (C. P.) da 11110 a cinque mmi; vilipendio alle Isti– tuzioni Costituzionali: (C.P.M.P.) re– d11Jio11e da due a Jette a1111i, ( C. P.) da Jei mesi a Ire anni; 'vilipendio alta Nazione Italiana: (C.P.M.P.) recl11Jio- 11eda due a cinque ,m11i, ( C. P.) da 11110 ti tre anni. Si dirà che il militare va p1111ito in modo più severo, dah1 la 111acon– dizione; mti ci sembra che una d11pli– CtJZioneo addiri1111ra triplic11zione di pena, 10/0 per la condizione J11bie11iva del reo, 1ia davvero eccessiva. Anche 11elcampo della rei,i1io11e del– le' leggi incompatibili coll'att11tdeno– stro ordinamento democ1·t1tico, il bilan- cio degli ultimi a1111i è q11i11di defici– tario. Restano ancora da rivedere, per citare solo 1111a minima partr dei casi più gravi, la legge di P.S., il Codice Penale comune e quello di procedura /,enale, la legge ,ui /JaJJaporti,la leg– .._e,e comunale e provinciale, oltre, s'i11- 1ende, i codici militari. 3) In atte,a che ,i ponga final– mente mano alla revisione di queste leggi, noi rite11ia1110 che si poJJa fare qualco,a di molto ,emplice e di utile per la pùì efficimte tutela della li– bertà del cittadino. Basterebbe infatti che il Governo im– partisse ordini precisi a tutte le auto– rità amministrative, perché queste, sal– vo che nei. casi di reati militari com– messi da membri in servizio delle For– ze Armate, trasmettano i rapporti di denuncia esclusivamente alla Procura della Repubblica e non alla Procura Militare. I Magùtrati della Proc11rn della Re– pubblica, i11fa1ti,per il co11tattopoti– diano che hanno con ltt vita giudizia- 1'ia della Nazione, /JoJJeggo110 i11d11b– biamente 1m'e1pef"ienza /JÙÌvasta e più i11teiuadi q11elladegli ufficiali della Proc11raMilitare. I MagiJtrati ordinari 10110meglio orie11tati11111a via da Jceglie,·e là dove i confini tra dfrillo comune e dirillo .r/Jeciale10110pi,ì incerti. Senza dfre che giti oggi, e auco, /JÙÌdomani q1u111do sarà fi11al111e11te al– /u11/ala norma costit11zio11ale s11ICo11- 1iglio Superiore dellt1 Mt1giJ1ratura,il Maf!,islratoordùu1rio si troverà in con– dizioni di maggiore autonomia rispetto al f,otere politico ed alle me poJJibi– li i11fl11e11ze. Né 1i p11òdi111e11Jict1re, che il Ma– giJtrato militare è pur 1e,11pre11nap– partenente ad 1111 corpo a11ente1111a par– ticolare str11tt11ra e proprie tradizioni ed è q11i11dinevitabilmente portato a co111ide1'f1re le co1e sotto 1111 angolo 11i– s11alepirì circoscritto. Se AriJtarco e Re11zi foJJero J/ati incriminati secondo il Codice co1111111e eisi 1arebberotuttora 111 libertà, perché q11eJ10teJ/o legùlativo 11011 impone l'arre1to Jn·eventivo de/J'imp111a10. In– fatti, ,e il Comiliter di Mila110aveJJe de111111cia10 i due alla Procura ordi– naria anziché ti quella militare, con molta /,robabilità eJJi Jarebbero J/ati incriminati 1eco11do il Codice comune. Ci ,embra che tanto ba,ti a dimo– J/rare la bontà della modeJta i1111ova– zio11ed,, noi proposta che, se attuata, f,otrebbe anche ai;,tare noi e gli altri miscredenti a rico1101cereun minimo di b11011a volontà all't11/ualegoverno. LELIOBARBU:RA IL DIRETTOREQuesto articolo denuncia aspramente le responsabilità di Carlo Alberto e deisuoifidinellaguerra del1848. Lei,scusi, è riformato ? · ILCOLLABORATORE . Veramente ... no. IL DIRETTORE Allora, guardi, lo faccia firmare da sua sorella. a 1no a CO NUOVA REPUBBLICA LA GARANZIA cosntoztoonte delutodlce ontor nle L 'INAUDITO arresto e deferimento al Tribunale Militare dei giorna– listi Renzi e