Toti - La cambiale

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LA CAMBIALE NOZIONI E L EME N T A R I POPOLAR I P R A T I CH E PER L'AVVOCATO T O T I E t O M -A. EDOARDO PERINO, EDITORE-TIPOGRAFO Vi a del La i a t o r e BB (Vi c i no f o n t a n a di Tr e v i ) 1888

Proprietà Letteraria

LA CAMBIALE N O Z I O N I E L E M E N T A R I P O P O L A R I P R A T I C H E Oggi giorno che la cambiale, la Carta-moneta dei commercianti, è venuta ad essere un t i - tolo di credito anche per altre persone, le quali non sono in commercio, è bene che queste conoscano a che si obbligano ne\Vaccettare, avallare, girare la cambiale. Non è da poco tempo che venne inventata la cambiale, si vuole, ohe, persino, gli Assiri conoscessero questa forma di credito, sebbene sotto forma diversa dall' attuale. Per altro, i più antichi esemplari della cambiale sono italiani. E ciò è ben naturale, ove si pensi come i l commercio nel medio evo fosse esercito in gran parte dagli Italiani, in tutte le parti del mondo. A Londra si conserva ancora i l nome di una strada, nella quale anche attualmente sonvi una quantità di banchieri, e che accenna all'antico commercio i taliano, la Lombard Street.

4 LA CAMBIALE Taluni vogliono, che l'origine della cambiale dati dalla persecuzione sofferta dagli Ebrei ad opera dei Cristiani, per cui quegli essendo cacciati lì per lì dal luogo ove dimoravano, lasciavano ai loro correligionari 0 ad altri, de' quali a¬ vevano fiducia, i l loro denaro, e traevano sopra ai depositari obbligo di pagare somme che nel luogo, ove erano andati ad abitare, incassavano. Al tri ne attribuiscono l'invenzione alb guerre civili di Toscana, quando fra Bianch e Neri, Guelfi e Gibellini avvennero le guerre civili, e che la vittoria di un partito portava la scacciata, l'esilio immediato dell'altro. Se già prima della persecuzione degli Ebrei; se alla loro persecuzione; se all'epoca delle guerre civili di Toscana venne inventata la cambiale, poco importa. Ciò che è certo i primi esemplari di cambiali che si conoscono sono italiani. La più antica cambiale, di cui si abbia memoria, è quella che fu accettata, nel 25 agosto 1199 dal Re inglese Giovanni Senzaterra, a favore di una compagnia piacentina residente in Londra. Viene dopo, quella riportata dal Canale nella sua Nuova istoria della Repubblica di Genova, e che porta la data 6 aprile 1207, con la quale Simone De Rossi banchiere confessa di avere r i - cevuto lire 34 di moneta genovese e denari 32, per l i quali, Guglielmo banchiere e fratello di lui, doveva dare in Palermo otto marche di buon argento a colui che gli avrebbe presentata quella carta.

NOZIONI ELEMENTARI l'OPOLARI PRATICHE 5 Ciò che in origine fosse la cambiale, che in ben poco ha cambiato, ce lo dice l'aurea penna del Davanzati, nelle sue Notizie dei cambi. < Voi avete denari, e li volete cambiare per Lione perchè vi ritornino con guadagno: riscontrate in me, Bernardo Davanzati, che ho bisogno di pigliare e datemi scudi 64 se tanto fa la piazza, perchè io faccia pagare un marco in Lione a Tommaso Sertini, ed io dò a voi una brevissima mia lettera diretta a Salv'ati, che dice così : Pagate in fiera tote a Tommaso Sertini un marco d'oro, per la valuta qui da M. Giulio della Caccia: questa si chi ima lettera di cambio. Voi. poi scrivete a Tommaso: Io ti rimetto per l'inclusa di Bernardo Davanzati un inarco da Salviati: pre~ sentalo e riscuotilo e torna a rimetterlo a me; cioè dallo costì a chi me ne faccia dar qua più scudi che potrai: e questa si chiama lettera di avviso, ovvero, lo spaccio. Tommaso segue i vostri ordini: dà i l vostro marco, diciamo, a Piero, e da esso riceve lettera a Federico, che si ripaghi in tal giorno scudi 65 1[2, se tanto avranno accordato, per la valuta di Tommaso, e risponde al vostro spaccio: mandovi questa lettera di camino, riscuotetela da Federico; e così dal primo sborso vostro al presente ritorno, che sono per l'ordinario tre mesi, avrete guadagnato scudi 1 Ij2, con 64; dove per essere ito i l vostro in tre man , avete corso rischio di tre fallimenti; del mio, fin a che la mia lettera in Lione non fu compiuta; e di Tommaso, poiché l'ebbe riscossa; e di Piero, avanti che Federigo accettasse; p-rò bisogna a-

