La Nuova Commedia Umana - anno I - n. 19 - 21 maggio 1908

12 della repressione inesorabile osservai che queste repressioni allontanano i popoli dal governi e lasciano strascichi dolo- rosi di odio. Escludo assolutamente di avere pronunciato la frase attribuitami nel testo, la quale non risponde affatto al mio sentimento. Il colloquio da me avuto col Caval a era d'altronde famigliare non essendovi, ripeto, che sette od otto persone quasi tutte occupate a discutere fra loro e fu per- ciò una semplice considerazione sul fatti che avvenivano e. I ribassisti in Tribunale Chi si ricorda ormai della banda nera Il giudice istruttore avv. Anfossi sta studiando le carte e.... non si è deciso ancora a turbare la Pace degli imputati! Probabilmente il dotto magistrato è poco famigliare colla materia e cerca cosa sia il ribasso e dove sia Vaggiotaggio. Chi cerca trova e vedrete che il venerabile ma- gistrato a furia di cercare, col tempo e la buona volontà, finirà. per scoprire che il delitto d'aggiotaggio non si può provare con un rogito notarile. Sicuro! gli aggiotatori quando istituiscono un sindacato per provocare il ribasso o il rialzo dei corsi, si guar- dano bene dal metterlo in iscritto, Il buon Lino Ferriani colloca questi signori fra i delinquenti scaltri e fortunati e per agguan- tarli occorre la coltura del finanziere e la perspicacia del psico- logo. Al giudice Anfossi noi vogliamo ricordare un precedette: • l'ordinanza del giudice istruttore nella causa Leoni-Sabbatucci del 19 luglio 1893. Quel furbo magistrato scriveva: »Allorchè le ope- razioni di vendita o di compera non sono fatte in previsione di un avvenimento, il quale legittimamente generi il ribasso o il rialzo, ma invece sono per gli operatori strumento per influire sui prezzi e produrre così un artificiale rialzo o ribasso sul valore dei titoli, affine di farne illegittimo guadagno, si verifica appunto quel turbamento nel corso normale delle operazioni di borsa pro- vocato da artifici fraudolenti, che è conosciuto nella dottrina e nella giurisprudenza col nome di aggiotaggio; ipotesi tanto abor- rita dall'equità, delle leggi e che il Codice italiano prevede e pu- nisce all'art. 293». La necessità di reprimere l'aggiotaggio più della truffa, più del furto, sta in questo: che il danno non è di una sola persona, l'ingannato è il pubblico e il briccone accumula • la propria fortuna sulla coi:11one rovina. Esigere per la prova:delEag- giotaggio la notizia falsa sulla tale azienda, il telegramma deni- gratore del tal titolo, la diffamazione del tal istituto, equivale ri nunciare a punire l'aggiotaggio.

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