Aristarco, ha allar– mato seriamente l'opinione pubblica. Ci si chied,e è lecito n~lla Repubblica Italiana esporre delle idee, senza in– cappare in un'accusa di vilipendio alle istituzioni o alla religione, quando le idee non siano conformistiche? li cit– tadino imputato di un reato dev'essere giudicato dal suo giudice naturale o da giudici speciali? I giornali si sono oc– cupati ampiamente della prima questio– ne, ma non hanno attentamente esa– minato la gravità della seconda. Quando gli organi di polizia o l'au– torità inquirente formulano un'accusa e considerano reato una libera manife– stazione di pensiero, spetta alla ;Ma– gistratura di tutelare la libertà di pen– siero. Ma qual'è la magistratura com– petente a giudicare? E forse l'Italia una repubblica militare, nella quale i cittadini vanno giudicati dai Tribunali Militari? Purtroppo anche in questa materia si verifica la grave carenza costituiionale, per cui rimangono in vigore leggi fa– sciste che sono in contrasto con la carta costituzionale, mentre leggi di dubbia interpretazione vengono applicate in modo non rispondente ai principi s:rn– citi dalla costituzione. QueJ/a al/'a,·t. 25 Jtabili,ce che 11e1- J11110 /J/IÒ eJJeredùtolto dal gi11dice11t1- t111·ale /J1·ecoJ1iJ11ito /,er /egge, ed all'art. 103 ,,. f,. che i T,·ib1111ali Militari i11 tem/Jo di pace hanno giurisdizione 1ol– ta11l0per i reati militari commessi dagli . t1/JParte11e111i t lleforze annate. li pensiero dei legislatori costituenti era ben chiaro: la giurisdizione spetta in ogni caso al giudice naturale, cioè alla magistratura ordinaria precostituita per legge, mentre la giurisdizione mili– tare in tempo di pace può esercitarsi solo per i reati militari commessi dagli appartenenti alle forze armate, cioè dai militari in attività. di servizio. Questo intendimento del legisÌàtore era tanto chiaro, che non formò oggetto di di– scussione. Senonché il codice penale militare per il tempo di pace, emanato dal governo fascista (R.D. 20-2-1941 n. 303), ha disposilioni più gravi, che estendono la giurisdizione militare a categorie di cit– tadini, che oggi dovrebbero considerarsi escluse in base alla costituzione repub– blicana. Tali disposizioni, in quanto estendono la giurisdizione militare a ca• tegorie di cittadini che non fanno parte delle forze armate, devono ritenersi sen• z'altro abrogate con l'entrata in vigore della Costituzione, non potendo dubi– tarsi che l'art. 103 di questa abbia efficacia precettiva e sia quindi d'im– mediata applica,ione. La legge militare del 1941 estende la giurisdizione militare, oltreché ai mili– tari in servizio, anche a quelli in con– gedo, ed ai cittadini assimilati ai mi– litari, sia pure entro certo limiti. Se il codice penale militare ha dovuto ema– nare apposite disposizioni per estendere ad essi, in casi determinati, la giuri– sdizione militare, ciò vuol dire che queste categorie di cittadini non fanno parte senz'altro delle forze armate. L'art. 1 stabilisce che: « La legge penale 111ilit11re si apJJ/ic11 1i militari in servizio alle armi e a quelli co111i– derati lt1li. La legge determina i casi, nei quali la legge penale militare si applica ai militari in congedo, ai mi• litari in congedo assoluto, agli assimi– lati, ai militari, agli iscritti ai corpi civili ,nilitarmente ordinati e :i o.c;ni :1.I- tra. persona estranea a.Ile forze armate». Gli arti. 3, 4, 5 e 6 determinano quando il militare è o deve considerarsi in servizio alle armi, ai lini