Critica Sociale - anno XLI - n. 2 - 16 gennaio 1949

38 CRITICA SOCIALE L~ a ttµ,azione legislativa dell'art. 39 della Costituzione I problemi imposti dall'art. 39. 1. - Tra i problemi chè, nel settore del lavoro, si .pongono nel momento presen_te alla att'.!uzwne de;.rÌ i stùdiosi e degli organizzatori, un particolare rilievo assumono quelli relativi alla concreta attua– zione dei principi •stabiliti dalla. Costituzione in materia sindacale. Tale attuazione, che implica in ,primo luogo la emanazione di opportune norme legislative e re– golamentari dirette a disciplinare la ,registrazione delle associazioni .sindacali e fo. loro attività, spe– cie per quanto concerne la stipulazione dei con– tratti collettivi, dovrebbe rappresentare, ,per il Par– lament:J e ,per H Governo, uno dei •compiti ai quali - pur di fronte alla urgenza dei moltepJici e com– plessi ,problemi nazionali e·d internazionali da af– frontare - essi dovrebbero attendere, ,se non con· precedenza assoluta, certo -con assoluta urgenza. La sistemazione legislativa, secondo i rprincipi costi– tuzionali, della o,rganizzazione e della azione sin– dacale dovrebbe infatti costituire il presupposto in– dispensab.i:le ·di una libera ed efficace attività sin– dacale, secondo gli scopi che la Costituzione ha ri- conosciuto ad essa ,pertinenti. , L'opportunità ,di un esame di codesto problema si p,resenta ,pertanto evidente e non deve essere ulteriormente sotto.Jin~ata. Solo occorrerà tener pre– sente ,che il problema. stesso consiste nella attua- .zione .concreta di p.rincipi che già sono fissati nel- · la Carta costituzionale ed acquisiti ,al nostro diritto. Inutil_e ed oziosa ri,sulterebbe quindi, in. questa sede, la ,loro critica; è necessario invece rpor,i:e in rilievo le conseguenze -alle quali il legislatore do– vrà n,ecessariament e perve nire, appunto ai fini del– la loro -concreta attua.mo- ne. E di tali ·conseguenze dov.remo sCJ<prattutto ,preoccuparci, affinchè esse non ri sll'ltino i-n contr-asto con i ·principi fondamen– talh.di una « repubb,J,ica democratka fondata sul la– vo ro». li principio della libertà sindacale. 2. - I principi costituzionali in materia si,nda– cale, fissaH dall'art. 39 ,del1a Costituzione; sòno es– senzialmente tre: il ;princ~pio della libertà sindaca– le, quello della iregistrazione -dei sindacati e Idei con– seguent,e conferimento acl e·ssi della ,personalità ,giu– ridka, quello - infine - ,deJJa efficacia obblig,a,to– ria ·dei contratti collettivi di laivoro (2). Esami,niamoli "pa.rtitamen,te. Il ·primo · principio, quello della libertà sindacale, deve essere conside– rato alla base ,di tutto il sistema. Esso ,dovrà per– meare di sè tutti ,gli istituti tdell'ordi-namento, sia sotto il profilo strutturàle ed or,ganizzatiyo, sia sot• · to guelfo dell'azione sindacale. Si tenga presente (1) -Le ,presenti note costituiscono, con qualche leggera va• riante, la ,parte centrale della relazione pres~tata al Con– vegno sindacale di Milano dell'agosto u. s. sull''argometito al– l'oTidine del gio,rno « Problemi del lavo;o e legislazione so– ciale». · · (2) Il testo dell'art. 39 è il seguente: « L'organizzazione sin– daca!e è libera. Ai sindacati non ,può. essere imposto altro obbligo se non la ·loro registrazione ,pr~sso uffici centrali o locali, secondo le norme stabilite dalla legge. · E' condizione per la registrazione che gli statuti dei sin– dacati sB.nciscano un oròinamento interno a base demo– cratica. l sindacati registrati hanno personalità <giuridica. Possono, rapjpresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di .Javoro con efficacia obbliga– toria 1per tutti gli ap.partenenti alle categorie alle quali il con– tratto si riferisce.». Biblioteca Gino Bianco che il principio della libertà sind,acale è ON!lai de– cisamente affermato anche in sede internazionale, tanto che la sua osservanza da parte dei singoli Sta-· ti costituisce talvolta condizione ipeirchè le classi