6 LA CAMBIALE vere gli occhi d'Argo, in avvertire a chi tu dai a cambio, a chi tu rimetti, a chi rifida colui che ritorna i l tuo. Per la qual cosa, coloro che non hanno la pratica, usano dare i loro denari a un Banco che l i cambi per loro, con doppia provvisione, per non avere a conoscere altro debitore, che quel Banco. Se voi pel contrario avete debito, e se volete stare sui cambi, come non correte rischi d'altri, ma altri di voi, così ogni altra cosa, rivolto l'ordine, torna al contrario; però non richiede altro insegnamento, essendo delle medesime cose una medesima disciplina, » Col nome di cambiale, da principio, si intendeva propriamente la lettera di cambio; in proseguo di tempo, e da noi in Italia col codice di commercio 1883, col nome di cambiale si intende; sia la lettera di cambio, sia il pagherò o vaglia cambiario. La lettera di cambio è detta ancora tratta. Come lo lesigna i l nome, cambiale viene da cambio; perchè nel suo significato originario e naturale era, come è, commutazione, cambio di cose; cioè, merci, denaro. La cambiale, nel medio evo, non aveva altro scopo economico che quello infuori di evitare i l tra sporto del denaro da una piazza ad un altra, tali trasporti essendo in allora pieni di pericoli e di danni; ed anche, perchè non essendovi la carta moneta si sarebbe dovuto portare numerario, i l che era difficoltoso.

NOZIONI ELEMENTARI POPOLARI PRATICHE 7 La cambiale, in conseguenza, doveva essere tratta da un luogo e pagabile sopra un altro. Ora invece adempie ad un'altra funzione economica, serve come istromento di circolazione dei valori, in surrogazione del denaro. Partitamente scriveremo quali siano gli obblighi ed i diritti di coloro che accettano, avallano, girano una cambiale. Tutti coloro, che hanno la libera amministrazione delle proprie sostanze, possono accettare, avallare, girare una cambiale, e chi pone la propria firma, sia come avallante o girante in una cambiale accettata o girata da una persona i n - capace rimane ugualmente obbligato. Chi accetta una cambiale è tenuto di pagarla alla scadenza; cioè in quel giorno in cui si è obbligato a fare i l pagamento. Può, per altro, ritardarlo al successivo giorno. Se i l giorno seguente o seguenti sono festivi, 11 pagamento può ritardarsi al giorno feriale che viene dopo. Si supponga che una cambiale sia accettata per pagarsi al 31 decembre, ed i l primo giorno dell'anno sia quello di sabato: siccome, per legge, questo giorno è festivo ed è seguito dalla domenica pure festiva, i l pagamento potrà farsi fino alle 12 meridiane del 3 gennaio nuovo anno. Diamo qui due moduli di cambiale (tratta) e di un pagherò a vaglia cambiari-.