dell'appli– cazione della legge penale militare. L'art. 7 specifica che, « fuori dei casi in cui sono considerati in servizio alle armi, ai milit1,ri in congedo lt1legge pe. 11ale,i applica: 1.o) quando commet- 10110alc11110 dei reati contro la fedeltà o lt1dife,a militare; 2.o) negli altri caJi e1preJJa111e11te preveduti dalla leige ». Se il .codice penale militare venisse applicato in armonia con lo spirito della costituzione repubblicana, si darebbe la giusta interpretazione al -capoverso dell'art. 103 della Costituzione, circa la competenza dei tribunali militari in tempo di pace nei confronti degli « ap– partenenti alle forze armate ». Certo la dizione non è stata felice, ed ha dato adito ad organi tuttora di men– talità fascista, di interpretarla in modo contrario alla volontà dei costituenti. E così, mentre costoro intendevano limi– tare la giurisdizione dei tribunali mi– litari, si è arrivati invece a sottoporre ad essi la quasi totalità dei cittadini, considerati come appartenenti alle forze armate, sino a quando non siano collo– cati in congedo assoluto, cioè sino ai 55 o 60 anni di età. Ed invero, in base all'art. 7, tutti i cittadini che abbiano prestato servizio militare e non si trovino in congedo assoluto, vale ti dfre parecchi milioni di persone che esercitano le 11,1rie fn·o– fessioni civili e 11011 J>e111t1110 lo 1lant1- 111e111e • di essere milit11ri 1 devono ri– spondere aVtmli i trib11n11li militari, 1e vengono imputati per 1111 reato (anche fittizio, come nel caso dei due giorna– listi Renzi e Aristarco), contro lt1 fe– deltà e lt1 dife,a militare. Sotto tale titolo, il codice penale militare· com– prende: l'offesa all'onore e al prestigio del capo del governo (art. 80), punita con la reclusione militare da tre a do– dici anni; il vilipendio al governo, al parlamento o ad una sola delle Camere, alle forze armate (art. 81), punito con la reclusione militare da due a sette anni; il vilipendio alla nazione italiana (art. 82); alla bandiera (art. 83), pu– niti con vari anni di reclusione mili– tare. Vogliamo sperare che i reati di offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica vengano giudicati dàl Magistrato ordinario, in base alla legge penale comune, giacché le leggi penali non si interpretano per analogia, e quindi il reato di offesa all'onore o al prestigio del re, previsto dall'art. 79 del cod. pen. militare non si applica alle offese al Presidente della Repub– blica. L'art. 14 del codice penale mi– litare enumera una serie cli altri reati (fra. cui quello di attività sediziosa), in cui la legge penale militare si applica agli estranei alle forze armate. Ma in base all'art. 103 della Costitu– zione, non c'è dubbio che agli estranei alle forze armate non si applicano la legge penale e la giurisdizione militare. Ora, anche ammettendo la validit:ì dell'art. 7 del codice penale militare, siccome i reati indicati nell'art. 14 non sono fra quelli contrÒ la fedeltà e la difesa militare, salvo quello di cui all'art. 94, e siccome per essi non è eJ/J1·eJJame11te preveduta l'applicazione della legge penale militare ai militari in congedo, deve ritener,i illegittima lt1 ~imùdizio11e militare uei co11/ro11ti dei citlttdini, anche se militari ù1 congedo, /1er i 1·e111i indicati nell'ttrl. 14 cod. pen. 111ililt1re di pace. Devono perciò ritenersi illegali le condanne pronunciate dai tribunali mi– litari nei confronti dei cittadini che si trovano nella condizione di militari in