Critica Sociale - Anno XVII - n. 9 - 1 maggio 1907

134 CRITICA SOCIALE adeguate, la negata influenza della loro origine di classe. Essi si sono perduti miseramente. La realtà ha Je sue esigenze. Non per nulla i partiti conser– vatori hanno le loro radici nella benemerita classe dei padroni di casa. DOTT. GIULIO CASALJNI. Tor~no, aprile 1901. Politica del lavoro I CONTRATTI COLLETTIVI DILAVORO e lanersonalità [inridica delle Associazioni nr fessionali III. \Conttm1a.::I011t e fine). Premesse queste considerazioni, che riguardano assai più la configurazione d'assieme dei concor– dati, anzi che i dettagli della loro regolamentazione, possiamo esaminare le proposte concrete contenute nella Relazione, raggruppandole attorno: 1 ° alla fo,.ma, 2° al contenuto, 3° agli effetti e 4° ai sog– getti del concordato. 1. Necessarie e sufficienti ci sembrano le cautele, rdlative alla forma d.ei concordati, richieste dalla Re– lazione, esigendo l'atto scritto e la pubblicazione del concordato in ogni caso. Per quanto riguarda, in particola.re , la redazione dello seri tto, nei casi di concorda.ti conci usi da coa.– Jizioni trttn::Jeunti, si potrebbe trovare più conve– niente alla psicologia delle nostre masse l'indicare il notaro come Pufficiale pubblico idoneo a dare autenticità al testo. Comunque, ciò riguarda un par– ticolare non molto rilevante <lell'ordinamento legi– slativo dei concordati. Va piuttosto considerato che l'intervento del pubblico ufficiale può sembrare su– perfluo quando, pur trovandosi di fronte a coalizioni transeunti, non si tratti di assemblee di scioperanti. Allora dovrebbe bastare Patto scritto privato. Le formalità richieste, in complesso, rispondono a ciò che si osserva attualmente nella nostra pratica. Invero, la durata stessa delle tariffe ed in iRpecial modo la loro tendenza a dominare un numero inde– finito di contratti consigliano la forma scritta come la sola che elimini la difficoltà dell'accertamento preciso del testo e dia una sicura base alle contro– versie interpretative del medesimo. Quanto alla pubblicazione del concordato, essa è opportuna ai fini dell'estensione delle tariffe, sia perchè la nozione del testo è un preliminare favo– revole all'espressa adesione postuma al concordato, sia perchè l'estensione della sua afficacia, a titolo, almeno, di uso locale, trovi un terreno più propizio, anche quando non è sancita dalla legge. 2. La Relazione ha assunto un punto di vista esatto rinum1iando a dettare norme sul contenuto dei concordati, tranne che a proposito della loro durata. Non occorre insistere per giustificare quest'indi– rizzo: tutto il modo, con cui abbiamo finora consi– derati i concordati, ne dà ragione. Beninteso, la li– bertà delle parti di precisare, come meglio credono e possono, le condizioni di lavoro va sottoposta ai limiti di diritto comune. Occorre piuttosto far pre– sente che le pattuizioni delle parti debbono essere rivolte all'ordinamento di una o dell'altra prestozione principale del contratto di lavoro, affinchè si ahbia un concordato di tariffa. Che la legge debba, tuttavia, intervenire espres– mente per la fissazione del termine di durata delle tariffe, si concederà agevolmente: 1° perchè non è infrequente nella nostra pratica l'omissione del ter– mine finale dei concordati, - ciò che rende precaria la stabilità delle condizioni di lavoro, cui essi mi– rano; 2° perchè il regolamento legh31ativo della di– sdetta delle tariffe può essere opportunamente sfrut– tato per evitare brusche mutazioni nel mercato del lavoro e nell'industria. Le proposte concrete della Relazione non vanno, tuttavia, esonerate da critica. Anzitutto esse non pensano alla fissazione del termine di durata massima delle tariffe in ogni caso, e noi abbiamo già indicato quali criterì debbano presiedere a tale determina– zione, e quali siano le finalità cui essa risponde. In fondo, si deve considerare che le tariffe adempiono, specie in ordine al salario e dentro una cerchia più ristretta e con maggior elasticità, quel còmpito che altrove (ad es. in Austrnlia) è assolto dalla fissa– zione legale delle mercedi. Ora, le cri tiche, che dal punto di vista economico sono, e giustamente, rivolte contro quest'ultimo sistema, si potrebbero rivolgere in parte contro le tariffe stesse, quando la durata delle medesime fosse tale da non contenere dentro limiti ragionevoli le restrizioni alla libertà econo– mica, arrecate dal concordato alle parti contraenti. Sarebbe quindi opportuno restringere la durata massima dei concordati ad un triennio, accogliere la norma dell'art. 14 del citato disegno di legge francese, limitante ad uu anno la durata delle ta– riffe in mancanza di particolari statuizioni delle parti; ed esigere in ogni caso la disdetta con un preavviso di sei mesi, almeno, quando il concordato abbia la durata di un triennio, e di tre mesi quando abbia durata minore, - con la norma che, in difetto di disdetta tempestiva, il concordato s'intenderà rinno- vato di anno in anno. · Si riferisce a questo punto la questione del di– ritto di recesso per mutazioni notevoli sopravvenute nelle condizioni di mercato industriale. Su di essa non abbiamo che da richiamarci a quanto abbiamo sopra esposto. Piuttosto, merita rilievo quanto la Relazione os– serva a proposito <lelJe disdette al concordato da. parte degli industriali. J!jssapropone che la denuncia di un imprenditore valga in confronto a tutti. Noi non sappiamo come spiegare la prnposta, specie ·re– stando sul terreno della Relazione, la quale non ri– chiede l'intervento di associazioni registrate di indu– striali nella conclusione dei concordati. Per noi il criterio decisivo in materia non può essere dato che dall'esistenza o meno di un vincolo giuridico (anche indipendente da quello di associazione) tra i ctiversi imprenditori, cioè dal distinguern il caso in cui esi– stono altrettanti concordati, sebbene di egual conte– nuto, quanti sono gli industriali - da quello in cui il concordato è unico. In quest,ultima ipotesi la di– sdetta non può essere data che da tutti insieme e quella data da uno solo è inefficace. Nel primo caso ogni industriale potrà validamente denunciare il suo concordato, e gli effetti della denuncia sa– ranno circoscritti alla sua azienda. Una disposizione diversa non potrebbe fondarsi che sul proposito le– gislati \'O di mantenere uniformi le condizioni di concorrenza fra gli industriali per quanto ha tratto al mercato del lavoro. E noi abbiamo già visto che la Relazione non si è affatto preoccupata di questo .fine nella configurazione complessiva dei concordati di tariffa. Va, infine, da sè che, intervenendo associazioni re– gistrate nella stipulazione dei concordati, la disdetta non appartiene a nessun associato personalmente. Ciò può riJJetersi pel caso di coalizioni transeunti di lavoratori, nel quale - a differenza dell 1 ipotesi precedente in cui varranno i principi corporn.tivi (la Relazione esige opportunamente per la disdetta

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