Critica Sociale - Anno XXII - n. 17 - 1 settembre 1912

CRITICA SOCIALE 271 tempo di riflettere, 'essa, invece di ~bbandonarsi al • pani_coper lo sciopero d_el_carbone, gioirebbe nel pre- • categoria di lavoratori, uomini, donne e fanciulli dai 13 ai 18 anni; minimum che doveva ottenere l'appro– vazione prefettizia e venire affisso al· Municipio. Ai contravventori erano comminati l'ammenda da 16 a 3000 fr.anchi e_ il carcere da 6 gi,orni a 3 anni, op– pure una sola di queste pene. Ai recidivi doveva ap-· plicarsi il massimo. La legge doveva estendersi ·an– che all'Algeri-a. . sentire che sta per apnrs1 un'era nuova in cui ogni· sc1~pero sarà divenuto impossibile. Tutti gli scio- , peri, m fondo, r!petono la l~ro ca_gione dal malgo- i v,erno. Nessun sc10pero scoppiò mar senza sufficiente ra~i?ne. Se !1 G_overf!O sappia rimuovere le cause che : or1s-mano gh sc10per1, la pace e la prosperità saranno I assicurate. Noi ci approssimiamo appunto ad un'era! di pace nazionale». ' Pari sorte toccò al progetto del Conte De Mun (2 f.ebpraio 1909) per un minimo legale di salario ai · lavoranti a domicilio, da applicarsi da Comitati sul ' tipo della legge i•nglese. La legge germanica sul lavoro a domiciIlo. In seguito alla propaganda dei potenti Sindacati Op-erai, del Partit<;>socialista e dei Congressi del la– voro a domj-cil_io tenuti-si a Berlino, anche il Reichsta-g · fu, investito, ·fin dal febbraio 1910, di un disegno cli legge, che, affatto anodino nel suo primo lesto governativo, veniva riformato dalla- Commissione, nel senso di ammetter-e la istituzione di veri Uffici del sa-lario. Questa 'disposizione,, per altro, in seguito alla viva ostilità delle organizzazioni padronali e per le pressioni del Governo, veniva cancellala in seconda Ieitura. Ripresentato il 20 dicembre 1911, il progetto del Gov,erno diventò legge il 1° aprile d~l corrente anno. Questa legge considera laboratorii i locali d'abita– zione e ·i luoghi all'aperto dove· compiesi un lavoro industr.iale; detta norme igieniche pel ,lavoro e per gh ambienti; obbliga i padroni che dànno lavoro a domicilio ad -affiggere, nei posti dove si distribuisce o si ritira il lavoro, le tariffe delle mercedi, affinchè gli operai possano controllare la rispondenza dei sa– larii loro pagati, come pure Ii obbliga a compilare una. lista di tutti i loro intermediar,ii e i lavoranti a domi-cilio con la indicazione dei locali di lavoro ri– spettivi; prescrive visite speciali, a intervalli di non oltre 6 mesi, pei lavori a domicilio deHe industrie ali– mentari; e infine, per dati rami d'industria e in deter– minati di-stretti, autorizza i Consigli federali a isti– tuire speciali Commissioni, composte pariteticamente di padroni e di operai; gli uni e gli altri per metà. elettivi e per metà nominati dall'Autorità che , fra gl_i ,estranei all'industria, de-s-ign-ail Presidente'. Queste Commissioni possono condurre inchieste, dare pareri a richiesta delle Autorità e - se facol– tizzate da queste - determinare, interpellando pa– droni e salariati, a quari,to ammonti il guadagno dei lvv,oranti"a ,domicilio.. Ma; non avendo -esse, alcun· po-' ·ter-e d·i flssare il salario-minimo a quelli spettante, la legge « giova ben poco -a-llalòro difesa» (dott. Crom– bach). E l'agitazione prosegue, con fiducia nel suc– cesso, per la conquistsi del minimo legale di mercede. Disegni di legge in vari Stati. Altre leggi non esistono, fino al momento in cui scrivi,amo, per la difesa dei lavoratori a domicilio. Ma