8 LA CAMBIALE 03 o3 Sé o j CU e VI 1 J I-1 o cu -s? cu sps AO "53 E SS sS i «5 p s. 53 SS k. S i CO <L> CO oo OO S i •P s S i S i S i oo co oo o Ni s~ 03 _ a < o (*5 be ce a 03 u —S ^i >--i SS d i I— •t—I —1 a o V flq -s - § 1 S S

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IO LA CAMBIALE Nel pagherò può porsi, anche, accetto, come nel pagherò o vaglia cambiario può porsi un domicilio che non sia quello dove abita l'accettante. Quando sia posto domicilio diverso, è da avvertirsi che i l possessore della cambiale la presenta al domicilio eletto pel pagamento, e^questo non effettuato, è lì che si eleva i l protesto. Prima di inoltrarsi nella materia, è conveniente i l fare conoscere che la cambiale va scritta su carta stampata e bollata venduta dallo stato, e ciò a forma dell'art. 4 n. 2 della legge 14 luglio 1887, n. 9702 pubblicato dall'editore. La carta che vende lo stato è proporzionale al valore della cifra per cui uno accetta la cambiale, e così: per una cambiale fino a L. 100, — 0,05. dalle 100 alle 200 — 0,10. dalle 200 alle 300 — 0,15 coi due decimi di guerra 0,18. dalle 300 alle 600 — 0,30 > 0,36 dalle 600 alle 1000 — 0,50 » 0,60 e di seguito per ogni mille lire centesimi 50 in più e relativi decimi di guerra. Siccome, colla legge sopra accennata, e per l'art. 12 occorre pure la marca di quietanza da 5 centesimi fino a 100 lire e da 10 centesimi dalle 100 in su, lo stato ha posto in vendita cambiali a prezzo superiore in cui è detto più centesimi 5 o IO per la quietanza. Ove si adoperi carta da

NOZIONI ELEMENTARI POPOLARI PRATICHE I I cambiale anteriore, a quella ora posta in vendita, occorrerà' portarla all'ufficio del bollo ove viene posta la marca di quietanza che si annulla. Per le cambiali tratte dall'estero, prima di porre l'accettazione e firma occorre siano portate all'ufficio del bollo, affinchè sia posta la marca, ed annullata. Qualora si dovesse accettare una cambiale per somma di cui non vi fosse la carta ad hoc si porta al bollo, ui .a cambiale del più alto valore affinchè l'ufficio vi aggiunga la marca occorrente in più. La eambiale poi. deve essere scritta su carta adeguata; vale a dire, pel valore pel quale si accetta; come pure deve essere stesa, per i l di là dei sei mesi di scadenza, sopra doppio bollo, se la somma non è superiore alle lire 500. Quando la somma sia superiore alle lire 500 ed a scadenza al di la di 4 soli mesi occorre i l doppio bollo. Non facendo in tal modo, la cambiale non ha effetto che come obbligazione civile, mentre per i l codice di commercio la cambiale è un titolo esecutivo come una sentenza, meno agli effetti di potere prendere ipoteca. Si aggiunge, poi, che vi è a pagare una forte multa, ove si voglia servire di cambiali così viziate. In due modi, uno, può essere proprietario (possessore) della cambiale, quando la cambiale è

I 2 LA CAMBIALE stillata, fatta, accetta/a a di lui favore; e con una serie non interrotta di girate che giungono sino a lui. I l possessore, della cambiale fatta a di lui favore, non ha obbligo di fare i l protesto, nel giorno dopo la scadenza, ma può ritardarlo; all'opposto, i l possessore per mezzo di girata ha l'obbligo di farla presentare nel giorno stabilito, e deve, entro quindici giorni, iniziare gli atti contro i giranti, se non vuole decadere dai diri t t i di rivalsa inverso loro. I l possessore della cambiale deve dare pure avviso al sno girante del mancato pagamento entro due giorni dalla data del protesto; e così deve fare ogni giratario al suo girante. Ciò si reputa fatto con consegna alla posta di una lettera raccomandata diretta alla persona cui deve essere data. I l protesto è un atto pubblico fatto ad istanza del possessore della eambiale, e detto atto può farlo tanto un notare, quanto un usciere. Nessuno altro atto può surrogare i l protesto, onde provare l'adempimento degli atti da cui comincia l'azione cambiaria. Essendo che l'obbligo del traente e dei giranti non è che di sussidio, è necessario i l protesto, onde provare che l'accettante non ha pagato, e così avere diritto ad azione di rivalsa verso i giranti ed i l traente.

