Toti - La cambiale

I 2 LA CAMBIALE stillata, fatta, accetta/a a di lui favore; e con una serie non interrotta di girate che giungono sino a lui. I l possessore, della cambiale fatta a di lui favore, non ha obbligo di fare i l protesto, nel giorno dopo la scadenza, ma può ritardarlo; all'opposto, i l possessore per mezzo di girata ha l'obbligo di farla presentare nel giorno stabilito, e deve, entro quindici giorni, iniziare gli atti contro i giranti, se non vuole decadere dai diri t t i di rivalsa inverso loro. I l possessore della cambiale deve dare pure avviso al sno girante del mancato pagamento entro due giorni dalla data del protesto; e così deve fare ogni giratario al suo girante. Ciò si reputa fatto con consegna alla posta di una lettera raccomandata diretta alla persona cui deve essere data. I l protesto è un atto pubblico fatto ad istanza del possessore della eambiale, e detto atto può farlo tanto un notare, quanto un usciere. Nessuno altro atto può surrogare i l protesto, onde provare l'adempimento degli atti da cui comincia l'azione cambiaria. Essendo che l'obbligo del traente e dei giranti non è che di sussidio, è necessario i l protesto, onde provare che l'accettante non ha pagato, e così avere diritto ad azione di rivalsa verso i giranti ed i l traente.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==