Critica Sociale - anno XLII - n. 4 - 16-28 febbraio 1950

52 CRITICA SOCIALE p.roblema cui si accennava. Non si può fingere di lgnora,rlo, senza 4pocri,sia e senza danno. J1 primo presidente della Corte di Ancona me~te •I giudici dava,ntl a u,na precisa alternativa: « O si è cattohcl o D-Ooll lo si è »: cattolici come giudici, s'Intende. E addita, ai suol col'leghi cattolici senza rLserve, il preciso dovere che lo.-o -1,ncombe, nel quoUdlano esercizio delJa f,unzione glud-lzlarla: « H ca1Jtollco deve ris.petta,re la parola d-1Cristo che si esprime a me%%odel su,o vicario ». E a,gglunge come a ques.to generico dovere i magistrati cattoHcl debbano specificatamente obbe– di>re, allorquando sono chiamati a decidere cause matrimo– niali: « In partico!'a,re i,! giudice cattolico non po<trà pronun– ziare, se non per motivi di atto mancato, sentenze di divor– zio per un matrimonio valido davanti a Dio e aHa Chiesa >. Invocando ,la parola della fede « che si esprime a mezzo del suo vlca,.io » (tma g-iurlsprudenza la quale, evidentemente, non teme nessuna Cassazione), H ma-gistrato ha inteso l'ievo– crure Je di-rebtive impa,rtlte al gi-udicl, nel novembre scocso, da Pio XII. Avverti ,!J Pontefice che I magistrati cattolici non avrebbero mad dovuto sentenzla..e ·in ma,nlera difforme da,lla -legge di .Olo e della Chiesa; s~chè avevano il dovere di non appl·ioore la legge dello Stato, quand'essa con la_ prima ap– parisse In contrasto. L'esistenza di questo non teorico con– tra&to H ·P11pa, In occasione di quel suo discorso, a·ppunto ad– dl:tava, ,ribadendo Il co,1cetto svol4o a distanza di .pochi gl.orni: aveva allora avvertl.to ,l'a Saora Rota che di secolo X!IX era res,ponsabile del po,.iti-v.lsmo giuridico, ~on,traistante con i prin– cipi ,d,el cattolicesimo. Nessuno, d'altra par.te , ignora che il diri4to ita•liaill•o vigente è, appunto, fig!Jo del seco'1o scorso e perdò tutt'a,1,tro che immune da.J positivismo mes•s·o al bando dal,l'a Chiesa. L'insegnamento del iPa,pa si deve ritenere entrato neHa sua fase di .prat-ioa applicazione, per iniziativa di una parte di magistrati, ,;e uno dl essi,, elevatissimo in grado, pubblica– mente invoca queHe istruzioni, a su,ffraglo di un oriema-, mento deHa Cor.te di Cas-sazione. Eccoci cosi giunti, attraverso ~•aJterinatlva del dottor Pasqua,le, a un altro dilemma: è le– gittimo o no,n è legittimo che I gtudlci dello Sta4o applichino leggi, 81I1Chie se da essi ritenute mlgJ.iori, comunque diverse da queJ.le dello Stato? Quale verrà ad essere l'a situazione della giustizi.a, ove una parte del giudici obbedisca senza ri– serve, nè CS'JM'eSSe nè tacite, a-i codici, e un'aJ.tra parte creda, al contra,rio, suo dovere "!Plrltuale -rivedere Il corpo delle leg– gi, e questa far propria e l'altra res•pi,ngere? Quale efficacia potrà avere ·l'articolo 65 deW0rdinamento gludiziwrio, t.l quaJe as.slcu.rn, attraverso la Corte di Cassazione, « -l'esatta osservanza e l'uniforme inter-pretazione della Iegge »? J.i cittadino, dis~ .-ientato, -non sa•rà più in grado di obbed-ire aJ.l'a legge, le bi-lance della giuSlllzia dwranno un peso sempre diverso. L'am– monimento « la legge è uguale per tutti » dov.rà , per coerenza, veni-r cruneellato dalle aule. Queste -preoccupazioni non sono suggerite da un affrettalo aBa,rmismo. No-n ci troviamo, ·1,nfaUi, di f.ronte a del rigidi obiettori di co..clenza, i quali, posti al' bivio tra applleare li diritto positivo od obbedire alle convinzioni, queste-seguano e quel compito ,resipingBillo. Da,JJa semplice astensione-di chi non creda di condividere •l'etica diel.Ja legge stata,Je, la legge ~on verrebbe ln&idia4a. Lnveoe, l'ln.iegn1>mento del'la fede, In– vocato pubbJ.lcamente da·! dottor .Pasquale, e, nel segreto della ,propria anima, da altri suoJ colleghi, suggerisce al giudici i quali vogllooo essere -:Lnpace con 'Dio e con la Chiesa di scen– dere .persino a concess!,onl, quando sia indispensabile e pos– sibile. a.J'le ,Jeggl non coincidenti con l principi .