o– perai,a e padronale possano essere rappresentate i:n determinati organismi internazionali (ad es. &ulla Organizzazione internazionale ·del lavoro). La libertà sinidacale è un aspetto della libertà di associazione (anch'essa affermata dalla Costituzione, all'art. 18) , ma, p er i suoi particolari caratteiri e per la sua riJ. evan.za politica e sociale, è venuta ormai ad assumere in tutti gli Stati una posizione e µna disciplina giuridica particolari. Il concetto di liber– tà sindacale è particolarmente complesso. Inteso nel suo ,sign·ificato ,più ampio, va riferito infatti tanto all'individuo quanto al sindacato. Nei riguardi di quest'ultimo la libertà in questione si concreta nel– l'assenza di impedimenti al perseguimento degli sco– pi per i quali il sindaicato è costituito; nei riguar– . di dell'individuo si qualifica invece in due signi– ficati dtstinti: positivo e negativo. Nel primo signi– ficato - quello ,positivo - indica la libertà di pro– muovere e di costituire associazioni sindacali, non– chè quella di ap,partenere ad a,ssociazioni già ·co– stituite; sotto l'aspetto negativo si ,concreta nella libertà di non aderire ad- una determinata associa– zione. Orbene, tutti codesti as petti della libertà sinda– cale doviranno trovare•- il lo.ro riconosçimen:to sia nell'attua71ione legislativa d ei diversi istituti giu.ri– ri,dici, ·sia, naturalmente, nella normale ,prassi si n-· dacale etl amministrativa. E' evidente, infatti, che non si ,potrebbe ritenere rispettato il principio del– la libertà sinda,cale se, ad esempio, ad un. sinidacato venisse comunque impedito -di ,pel'seguire determin,a– te sue finalità, ovvero, a'1 ,contrario, se ad esso ve– nisse fatta - in ,sede legislativa. od amministrativa - una posizione .pl'ÌviJegiata nei confronti, delle altre associazioni costituite per la stessa categoria. Un esempio di violazione della libertà sindacale sotto questo -aspetto si aveva .n.ell'm:,dinamento deHa legge 3 a•prile 1926, n. 565, che attribuiva il- potere di stipulare contratti collettivi solo al sindacato giuridicamente riconosciuto e nen ai sindacati di fatto; .un esempio analogo si a•vrebbe, nell'ordina– mento attuaJ.e, se - come è stato richiesto - ve– nisse attribuito ad una organizzazione sindacale - e ad ,essa soltanto - il compito di p,rovvedere al ,collocamento della mano d'o·pera disoccupata. An– cora: costituirebbe evkl!enle violazione del pr1nci– pio della libertà ,sLnda_caJe l'imporre l'iscrizione, ·a fini determinati (ad es. per l'avviamen'to o il man– tenimento al lavoro), ad un .dato sindacato, o, vice– versa, l'imporre, agli stessi fini, la non. iscrizione ad assodazioni sindacali. E violazione, forse meno ap,pariscente ma non per questo meno reale e con– creta del principio della libertà sindacale, sarebbe l'imposizione, al singolo, di osservare i contratti col– lettivi di lavoro stirpulati da una associ•azione sin– dacale alla quale egli non sia iscritto o, peggìo, quel, la •di corrispondere a detta associazione ,determina– te quote e contributi; come .avveniva -appunto col sjstema -della legge 3 aprile 1926. A\tri esempi po– trebbero facilmente essere addotti al ri,guardo, ma possiarito tralasciarli. in quanto qµe_lli sopra ripor– tati dimostrano a suffldenza la necessità che il sistema organizzativo e funzionale risultante dalJa attuazione legislativa dei princi-J;>i fissati dall'art. 39 garantisca, nei modi ritenuti più op.portuni, l'os– servanza del principio ·della libertà sindacale in. tut– ti i suoi vari e p:J!rtkqlari aspetti e non solo nella accezione tuttora g_enèrale (3). (3) Questo, naturalmente; se ei vogliono rispettare i "ter-. mini del problema che oggi si presenta, e che consiste nella attuazione legislativa deli'art. 39 quale esso è, e non quale avrebbe dovuto o potuio essere se I nostri costituenti aves– sero ,posseduto una ,conoscenza più profonda e completa del

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