congedo, relativamente ai noti pro• cessi per le cartoline-precetto. Tali cit– tadini potevano essere incriminati in base alla legge penale comune, e giudi– cati dal magistrato ordinario, che è il loro giudice naturale, ma non in base agli arti. 182 e 184 cod. pen. militare di pace, non essendo loro applicabile l'art. 14 dello stesso codice. Si tenga presente che in base all'art. 313, è obbligatoria l'emissione del man– dato di cattura per i reati contro la fedeltà e la difesa militare e per i reati non colposi per i quali la legge prevede una pena detentiva superiore nel massimo ai tre anni. Se quindi si considerano i milioni di cittadini aventi la qualifica di militari in congedo, soggetti alla giurisdizione militare per i reati contro la fedeltà e la difesa militare, e per i reati pre– visti nell'art. 14 cod. pen. militare di pace, vediamo quale pericol9 gravissimo corre la libertà di essi, sp'écie con la tendenza degli organi statali a svuotare di contenuto le disposizioni della ·co– stituzione che garantiscono i diritti di libertà, di stampa, di parola, ecc. Si pensi che tutti questi cittadini possono essere in qualsiasi._ momento arrestati e trascinati davanti a un tri– bunale militare, se per una qualsiasi manifestazione del loro pensiero, salta in mente ad un agente di polizia giu• diziaria o ad un ufficio inquirente eh( vi sia vilipendio. del governo, o del Parlamento, o delle forze armate, •o del capo del governo,' o della· nazione, ò della b.rndiera, o vi sia attività se– diiiosa !!! Per ovviare ad un pericolo così grave, data la formulazione non chiara dell'art. 103 della costituzione, pensiamo che spetti agli organi legisla– tivi di approvare.: sollecicamenk una leg– ge costituiionale, interpretativa del– l'art. 103, la quale chiarisca che la giurisdizione dei tribunali militari in tempo di pace è limitata alla sola co– noscenza dei reati 1nilitari commessi dai militari in 11ttivitàdi 1ervizio. Ciò è tanto più urgente, in quanto esiste una voluta ineriia degli organi governativi nel promuovere le legge di attuazione della Costituzione, e nel– !' adattare ad essa la legislazione pree– sistente, ispirata alle ideologie fa,riste. FRANCESCO ~IARCUESE A quanto · pare i parlamentari del P.S.J. han già presentato un disegno di legge simile a quello proposto dal nostro collaboratore. Avremmo preferi– to tuttavia: a) che ad esso aderissero subito, come presentatori, anche parlamentari di altri partiti, in modo da garantirne in partenza una rapida discussione e l'approvazione sicura; b) che esso non fosse concepito come interprelt1ti110 della Costituzione (inguanto ciò richiederà una procedura più complicata) ma semplicemente come 10/J/JreJJi110 degli articoli del C.P.M. di pace, evidentemente in contrasto con la Costituzione. (N. d. R.) NUOVA REPUBBLI ftVINDICl&'.tll..E POLITICO Es« il 5 e il 20 di ogni mesein ollo pa,ine Comi,alo Direuivo: P.CllEFFI - T.COOIGNOII • . GREPPI - P.YITTORElll R•dosion•1 Fireoae, Piana della Libertà 15 (50.998) Àmm in i,1,asion•: Firenze, Pinza Iodipeodenza, 29 (22.058) e/e poetale 5/6261 (La Nuooo lralia) Firense Abbonam. annuo L. 800; Semestrale L. 4S0; Estero L. 1000; S01ta.itoN L. 5000; Sot– totcrittore quota memUe dJ almeno L. 200 Un• copio L. &6 - Arr_,,.,. L, 60 Autorlu. del Trib, di Flr1n11 n. 878 del 80-12-19152 Stabilimenti tipolitografici Vallecchi Firenze, Viale dei Mille, 90 Responsabile: TriJt,1110Codig110/a

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