-eliglos-1, p.el supremo J.ntento di « conservare a'1' popolo una magistratura onesta e di stomare daHa ChLesa e dai fedeli ben più terri– bHi calamità ». La non appJ.lcazlon,e o ,J'a,PIPHCazi,one, e fino a che punto, deHa •legge, dovrebbe, dunque, restare un segreto di coscienza · che vincola i,J' giudice soltamito di fronte aUa Chiesa, e che l'accortezza del.Je motLvazlon.i è de&tinata, qua,ndo occorra, a velwre. Ecco H pericolo: non dl•vers,o, naturalmente, da quel-lo che il maglstra1o si lasci tra..clnare da propensioni o da av– versiOID'i assai meno &pirtltuall: come se, 1giudlcando una con– troversia t""1'iera, •l'Interprete del diritto si ricordasse DOill sol'-· ta:nto deJ.Ja sua funzione di giudice, ma anche della sua sim– patia .per l parlittl conservatori; oppure quailldo, nutrendo, al contra..lo, C-Oolldiseendenm per le correnti di estrema sinistra, allargasse •le maglie di questo o di queH'artlcolo, In tema di occupazione di fabbriche o di attenta-lo al'la Ubertà di lavoro. li giudice è anch'iegll- un uomo. La sua men4e non può veni,re ridotta ad una misura ,uni.forme, forinlta, ad uso dl tutti. i ffi41f!•i11t>rat<i deJ.la orepubbllca, dal Primo Pre..ddente della Cor-te di Cassazi'one. Ma tutto Il possibHe deve es,iere attuato perchè ogni giudice, fedelmente tnterpretBilldo ,la legge dello Biblioteca Gino Bianco / Stato e sol'o que!Ja, detti u,na sentenza caincldente con l'opt- n1onoe degJ.l altri giudici, 4illterpretl aJltrettanto fedeli. In que– sto modo è lntes,o a·ppu,nto il loro compi,to dalla maggi01"1lll:Zjl del" magl,itrat,J. Slcchè essi stessi ,hBillno mostrato dd desidera-re, a,Jmeno fino a poco tempo addietro, che la loro coscienza eta al coperto da ogm in.fluenza di fattori esterni. Rleade a un a,nno clorca un referendum, d,ndetto da,J.l''Assoclazione Mag!atra– t>I, H qulllie si è concius,o con la risoluzione che i giudici non debbano appartenere a pa!l'titi p-0!Wcl. Si ha ragione di cre– dere che -la nuova legge suJ.l'Ordi.nJamento giudiziario, attuai-· mente in corso di elaborazione, traBformcrà lo spontaneo voto degli interess·ati In e91Presso divieto. I.J' Codice dello Stato non .può essere sostituito da-I Capitale, ma neppure dali Codice caaionico, !eretto a statuto di una teo– crazia su carta da b<rllo ». Ciò che si stampa LIO~ELLO R. LEVI e ALRUZIO LUCCHETTI, Codice delle leggi 3ul lavoro, dottor A. Gluffrè Editore, 1950, pagg. 1526, L. 2750 (in Milano L. 2500). Avvertono gli Autori nella prefazione, rilevate le « molteplici difficoltà che oggi si incontrano nella ricerca e nella con– sultazione delle leggi riguardanti i rapporti di lavoro, la previdenza sociale e l'assistenza ai lavora tori » che « l'abbon– danza della produzione legislativa intervenuta nel giro di ol– tre un cinquantennio, la sua frammentarietà e la mancanza di legami e di nessi tra i singoli testi, la molteplicità delle fonti e, nel momento presente, la incerta situazione di nume– rosi Istituti a seguito dell'instaurazione del nuovo ordina– mento costituzionale non facilitano la conoscenza da parte dello studioso e del pratico di questo ramo dell'ordinamento giuridico ». E veramente il volume colma una lacuna sensibile in que– sto campo. Poichè è la sola pubblicazione che ordini, in un volume di facile consultazione sia per la mole e la nitidezza, sia per Il criterio dlstribut!Yo della vasta materia e per la chiarezza esauriente degli indici e specialmente di quello ànalitico (per il quale bisogna rendere in modo particolare 'merito ai· compilatori), tutte le norme sulla disciplina del lavoro e della previdenza sociale emanate e in vigore dal · 1893 ad oggi, materiale che finora non si trovava •e non diviso in pubblicazioni diverse. L'aggiuntil, poi, In appen– dice, delle disposizioni emanate anche- nel periodo in cui il volume era in corso di stampa (fine del 1949), lo rende del tutto aggiornato. Non è Il caso, dl un lavoro di questo genere, dopo questi brevi cenni, porre in rilievo i pregi, che non hanno veramente bisogno di ,commento: basta segnalarlo all'attenzione degli studiosi della materia e di tutti coloro che per ragioni pro– fessionali avessero bisogno di consultare il libro. p. ga. PANETTONE - PAN FRUTTO - TORTA MILLESTELLE- CAKES. BISCOTTI - AMARETTI· TORRONE - CIOCCOLATO - CARAMELLE - FONDENTI • PRALINES - CONFETTI - CONFETTURE - MARMELLATE - MOSTARDE • MARRONI· CANDITI - FRUTTA CANDITA - GELATINE DI FR 1 JTrA • GELATI - SPUMANTI E LIQUORI - SCIROPPI - SEMILAVORATI. Direttore: UGO GUIDO IIONDOLFO Vice-direttore respona.: ANTONIO GREPPI A'utorlzzaziÒne Tribunale Milano 8/10/1948 n. 6-t6 del Reg!atro Tl,pograna PinelU - Milano - VI• Farnetl, 8

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