ferve all'uopo il lavoro preparatorio in diversi Stati d'Europa -e agli Stati Uniti. , In FRANCIA non ebbe fortuna "il disegno di legge - del deputato Coutant (Il giugno 1907) che vietava -a qualsiasi imprenditore di pagare agli operai, maschi o femmine, _per.una giornata. di lavoro di dieci ore, mercedi inferiori a un minimum di suss,istenza, fis– sato, ogni anno per l'anno seguente, dai Consigli ge– ne-rali' d'accordo coi Consigli circondariali e su pa– rere dèi Consigli Municipali, distintamente per ogni La Commissione permanent-e del Consiglio superiore del Lavoro occupò tut.la la -sessione- 1909-10 nell'esame di un disegno di legge che, secondo il ·pensiero del Governo rappresentato dal direttore dell'Ufficio del Lavor-0, si sarebbe proposto di istit.uire Comitati, che compilassero la tariffa dei salarii per date professioni e mestieri. Ma, nel testo della Commissione perma- _.,r;i:~nt,<r, il prog~U? .~i ~\clusse. \l s~abilire sqltànto. phe (art. 1) le donne, lavoranti a domicilio in biancheria ricamo a mano, fiori -artificiali, e-cc., e in ogni allr~ lavoro dell'industria ciel vestiario, non debbano rice– v-ere mercedi inferiori a quelle ordinarie, non già delle operaie di fabbrica, ma delle operaie generiche o giornaliere della regione; a prescrivere (art. 2), sotto pena di ammenda da 1 a 15 franchi, l'affissione delle tariffe nei posti di distribuzione e consegna del la– voro; commettendo {art. 3) le contestazioni al Collegio dei probiviri. Nessuno però ha diritto di contestare i prezzi se l'operaio li accetta, e in ogni caso si tratta di contestazione successiva - e non della fissazione preventiva, per ogni lavoro, giusta ,il voto di Lugano dell'Associazione internazionale per la protezione le– gale dei lavoratori a domicilio. La medesima timidezza di criterii insufficienti in– spira il disegno 7 novembre 1911, che -aggiunge la facoltà ai Collegi di probiviri cli redige-re d'ufficio, o a _richiesta del Governo, là tabella dei salarii a gior– nata o ad ora per i lavori più usuali, ma non minaccia ai contravventori altra sanzione che l'obbligo di rim– borsare all'operaio la parte di salario non pagata. In AUSTRIA, fin dal 190~-907, il Consiglio superiore del Lavoro discuteva la proposta del Pr-esidente della Federazione dei sarti, Smitka, giusta la quale i mi– nimi di salario, acoettati dalle maggioranze degli in- ,.t~r~s~ati, aç.qu \sta.vano f9,rza di !Jigge !~Cli'. tutti, gli ,im– prenditori e -o perai dello stesso ramo d'industria· i salarii, pagati ai lavoranti a domicilio, do~evano 1 ri– sultare da quietanze in duplo ·debitamente conservate– e• Commissioni elettive, coll'aiuto degli Ispettori dei lav-oro, dovevano stabil-ire, per dati lavori e località, il minimo delle mercedi, vigilare perchè fosse rispet– tato e fungere da Uffici-o di conciliazione nei con- flitti. . . Ma il disegno di legge della Commissione governa– tiva sostituisce· a questi criterii mere qisposizioni d1 polizi,a, richiedendo pel lavoro a domicili-o la licenza -delle autorità industriali, prescrivendo il registro di inscrizione dei lavoranti e dei locali, e proibendo Io s,fruttamento a domicilio· del lavoro dei fanciulli. . , In BELGIO, 11 prog-etto, presentato alla Came-ra il 14 dicembre 1910 dal deputato Huysmans, imponeva,· .per date industrie, ,a,i padroni la denuncia e la regi– strazione dei loro lavoranti a domicilio; muniva questi di un libretto di lavoro; dettava norme per l'igiene

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