NOZIONI ELEMENTARI TOPOLARI PRATICHE 1 3 Girante dieesi colui che gira la cambiale, giratario colui a cui favore venne fatta. Per la validità della gira basta la firma del girante, la quale però deve essere fatta non col solo cognome e l'iniziale del nome, ma col nome per intero, massime per le ditte ed istitori delle medesime. Mentre da un lato i l possessore è obbligato alla scadenza a ricevere pagamento parziale della cambiale, facendone nota sulla cambiale ed in ricevuta a parte, non è tenuto a riceverne prima i l pagamento. Ove i l pagamento si facesse prima, i l pagatore resterebbe responsabile della validità della cambiale fino all'epoca della scadenza. Se quindi dopo i l pagamento e prima della scadenza i l possessore fallisse, e i curatori del fallimento facessero opposizione, i l debitore sarebbe responsabile del pagamento stato anticipato in pregiudizio ai creditori del fallito. All'atto del pagamento della cambiale i l possessore la deve restituire quitanzata a chi la paga, e la cambiale deve essere pagata nella moneta enunciata nell'effetto, e qualora, fra la somma scritta in lettere e quella in cifra vi sia differenza, si deve pagare la somma inferiore. Qualora i l pagamento della cambiale venga fatto dopo i l protesto, i l possessore deve consegnare anche i l protesto al pagatore, protesto che deve essere pagato come i l conto di ritorno. Del conto di ritorno discorreremo più sotto. Dal fatto, che uno essendo possessore di una

LA CAMBIALI! cambiale, e ponendo la propria firma dietro alla medesima od aggiungendo : Per me al Sig. TEODORO TEODORI Roma ! deeembre 1887 RICCARDO RICCARDI trasferisce in altri i l possesso, e questo facendo lo stesso in altri pure lo trasferisce, e quindi la cambiale va da uno in altro, la operazione venne detta gira o girata. I francesi, siccome la operazione viene fatta sul dorso della cambiale, la chiamano endossement. La girata trasferisca, nel giratario, la proprietà della cambiale, ed in conseguenza tut t i i di r i t t i ed obblighi ad essa inerenti. Però se la girata è fatta per procura, per incasso, per mandato, non trasferisce la proprietà, ma autorizza i l giratario ad esiger la cambiale a presentarla, a stare in giudizio, senza bisogne eli una procura speciale, per conto del girante. Quando invece della formola della gira come sopra abbiamo accennato, si scrive la sola firma, dicesi gira in bianco. Questa gira può produrre l'effetto di disobbligare i l giratario a cui favore venne fatta; giacché questi, senza apporre la propria firma, può cederla senz'altro ad un terzo.

NOZIONI ELEMENTARI POPOLARI PRATICHE 1 5 Ben spesso la persona ohe accetta una cambiale ha bisogno di essere garantita, o perchè poco conosciuta 0 perchè realmente non è molto solvibile, ed in fine, anche, pel fatto che colui a cui favore la cambiale è stillata ha bisogno di scontarla, e le banche vogliono 3 firme, si cerca l'amico, i l conoscente che garantisca. Tale garantia ofideiussionedicesi avallo. Tale parola, alcuni vogliono, che abbia origine dall'essere poste la firma e le parole per avallo nel fondo, sotto alla cambiale, cioè, a valle. Altri credono che sia una abbreviazione a valere. Coli' avallo, la persona ohe lo pone, si obbliga essa stessa di pagare nel caso non paghi l'accettante, a cui favore l'avallo venne dato. L'avallo deve essere posto neìla cambiale e non può farsi in atto o con atto separato. I l datore di avallo, ohe paga la cambiale, è surrogato nei diritti che competono al possessore inverso l'accettante. È da osservarsi, come l'avallante sia obbligato al fagamento, anche quando abbia posto l'avallo ad una persona che non noteva obbligarsi. Tutti coloro i quali pongono la loro firma in una oambiale, sia come traente, accettante, girante, avallante, ne sono tenuti al pagamento in solido, i l che vuol dire, ognuno è tenuto in proprio per tutta intera la somma. Non vi è obbligo, per parte del possessore della

