La Differenza della Razza - anno I - n.3 - 5settembre 1938

ANNO I - NUMERO 3 5 SETI'EMBRE 1938-XVI ESCE IL S E IL 20 DI OGNI MESE UN NUMERO SEPARATO LIR.€ l ABBONAMENTO ANNUO LIRE 20 Direttore: TELESIO INTERLANDI Comitato di re'dazione: prof. dott. GUIDO LANDRA prof. dott. LIDIO' CIPRIANI • dotL LEONE FRANZÌ - dott. MARCELLO RICCI - dott. LINO BUSINCO SCIENDZO!CUHENT!ZIONE POLEIUC In attesa che il Gran Consiglio del Fascismo, nella sua prossima convocazione, precisi globalmente la posizione degli ebrei nella Nazione dal punto di vista fascista, il Consiglio dei Ministri ha approvato due seguenti decreti legge: Espulsione degli ebrei stranieri ART. I. - DaUa data di pubblicazione del pr!'aente decreto• legge è vietato agli stranieri ebrei di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia e nei PoSBedimenti dell'Egeo. ART. 2. - Agli effetti del presente decreto-legge è consi• derato ebreo colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica. anche se egli professi religione diversa da quella ebraica. ART. 3. - Le concessioni di cittadinanza italiana comun• que fatte a stranieri ebrei posteriormente al 1° gennaio 1919 s'intendono ad ogni effetto revocate. ART. 4. - Gli stranieri di razza ebraica che. alla data di pubblicazione del presente decreto-legge, si trovino nel Regno. in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo e che v! ab• biano iniziato il loro aoggiomo posteriormente al 1° gen• na.io 1919 debbono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei Possedimenti dell'Egeo, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto. Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno espulsi dal Regno a norma dell'arL 150 del T. U. delle leggi di P. S., previa l'applicazione delle pene stabilite dalla legge. Bibloteca Gino Bianco La scuola italiana liberata dagli ebrei ART. 1. - All'ufficio- di insegnante nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi ordine e grado e nelle scuole non governative ai cui studi aia riconosciuto effetto legale non potranno essere ammesse persone di razza ebraica. anche se siano state comprese in graduatorio di concorso anteriormente al presente decreto nè potranno essere ammesse all'assistentato universitario, nè al conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza. ART. 2. - Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, a.i cui studi Sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere iscritti alunni di razza ebraica. ART. 3. ·- A datare dal 16 ottobre 1938-XVI tutti gli inse• gnanti di razza ebraica. che appartengano ai ruoli per le scuole di cui al precedente art. 1, saranno sospesi dal servi.zio: sono a tal fine equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole anzidette, gli aiuti e aasiatenti universitari, il personale di vigilanza delle scuole elementari. Analogamente i liberi docenti di razza ebraica smanno sospesi dall'esercizio della libera docenza. ART. 4. - 1 membri di razza ebraica delle Accademie, degli Istituii e delle Associazioni di Scienze, Lettere ed Arti, ce88eranno di far parte delle dette istituzioni a datare dal 16 ot• tobre 1938-XVI. ART. 5. - In deroga del precedente art. 2 potranno in via transitoria essere ammessi a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica, già iscritti a istituti di isU\lzione superiore nei passati anni accademici. ART. 6. - Agli effetti del presente decreto legge è conside• rato di raua ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica. 7

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