Lo Stato - anno II - n. 11 - 20 aprile 1961

sa della scuoia, che è quella di formare e di elevare. Ma se ci si pensa bene, di quale democrazia essi trattano? Non ct'rto di quella che pone ogni cittadino in grado di conquistarsi quella prepara– zione e quella cultura che gli permetta di partecipare degnamente alla vita spi– rituale economica e sociale ·della nazio– ne cui appartiene. Purtroppo i principi dei pedagogisti e dei legislatori cui ci riferiamo discendono sensa soluzione di continuità proprio dalla citata peda– gogia pragmatista, per cui la loro de– mocrazia deve essere di necessità segui- ta da un aggettivo assai pericoloso a praticarsi: si tratta di una democrazia progressista, ba~ta cioé sulla civiltà meccanica e sul materialismo. Questo c'è, e soltanto questo, dietro le belle frasi di voler creare una scuola per la vita, una scuola che risponda ad esi– genze immediate e pratiche, senza il peso della preparazione umanistica, la quale, dicono, è accademica e vola die– tro la fisima dei valori universali. A questo siamo arrivati, mentre la ignoranza dilaga, e non si riesce a riempire i posti messi a concorso per la La riforma dei Si può affermare che il novanta per cento delle leggi oggi vigenti non sono codificate e ciò costituisce, in– dubbiamente~ una delle cause del periodo critico che attraversa l' amminisirazione della giustizia nel paese Un argomento di cui tutti discutono, ma della cui imoortanza non tutti si rendono conto. è quello della riforma dei codici. E le sue proporzioni sono talmente vaste che delinearne soltanto per sommi capi gli aspetti essenziali, rappresenta un impegno troppo ampio perché possa essere esaurito nei breve volgere di questo articolo. Ci limiteremo, pertanto, a porre il problema, riservandoci di svilupparne in seguito i termini essenziali. Come prima cosa desideriamo preci– sare che l'estrema complessità della vita moderna, i moltiplicati rapporti sociali, l'aumento della popolazione, l'ansia di rinnovamento che pervade ii mondo intero, la crescente necessità àeìl'inter– vento dello Stato, in modo sempre più impegnativo nei rapporti individuali e :clie:t1v1: rappresentano, t.. mi. fattori che reclamano ì"aiiargamento ciel mate– riale legislativo destinato alla codifica– zione. I codici in atto vigenti sono, come è noto, cinque: il codice penaìe, il codice civile, il codice della navigazione, il codice di procedura penale e il codice di procedura civile; ma la materia da essi regolata rappresenta soltanto una pic– colissima parte della enorme mole le- 12 bi ,u ecaginobianco gislativa esistente in Italia, per cui si può affermare, con approssimazione suf– ficientemente fedele, che il novanta per cento delle leggi oggi vigenti non sono codificate: e ciò costituisce, indubbia– mente una delle cause del periodo critico che attraversa l'amministrazione della giustizia nel nostro paese; dove, come ha rilevato recentemente il Procuratore Generale della Cassazione, «il giudice è costretto a muoversi incerto nell'intri– cata selva delle leggi spesso frammen– tarie, disorganiche, incomplete e spesso tecnicamente imperfette e dei vari testi unici, che si sono frantumati per le nu– merose disordinate modificazioni e che hanno finito per perdere la loro iniziale fisionomia unitaria, sicché invece di es– ser guida dell'interprete, suscitano in lui continui dubbi e incertezze». « Codificazione», invero, significa, in primo luogo armonia ed ordine, signi– fica coordinamento e integrazione delle varie norme di legge l'una con l'altra. Ciò è tanto vero che quel che lo St~to non ha fatto in questo senso è stato tentato, sia pure con finalità meramente pratiche e di agevolazione interpretati– va, da singoli studiosi, che hanno pro– ceduto, con uno sforzo degno della massima considerazione, a coordinare impreparazione dei concorrenti. Si vuo– le ad ogni costo rendere più facile la scuola, mentre i ragazzi escono dal liceo senza sapere un verso a memoria, e impiegati e professionisti sono molto più sotto del livello di « Lascia o rad– doppia? », e nessuno legge se non i rotocalchi o i libri pornografici. Abolendo l'esame di ammissione alla scuola media, si potrà forse ottenere l'adesione delle famiglie degli scolari somari, ma si sarà dato un colpo defi– nitivo alla decadenza della scuola e degli studi in Italia. codici per conto loro i vari setton mterpreta– tivi. E così abbiamo assistito al sorgere, accanto ai codici « ufficiali », di altri codici « ad iniziativa privata»: per li– mitarci agli esempi più cospicui, ricor– deremo il « codice delle leggi ammi– nistrative», il « codice minerario '>, il « codice industriale», il « codice dellJ elettricità», il « codice sanitario», il « codice dell'assistenza», il « codice tri– butario », il « codice agrario », e così di seguito. Tutto questo abbiamo voluto premet– tere per poter dare adeguato rilievo a quella che, a nostro giudizio, è l'esigen– za fondamentale che il futuro legisla– tore dovrà tener presente e che è que– sta: « la riforma dei codici», quando sarà attuata, se vorrà essere, al di là-del contingente, un avvenimento di valore storico tale da proiettare i suoi effetti nei decenni futuri, dovrà in primo luogo avere lo scopo, più che di ritoc– care i codici in se stessi, di adeguarli con l'intera legislazione vigente. Le così dette « leggi speciali » invero, non possono non esistere; ma, appunto per– ché leggi speciali, esse dovrebbero rap– presentare, dal punto di vista quantita– tivo, un « minimum ~ dell'intera legi– slazione, la quale, per contro, dovrebbe essere costituita in massima parte dal– le leggi « codificate ». Oggi, invece, co– me ognuno sa, ci troviamo nella si– tuazione opposta, in forza della quale, nella vigente legislazione, il « mini– mum » è rappresentato dalle leggi « co– dificate » e il « maximum » dalle leggi speciali. Per non fallire al suo com-

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