Critica Sociale - Anno XVI - n. 8 - 16 aprile 1906

120 CRITICASOCIAU: duo istituti giuridici fondamentali, la famiglia e la pro– prietà. Lo " Stato popolare del lavoro ,. deve propugnare la })revalenza della proprietà collettiva, la diminuzione o la compiei.a eliminazione della proprietà privata, attual– mente fondata ancora sul diritto della forza. 'l'ra i beni il Menger distingue i beni di consumo (vestiario, ecc), i beni di uso (abitazioni, suppellettili, strumenti di la– voro) e i mezzi di produzione (terreni, fabbriche, mi– niere). Per essi egli reclama trattamenti giuridici diversi. Pei beni di consumo si dovrebbe mantenel'8 la propl'iclà privata nelle sue disposizioni essenziali, giacchè il con– trollo dello Stato implicherebbe una troppo minuta e meschina intromissione nella vita privata individuale. Per i lieni cli uso occorro distinguere quelli, che possono essere usati contemporaneamente da un numero illimi– tato di persone, senza alcun vicendevole impedimento (strade, piazze, ponti, porti), da quelli ('.he 1 per la loro natura stessa, possono usarsi csclusi\•amente da singoli indi\•idui o da famiglie (case, mobili, ecc.). Il diritto di uso cli questi beni dovrebbe sempre essere conferito al– l'individuo da parte dello Stato o delle associazioni sta– tali. I mezzi di produziouo infine sono costituiti da quei beni, che per la loro funz!one normale producono - con o sen~a concorso dell'uomo - beni nuovii oppure ser• vono alla loro distribuzione. La proprietà privata dei mezzi d1 produzione in un col diritto delle obbligazioni costituisce quella parte ,101 nostro si:itema giuridico, che permetto ad un gruppo di persone da una parte il godimento cli un reddito sen.,,a lavoro, dall'altra il dominio economico sopra i propri concittadini. Queste istituzioni imprimono quindi all'o– clierno ordinamento sociale il carattere autoritario e la tendenza allo sfruttamento dell'uomo da parte del– l'uomo. La proprietà di questi mezzi di produzione spetta esclusivamente allo Stato e alle associazioni .statali per l'irnIJOrtanza decisiva cho essi hanno per l'ordinamento economico. Le forme giuridiche di acquisto deHa pro– prietà. non sono ammi$Sibili per i mer.zi di produzione; questi debùono, rispetto agli individui, es.rnre esclusi come beni permutabili e di scambio. L'avvenire dello " Stato democratico del lavoro ,, dipenderà dall'osser– vanza rigorosa di questa regola di diritto. Xel problema della distribuzione, che si connette inti– mamente. a quello della propriefa, sta l'importanza pra– tica. della dottrina socialista. Jl Menger distingue i si• stemi socialisti di distribuzione in soggetlivi ed ogget– tivi. I soggettivi si basano ~ulla distribuzione dei beni in base ai bisrgni, gli oggetlivi in base a certi fattori economici estorio1·i, e specialmente alla quantità cd alla qualitò. del lavoro compiuto dall'individuo. T primi im• plicano il diritto all'~sistenza, che viene in taluni casi riconosciuto anche nel sbtema vigente e largamente. Gli altri suppongono la statizzazione della proprietà fondiaria e mobile, ell hanno per base necessaria il di. ritto al prodotto integrale del lavoro. Al problema della distribuzione il 'Menger ricollega una radicale trasformazione del diritto contrattuale, la quale stabilisca uno stato di cose, per cui nessun cit.ta– diuo possa e9sere soggetto all'altro in fùrza di un con– tratto di diritto privato. Sostituendo all'organizzazione privata del la.voro sociale l'organizza1.ione pubblica, le obbligazioni e i contratti sussistono soltanto tra lo Stato e i singoli cittadini, e non tra cittadini e cittadini. Solo in tal modo potrà svilupparsi tra le classi inferiori quella diguifa e quella coscieuza di completa eguaglianza, che dovrebbero formare in tutti i tempi il fondamento più saldo degli ordinamenti democratici, e scomparirebbero ad un tempo tanti antagonismi propri della società. attuale. Quanto al diritto matrimoniale, il ì\fenger si mostra più cauto, e criticando le soluzioni socialiste, che am– mettono o il libero amore o il matrimonio rii Stnto, o la poligamia e poliandria, riconosce che il diritto vi– gente non offre l'unilateralifa e l'ingiustizia che si ri • scontrano in\•ece negli altri campi giuridici, in cui si urtano gli interessi di e1lasse. Nello Stalo democratico del llworo scomparirebbero poi, secondo lui, i pili gravi inconvenienli oggi inerenti al matrimonio, perchè l'inte• resse materiale non influireùbe neppure lontanamente sulla sua conclu.~ione. Egli vuole però anche per le donne il generale obbligo al lavoro e un proprio diritto all'esistenza. Quanto al diritto penale, il lfenger, mentre riconosce la necessità dell'inten'lrnto dello Stato nei reati contro la vita e l'incolumità fisica, afferma una più radicale trasformazione nella legislazione riguarclaute i reati cJntro il diritto. Giunto ad una condizione di stabilità, lo II Stato democratico ciel lavoro ,.,dovrà diminuire di molto le pene poi delitti contro lo Stato, punirà. molto meno severamente i delitti contro la proprietà 1 non solo perchè sarì~ scomparsa quasi completamente la potenza delle classi abbienti, ma anche perchè col diritto alla esistenzai garcntito ad ogni cittadino, la molla piii po– tente dei delitti contro la proprietà. viene naturalmente a mancare. Viceversa, il complemento ed il rovescio del diritto all'esistenza, l'obbligo generale al lavoro, costi– tuirà la base per una nuova figura di reato. ll l\Ienger passa poi a ricostruire l'organizzazione dello Stato democratico del lavoro, il passaggio ad esso dallo stato attuale, e i nuovi criteri che pre\•arranno rispetto alla sovranità, alle forme dello Stato, al potere legislativo, al potere esecutivo, al Comune, alle associa– zioni operaie. 1 principi generali che, secondo 1ui, <l.ovranno regolare l'attuazione dello Stato democratico del lavoro, saranno: 1° Escludere ogni rh•oluzione violenta, diretta al la radicale trasformazione della società e attuare riforme che, tanto nell'aspetto giuridico quanto per i mezzi di attuazione, si connettano alle tradizioni ora esistenti. - 2° E\'itare un soverchio accrescersi della 1wtenza del Governo centrale, cbe dovrebbe estendere la sua attività alla vita economica. - 3° Prendere con criterio i suc– cessivi provvedimenti atti a promuovere vari e reo.li vantaggi econùmici immediati per le classi povere. 6. Critica delle concezioni del Menger - Indivi– dualismo e collettivismo - Libertà e solida– rietà. Riservandoci di vagliare con una minuta anali-si il nuovo assetto giuridico, che il :Menger vagheggia per lo Stato socialista, e le varie riforme, che egli propone per i vari iistituti di diritto privato, ci limitiamo qui ad esporre, nelle linee generali, le critiche che si son fatte e che noi facciamo alle varie concezioni del .Menger. ll Sorel a ragione ha osservato (1) che i problemi non sono sempre e9attamente posti dal Menger. Questi infatti ha un'eccessiva simpatia per gli utopisti, e così è traspol'tato a non distinguere le tesi giu1·ic1iche, che il socialismo deve formulare nell'età. matura, dalle tesi ( 1) Aspects )1ffi.Ui.f/1ies Uit socio/j.sme, " Rc,'tto socialiste ~• 1900, tom. 52, n. 106.

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