Critica Sociale - Anno XVII - n. 10 - 16 maggio 1907

CRl1'IOA SOCIALE 15!) condizioni di vita; privi di case vere e proprie, di letti, di famiglia, di curej accampati come militi in guerra; nutriti come dio vuole; non acclimatati, so– pratutto, all'ambiente, piil esposti, quindi, a tutte le cause d'infezione malarica. Ma la ragione più vera della richiesta disparità di orari di lavoro sta piuttosto nella nota consuetudine, dei lavoratori locali, di adibirsi, dopo l'orario normale, a lavori supplementari (la cosidetta calca o terzo). Questa verità, confessata, non dovrebbe condurre che ad una sola e ben diversa conseguenza: vietare cioè severamente ogni specie di lavoro supplementare a servizio altrui, e non (articolo 12, ultimo comma) il solo sopralavoro della mondatura. Si aggiunga che il duplice orario, per ragioni già dette, rende impossibile il controllo sull'orario più breve. Ma le conseguenze del duplice orario saranno, per un altro rispetto, estremamente funeste. Esso infatti tende ad acuire il già esistente dissidio e contrasto di interessi fra lavoratori locali e lavoratori illlyligrati. Questi ultimi godono già parecchie condizioni di re– lativo favore: lo constata (pag. 19) la inchiesta gover– nativa. La concorrenza fatta da questi ultimi ai primi diventa pressochè invincibile, quando a quelli possa imporsi un orario di tanto più lungo. Essi diventano di necessità i preferiti: l'immigrante, sia pure a bene– ficio dei prbprieta.ri e conduttori di fonrii, scaccia Pin– digeno; è la lotta a coltello, per il pane, scatenata fra compagni di classe e di lavoro, da questa ~ legge di pacificazione ,, ! E perciò che quattro membri su nove della vostra Commissionerifiutano il duplice orario. Cancellarlodal disegno di legge sarà un debito d'onore per la Camera italiana. $,:, Il, CONTRATTO DI LAVORO. (Art. 17, 23, 25). Lasc'..o ai più giuristi di me risolvere il problema: se sia ammissibile che una legge speciale, per speciali contratti, sopprima le disposizioni gfmerali e fonda– mentali del Codice civile in tema di capacità personale. Si capisce (e non manca di precedenti) che una parti– colare disposizione possa far ·,alido il pagamento dei salari in mano al minore: qui, se non risulti da diffida in contrario, tacita può ritenersi l'autorizzazione del genitore. Anche parve già. molto ardita la facoltà con– cessa al quindicenne dalla legge sui probiviri (art. 34), temperata, del resto, dalla legge medesima, di stare in giudizio avanti di essi nelle contro'versie speciali che lo riguardano. · Ma che dire di una capacità retrotratta ai 14 anni di età (art. 17, comma 3°) p·er assumere tutte le re– sponsabilità di un contratto di lavoro, per la sua ec– cezionale gravità assoggettato a protezioni speciali, e la rottura del quale importa le sanzioni, parimenti ec– cezionali, che accenneremo più innanzi? Tanto sacri– ficio di principi, fino ad ora inconcussi, esige dunque l'interesse di una limitatissima categoria di proprietari e di industriali italiani?! Forse parrà a molti singolare che un contratto di lavoro, "formato senza limiti di tempo 11 (articolo 17 1 comma 20), s'intenda, viceversa, aver un limite di tempo - costringere cioè all'osservanza di esso fino al termine del lavoro io esso contemplato. La sostitu– zione della volontà della legge a quella dello parti, già notata nel testo governativo (articolo 10, comma 2°), qui è vela.ta 1 per motivi di elementare decenza. La · legge vorrebbe apparire solamente dichiarativa di una intenzione non espressa. La sostanza però rimane la medesima ed è chiarita dallo scopo. Or io penso sia pericoloso ed antigiuridico alterare cosi - per un interesse, limitato ed occasionale, di una sola parte contraente - quelle norme di sapienza perenne che, in tema di ermeneutica, ha sancito il Codice civile. I contratti debbono eseguirsi di buona fede ed obbligano alle conseguenze implicite; in essi deve indagarsi quale sia l'intenzione; il patto ambiguo è interpretato dall'uso; nel dubbio s'interpreta in fa– vore dell1obbligato (Codice civile, articoli 1124, 1131, 113'J., 1187). Onde il dilemma p'ar chiaro: o in un dato contratto di lavoro l'intenzione di entrambe le parti fn che durasse fino al termine di detto 1a voro, ed è inu– tile il comma speciale che esaminiaLr..Oj o l'intenzione fu altra, e al giudice - se non anche alle parti - si consiglia la menzogna e' la frode. Le quali tanto più appariranno detestabili, chi rifletta alle conseguenze più oltre derivate: alla multa (che non è altro) eccedente ogni norma di consuetudine, ogni ragione di risarcimento effettivo, dall'articolo 23, ultimo comma, imposta a.IP i nadempiente lavoratore: e diciamo francamente" al lavoratore,, e non alle parti, poi.chè chiaro è l'intento della legge, e qui il condut– tore diopera non sta che per simmetria, come certe fi– nestre dipinte su un edificio. La qual cosa anche è a dirsi della introdotta bilateralità della cauzione (arti- colo 25). · Resa facoltativa la cauzione - o la trattenuta sui salari - perde senza dubbio le più acute sue punte. Ma oso dire che perde anche la massima parte del suo valore. L'odiosità rimane, e se ne va l'efficacia.Già, non è facile intendere a chi ed a che scopo la tratte– nuta si applicherebbe <lacchè, sempre agli immigrati - dei quali sopratutto sembra da temersi la diserzione improvvisa - e spesso anche ai braccianti locali, il prezzo del lavoro in danaro si paga, per antica consue– tudine, tutto in una. volta, alla fine della stagione la– vorativa: onde la cauzione non varrebbe se non contro alcuni lavoratori locali, e sembra diretta ad altri fini da quelli che appaiono. Ad ogni modo, a che approda essa, se allora solo possa trattenersi (art. 25) "quando nei contratti non si è diversamente stipulato n? Tutto dunque è rimesso al contratto: e la legge, a guisa di trappola, solo servirebbe contro chi l'avesse ignorata! Chi scrive non ha preconcetti contro la cauzione, e sia pure prestata dai lavoratori. Può divenire, a un tempo, un ottimo strumento di educazione alla lealtà nell'osservauza dei contratti, della quale educazione tutte le cla,:isi hanno ugualmente bisogno, e un mezzo a procacciare migliori. condizioni, io compenso 1 ai la– voratori, e maggiore sicurezza e più lauti profitti al– l'industria. :Ma 1 perchè raggiunga tali fini, essa vuol essere, in ogni campo e quante volte convenga, libe– ramente consentita, come corrispettivo di vantaggi de– terminati, per la chiara coscienza della utilità reciproca che può recare; non introdotta di sbieco, quasi per sorpresa, in un campo limitato e con una legge d'ec- cezione. 4° LA ComlISSIONt: ARBITRALE, (Art. 27 a 35). Legge eccezionale economica: tale rimane infatti, dalle origini sue, direi dal permanente suo scheletro, il ca– rattere indelebile di questo disegno di legge, pur nel– l'onesto sforzo, spiegato dalla Commissione, di smussarne le gibbosità e costitu~ionalizzarne Ja fQrma: il q11~le

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