Lo Stato - anno II - n. 11 - 20 aprile 1961

Assiomi sul processo Eichmann Giudicare è esprimere un giudizio morale sul comportamento di un singolo, e porre questo giudizio a fondamento di un castigo Argomenti validi a contestare la pu– nibilità di Eichmann, dal momento che si conoscono i suoi crimini efferati nes– suno saprebbe trovarne. L'uomo, anche l'uomo investito di pubblici poteri è sempre e in ogni caso il responsabile dei suoi atti: nessuno ha diritto di imporgli un agire contro coscienza. Se ciò avviene l'ordine supe– riore non annulla la responsabilità in– dividuale. Eichmrulll è colpevole: obbedienza e disciplina non sono discolpe, quando il contenuto delle disposizioni è contrario alla morale e al diritto. Posto che Eichmann è colpevole gli ebrei sono legittimati ad ucciderlo dal diritto naturale: per giusta reazione, per una rivalsa che non è arbitrio. E' vendetta, ma una vendetta giusta. Ma giudicare è altra cosa da vendi– care. Giudicare è esprimere un giudizio morale sul comportamento di un singo– lo, e porre questo giudizio a fonda– mento di un castigo. Dunque i tribu– nali nascono dal diritto che la società ha di giudicare colpevoli o innocenti i suoi membri, secondo la morale. Questo diritto viene da Dio e spetta all'autorità legittimamente costituita. Ora né Eichma.Illl è membro della società d'Israele né al momento in cui Eichmann compiva i suoi crimini ve– nivano violate leggi dello Stato di Israele. Le atrocìtà di Eichmann viola– vano leggi del diritto naturale, ma questo è un altro discorso. 20 bibliotecaginobianco Un atto compiuto contro la sola legge naturale non coperta dalla determina– zione e dalla sanzione positiva non può essere punito come reato da un potere positivo. Si può al massimo configurare un potere di giudizio di quella società in cui la legge naturale è, imperfetta– mente, una legge in qualche modo po– sitiva, nel senso che è costitutiva del suo essere sociale. Talè società è il genere umano. Solo la società internazionale, se fosse effettivamente costituita potrebbe colpi– re sul piano giuridico un atto commesso contro la sola legge naturale, e lo po– trebbe solo in casi gravi e con grande clemenza. Ora questa società non esiste attual– mente. Nè si può far ricorso a surro– gati, come sarebbe l'ONU, la corte del– l'Aja o peggio un rifacimento della Corte di Norimberga. Giustamente l'accusa israeliana re– spinge simili ripieghi. Dunque nessuno Stato può oggi giu– dicare Eichmann secondo le sole norme del diritto naturale. Posta così l'inammissibilità di giudi– care Eichmann con leggi non codificate dal diritto positivo all'epoca in cui com– mise i suoi delitti, si deve necessaria– mente ricercare un principio di diritto positivo, a cui gli atti di Eichmann possano essere legalmente riferiti. Va considerato che per attuare lo sterminio degli ebrei Eichmann violò ce ........._ _,.,, e>.CS la stessa legge tedesca che, come è noto, era codificata nella Costituzione di Weimar parzialmente modificata. In forza delle modifiche apportate alla legge tedesca dal nazismo Eichmann poteva imprigionare gli ebrei ma non ucciderli. Tanto è vero che lo sterminio degli ebrei fu compiuto segretamente, spesso con orribili sotterfugi: prigio– nieri esposti a borbardamenti, al freddo, alla fame, al contagio di tifo e di co– lera. Gli sterminatori cercavano sempre una via « naturale » o una via segreta per operare i loro delitti. Non è un caso se l'accusatore israeliano ha detto che perfino il regolamento delle S.S., fu v10lato da Eichmann! E' questo delitto che si dovrebbe e potrebbe punire con l'applicazione del– !a legge positiva: con la legge tedesca, applicata da tribunali tedeschi. A voler far giustizia si dovrebbe co– minciare con l'affermazione che il pia– no criminale dei nazisti violò le leggi stesse dello Stato tedesco. E questo perché il razzismo non poté corrompere ii popolo tedesco, né poté imprigionare totalmente lo Stato entro gli schemi del. la sua ideologia innaturale. Questa è giustizia e questa è verità. Giudicare Eichmann altrove e altri– menti è sottoporlo ad una mancanza di giurisdizione sul soggetto e sugli atti. Tali sono Je ragioni per cui riteniamo che il processo di Gerusalemme sia una giusta vendetta nella forma puramente esteriore ma sostanzialmonte artificiosa di un legittimo giudizio.

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