i6 LA CAMBIALE cambiale, d'agire contro tutti quelli ohe firmarono la cambiale, egli può a preferenza scegliere l'uno anzi che l'altro e perseguirlo cogli atti. Ed agendo verso uno piuttosto che un altro, non perde i suoi diritti verso gli altri obbligati, quando come già vedemmo ha fatto gli atti necessari. Per i l codice attuale la cambiale [è divenuta un titolo esecutivo: cioè, appena che sia scaduta e non pagata, i l possessore fatto i l protesto, può escutere uno degli obbligati, intimando come vuole legge i l precetto, come se la cambiale fosse una sentenza, e trascorsi i 5 giorni, procedere a pignoramento sopra i mobili del debitore. Può ancora spedire precetto immobiliare, come ebbe a ritenere la Corte di Appello di Roma in causa Tosi ed altri, colla sentenza pronunciata i l 10 Luglio 1886, estensori Nardi-Dei. Esponemmo, in principio di questo scritto, un modello di lettera di cambio o tratta, prima di chiudere lo scritto, ci occorre dire del pagamento per intervento o per onore di firma. Può avvenire che colui al quale la tratta è diretta non l'accetti, può avvenire, che non essendo pagato i l pagherò, intervenga un terzo, i l quale sotto i l protesto paghi, e dicesi pagamento per intervento, ohe essendo compiuto per solito per onore di firma viene chiamato in simile modo Chi paga così subentra in tutti i diritti e doveri del possessore. I l possessore della lettera di cambio, non pagata, può rivalersi del pagamento con una cambiale a vista sopra i l traente o gli altri. Questo

NOZIONI ELEMENTARI POPOLARI PRATICHE 1 7 effetto dicesi di rivalsa o di ricambio, e deve essere documentato con una nota, detta conto di ritorno; la quale nota non è altro che i l dettaglio delle spese fatte. Accompagna i l conto di ritorno la cambiale scaduta ed i l protesto. Diamo qui appresso i l modulo di un conto di ritorno.

i8 LA CAMBIALE BANCAROMANA CAPITALE COMPLETAMENTE VERSATO LI RE 15,000,000 Banca Veneta di Depositi e Prestiti 2 VENEZIA. Eccovi un efietto di L . 2000 datato Roma 31 luglio 1887, pagabile il 30 novembre 1887 all'ordine Perino Edoardo, a carico Tommaso Tommasi, protestato per mancanza di pagamento e supplito da questa Banca per onore delia v. spett. gira: ascendente per sorte e spese come appresso : Capitale L . 2000 Protesto „ 24,45 Certificato sens. e bollo . . „ 4 Provvigione ' / , % • • • • » 1" Spese posta ,, 0,45 L . 2037,45 di cui prendo rimborso a vista (o a C/ . c.) e al cambio di 99 V , % in lire duemilatrentasette e C.'»' 45. U Governatore Firmato: B. TANLONOO. Io sottoscritto agente di cambio certifico il cambio della sudd. rivalsa per Venezia a 99 '/, °/o. Roma, 3 Dee. 1887. Fir.: SIAECHIONNI.

