Critica Sociale - Anno XXIV - n.2 - 16-31 gennaio 1914

CRITICA SOCIALE 23 déstiriate al progresso ;culturale e materiale del popolo. '"E i radicali inglesi-· che· non sono nè radicali nè pa– eifisti per burla - sperano d'arrivare a ciò prima che passino molti anni di vita. Sono già rius.citi a strap– pare al Primo Ministro la promessa che i nuovi au– menti non saranno considerevoli, e che· nessuna occa– sione sarà trascurata per venire a: un accordo interna– zionale; ma, quel che. più importa, sono riusciti a strap– pargli un appello alle demoérazie .... serie di tuttÒ il mondo perchè un tale accordo impongano a tutti i Governi. Nessuna cosa mi sembra più certa di questa: ·occorre che la pace armata pesi solo sulle classi ricche, e che pesi· loro troppo, fin che, con gli Stati Uniti d'Europa, venga anche la pace non armata. E ciò non può volere che la marea delle salienti energie prole-, tarie. ANGELO CRESPI: Ai prossimi numeri: .._ :Il Mezzogiorno e la Iegislàzione 1 speciale, di Ì'ETER AUGEN •. La politica municipale dei consumi. Le munici– palizzazioni del pane, del pesce e del combu– stibile a· Verona, di GINO BAGLIONI. LA " CRITICA SOCIALE ,, del nuovo Codice di Procedura Penale La " giustizia,, q nella che si chiama comunemente così, ed è lo. strumento col quale si dovrebbero punire coloro che hanno violato la legge, nella misura della violazione compiuta, rispettando bene gli altri che non l'hanno violata, è sempre ancora uno strum13nto terri– bilmente grossolano, come lo sono per lo più i con- gegni del mondo morale. · · Non c'è possibilità di confronto fra i mezzi coi ·quali · ci trasferiamo da un luogo ad un altro, comunichiamo attraverso lo spazio sterminato, ci procuriamo luce e ealore, trasformiamo un cencio in un giornale, ed una .cascata d'acqua nel movi-mento d'u_na immensa fabbrica, e il mezzo col . quale intendiamo garantirci che la nostra libertà - che la nostra vita - non ci sia tolta da funzionari i,itit11iti per proteggerla ! È assai naturale, quindi, che, ogniqualvolta si an– nunzia una riforma . nél campo dell'amministrazione della giustizia, ci si chieda se essa sia destinata a realizzare veramente una quota maggiore della "giu– stizia,, stessa, ad approssimare il progresso giuridico .al progresso meccanico. Col primo di gennaio, è andato in vigore il nuovo -Codice di Procedura penale. Ed eccoci a chiedere: Sarà, es§lo, difensore più equo della società contro i crimi– nali e degli innocenti' contro ..... la società? Il problema non è semplice ed è anche arduo per ehl, come me, non può prospettarselo da· un punto esageratamente ideale ed astratto- ma, appartenepdo al · novero dei competenti e dei pratici, è f!Ur costretto a valutare le difficoltà contro le quali vien'e a urtare un -ordinamento procedurale. Lo Stoppato,. che alla forma– :zione del nuovo Codice ebbe parte così copisc11a, desi– dera che i critici non appartengano alle categorie dei malcoltenti di tutto, dei' malconten 1 ti di ciò che non è opera propria, e dei trascendentali, che sarebbero quelli i quali "sapranno..... all'altro mando, se talune_.:.idee ibliotecaGino Bianco possano presso ogni popolo ottenere pronta attu11;– zione,, (1). L'eminente professore dell'Università di Bologna ha ragione di preteòdere serenità e relatività di giudizio e la sua classificazione dei probabili "scontenti,, può, ànche, essere accolta, purchè si tenga conto della classificazione dei "contenti" la quale, per antitesi,· c·omprende coloro che sono facilmente soddisfatti: i sodJisfattissimi - ed è naturale - del frutto delle proprie fatiche: gli eccessivamente scettici dell'appli– cazione, in questo mondo, delle idee che paiono ..... dell'altro. Io cercherò dunque, di non essere malcontento nè cont.erito per partito preso, ma di interpretare i bisogni e le legittime aspirazioni di èoloro che hanno diritto di essere malcontenti o contenti di un codice, e sono. · i cittadini ·chiamati a subirlo. E, nella mia rapida i~dagine non trascurerò un lato poco scandagliato del problema: posto che, a dispetto di tutte le teorie, i signori cittadini si di vitiono anche in ricchi e poveri, io voglio vedere se si sia ben ri– solto il dilemma fra l'uguaglianza della legge e la dis– uguaglianza degli uomini, di guisa che poveri e ricchi si trovino dalla legge di procedura, legge di garanzia, parimenti tutelati. Soffermiamoci, intanto, su di alcune considerazioni preliminari, estrinseche. Non è assurdo che tutte le nostre energie, prima di essere dirette a modificare la procedura, non siano di- rette a creare il "giudice ,,? . È vecchissima l'affermazione che anche le cattìve leggi divengono buone, se applicate da giudici buoni; sta di fatto che. noi ci siamo dato ancora poco pen– siero di formare questo magistrato e che tutto il no– stro Òrdinamento gitl'diziario, estensivamente consi– derato, è un grande impaccio per la desiderata giu– stizia! Non è, il giudice, aggravato dei più diversi uffici? Non è esso uguagliato ad una macchina nella diutur– nità della sua delicata funzione? Non è la sua prepa– razione in contrasto con la missione che gli è asse– gnata? Io penso, spesso, che noi copriamo, a torto, di male parole delle persone che non sono, tutte, all'altezza del proprio compito perchè non le abbiamo foggiate in maniera da poterlo essere e, quasi, mi stupisco che la ma_gi~tratura, nel suo insieme, non sia, di gran lunga, peggiore. Occorre pertanto, per apprezzare la bontà di un Co– dice, paragonarlo collo stato e le condizioni dei chia– mati ad applicarlo . Non è, così, in'opportuno guardare al nuovo Codice in rapporto ai.. .. vecchi giudici!! E, stando, per un altro momento, sulla soglia del– l'obbietto principale dal mio scritto, badiamo alla na– scita del Codice medesimo. Un Parlamento è, non v' ha dubbio, un corpo legi– slativo, inetto a.... legiferare. Il bisticcio meriterebbe un comme_nto che abbandono, per oggi, al lettore, d-ando per provata l'asserzione paradossale ed eretica. Questo non toglie, però, che un Parlamento non debba disinteressarsi delle sue leggi. >' (') ALESSAlIDRO STOPPATO: JI nuovo Coaice tJI Procea"ra penale, In Rivista ai Diritto e Pt·oceaura penale, 1913, pag. tao.

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