Achille Gennarelli - Sopra un'allocuzione e una lettera enciclica di Sua santità

- 38Repubblica Italiana, saranno dalla medesima Santità Sua ripartiti, cd incorporati ad allre fondazioni ccdesiastichc di concerto col Governo. ARTICOLO 4. In considerazione dell' utilità , che dal presente Concordato ridonda agli interessi della Chiesa, c della religione, Sua Santità accorda al presidente della Repubblica Italiana la nomina di lutti gli Arcivescovati , e vescovati della Repubblica Italiana medesima; cd agli ecclesiastici da esso Presidente nomina- . ti, forniti delle doti volute dai sacri canoni, Sua Santità darà la canonica istituzione secondo le forme stabilite. ARTICOLO ~. Gli arcivescovi, e vescovi presteranno il giuramento di fedcllà nelle mani del Presidente della repubblica, secondo la infrascritta formola. <1 Io giuI'O, e prometto su i santi Evangeli ubbidienza, e fedeltà al Governo della Repubblica Italiana. Similmenle prometto , che non terrò alcuna intelligenza , nou interverrò in alcun consiglio, e non prende1·ò parte in alcuna unione sospclta, o dentro , o fuori della Repubblica , che sia pregiudizievole alla pubblica tranquillità, c manifesterò al Governo ciò che io sappia trattarsi o nella mia diocesi , o altrove , in pregiudizio dello Stato >>. ARTICOLO 6. Il medesimo giuramento presteranno i parrochi alla presenza delle autorità civili, costituite dal Presidente della Repubblica. ARTICOLO 7. Sarà sempre libero a qualunque vescovo di comunicare , senza verun' ostacolo , con la S. Sede , sopra tutte le materie spirituali, e gli oggetti ecclesiastici. ARTICOLO 8. Parimenti sarà libero ai vescovi d' ascrivere tra i chierici , e promuovere agl' ordini , a titolo di beneficio , di cappellania , di legato pio , di patri-

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