NOZIONI ELEMENTARI POPOLARI PRATICHE I 9 Ora che abbiamo, a nostro modo di vedere, detto tutto della cambiale, cercheremo di insegnare al possessore di una cambiale, i l quale non voglia servirsi di un procuratore od avvocato, come leve agire per averne i l pagamento. Nel giorno in cui scade i l pagamento, i l possessore porta al domicilio eletto nella cambiale, la cambiale medesima, la quale, quando non gli sia pagata, avverte come egli la tenga e lascia i l proprio domicilio. I l giorno dopo, non essendo la cambiale pagata, la porta ad un notaio, ovvero ad un usciere di Pretura o Tribunale perchè ne effettuino i l protesto. I l protesto costa dal notaio dalle 18 alle 20 lire, dagli uscieri circa 15 lire. I l possessore, ritirati che abbia la cambiale ed i l protesto, fa intimare ad opera di usciere i l precetto. Se la cambiale è del valore superiore di lire 1500, la competenza a fare i l precetto è degli uscieri di Tribunale, se invece inferiore è di competenza anche di quelli di Pretura. I l precetto, se è fatto per cambiale di oltre lire 1500, va steso su carta da bollo da lire 3,60, se inferiore in quella da lire 2,40. Diamo un modulo di precetto con inserzione del protesto, inserzione che devesi sempre fare quando i l precetto venga spedito al girante, o ad un girante: R. Tribunale di Commercio (o Civile Correzionale di Roma o R. Pretura del 1°, 2°, 3», 4°, ecc. Mandamento di Roma.)

2 0 LA CAMBIALE L'anno ISottantotto i l giorno 10 del mese di gennaio in Roma. Ad istanza del signor E¬ doardo Perino, proprietario commerciante che elegge domicilio in Roma, via del Lavatore, numero i . piano 1°. Io sottoscritto N. N., usciere addetto a) Tribunale di Commercio di Roma (o Civile Correzionale o R. Pretura del 1°, 2°, 3°, ecc., Mandamento di Roma) Visto i l seguente protesto e la cambiale in esso inserta del seguente tenore : (qui va inserito i l protesto e poscia si prosegue). Ho fatto, come faccio formale precetto al signor Cesare Cesari negoziante libraio domiciliato in via della Rotonda, numero 300, piano 3", di pagare, nel termine di giorni cinque dall'oggi all'istante signor Edoardo Perino la somma di It. lire: Sorte L. 600; spese di protesto L. 18: totale L. 618, seicentodiciotto, più i l costo dei presente atto. Diffidando esso signor Cesari, che qualora trascorso i l detto termine di cinque giorni non abbia pagato le lire 618 ed i l precetto, si procederà contro di lui a pignoramento mobiliare anche presso terzi. I l costo del precetto varia dalle L. 6,20 alle 8,80 e qualche cosa di più a seconda cioè se è di Pretura o di Tribunale, e se l'usciere ha diritto alla trasferta. Se vi è pericolo, che l'accettante trafughi i

NOZIONI ELEMENTARI POPOLARI PRATICHE 2 I mobili o menomi le garantie del creditore, allora questi sull'atto originale può fare istanza per l'immediato pignoramento. Siccome, però, davanti ai Tribunali le parti non possono comparire senza l'assistenza e rappresentanza di un procuratore, occorrerà farsi assistere, per l'istanza di immediato pignoramento, da un legale. Davanti alla Pretura, la parte potendo fare da sè, non ha che a scrivere sotto i l precetto che queste parole: Illmo sig. Pretore del 2° mandamento di Roma. È notorio che N. N. piccolo negoziante, o proprietario, non ha che poche merci e pochi mobili di casa, e ohe da un momento altro potrebbe trafugarli: si fa istanza quindi alla S. V. Illma perchè voglia, a termini di legge, concedere l'immediato pignoramento mobiliare. Roma eto. (firma) I l precetto in due copie si consegna all'usciere per la notifica. Trascorsi i cinque giorni liberi, vale a dire che fatto i l precetto p. e. al giorno 10 non si può procedere che al susseguente 16, e

22 LA CAMBIALE non più in là di 130 giorni, si portano all 'usciere cambiale, protesto, e precetto e questi e¬ seguisce i l pignoramento. Dopo 10 giorni, se i l debitore non ha pagato, si fa istanza per la vendita dei mobili oppignorati. Iilmo sig. Pretore Ad istanza del sottoscritto l'usciere N. N. nel giorno 20 decembre 1887 procedeva a pignoramento mobiliare contro Cesare Cesari, essendo trascorsi 10 giorni, richiede venga stabilito i l giorno per la vendita. Roma etc. (firma) I l Pretore fa i l decreto di vendita, i l quale decreto si consegna all'usciere, a cui si deve fare un deposito fra le 15 o 20 lire, e l'usciere eseguisce nel giorno prescritto la vendita. I l denaro che ritrae l'usciere lo consegna al Cancelliere, questi alla Cassa postale. I l creditore fa di nuovo istanza gli venga rilasciato i l ricavato, e riceve l'ordine di pagamento dal Cancelliere per l'ufficio postale. L'istanza può essere del seguente tenore. Illmo sig. Pretore del 2° mandamento. Nel giorno 30 decembre p. p. si precedette alla vendita dei mobili oppignorati al sig. Lodovico

NOZIONI ELEMENTARI POPOLARI PRATICHE 23 Lodovici, ad Ltanza del sottoscritto, e se ne r i - cavò la somma di lire X. Non essendovi altro creditore, fa istanza voglia ordinarne i l pagamento a favore del richiedente. Roma etc. (firma.)

R O M A - E . PERINO Tipografo-Editore - R O M A BIBLIOTECA ECONOMICA" • DI OPERE GIURIDICHE ANTICHE TESTO - TRADUZIONE - ILLUSTRAZIONI «««jjS-a*. L'accuratezza, colta quale prima dei tempi nostri veniva studiato il diritto, fa si che siano ricercatissime le opere giuridiche antiche da coloro die intendono approfondire i loro studi e formarsi un giusto erterio legale. Se non che, di esse ce ne rimangono pochi esemplari di edizioni amiche, i quali oltre ad avere prezzo esagerato, mancano di chiarezza nella stampa. Nè, da moltissimo tempo si pensò mata farne nuovo edizioni. Di qui il bisogno, vivamente sentito, di una ristampa delle opere più pregiate, almeno, che alla nitidezza dei tipi unisca la modicità dei prezzi. L'Editore EIMKRIIO CERIMI, incoraggiato dal successo ottenuto nelle pubblicazioni letterarie e dai suggerimenti di persone competentissime, è venuto nell'intento di soddisfare detto bisogno, presentando agli studiosi di cose legali, in tanti volumetti di tenuissimo costo, la riproduzione delle opere giuridiche antiche da essi maggiormente rici t'cate ; e vi si è accinto, nulla risparmiando perchè le pubblicazioni riescano veramente pregevoli. Affinchè poi gli acquisitori abbiano a ritrarre da queste pubblicazioni il maggior vantaggio possibile, le opere scritte sia in lingua latina, che in lingua straniera, saranno corredate dalla Traduz i one e da Confronti col diritto nostro attuale. Il lavoro verrà condotto con somma accuratezza, e sarà tale da riuscire utile, non soltanto agli studenti, ma anche ai professionisti, i quali nei confronti e richiami al diritto vigente troveranno il mezzo di evitare faticose ricerche. Il Corpus Juris Cioilis oerrà pubblicato nella sua miglior lesione, secondo gli studi più recenti, ed oltre alla traduzione, aorà Note di confronto col Diritto Patrio vigente e numerosi richiami alle d/sposuionì del Codice Civile italiano, e a quelle delle vane Legislusinni moderne. E pubblicato il 45» Fascicolo : Centesimi 5 0

B I BL I OTECA L E G A L E P E R I L POPOLO VOLUMI PUBBLICATI : Nuova Legge s u l Regi st ro e Bol lo approvata dalla Camera e Senato e andata in vigore il 14 luglio 1887, col relativo Regolamento Cent. 3 0 L a Cambi a le 3 0 IN CORSO DI STAMPA : L a Legge Comunale e Prov i nc i a l e

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