U. Zanotti-Bianco e A. Caffi - La pace di Versailles

— 241 — P A R T E 12 FT . — Servizio dello Stato. ^ Art. 116. — Tatti i cittadini per nascita hanno ugnale dirttto al servizi» dello Stato in tutti i rami, purché corrispondano alle premesse stabilite dalla legge, I naturalizzati hanno trle diritto soltanto se domiciliati nello Stato da al– meno cinque anni. I cittadini esteri e quelli naturalizzati che non hanno raggiunto i cinque anni di dimora possono essere assunti al servizio dello Stato soltanto verso con– tratto ed in quei casi provvisti espressamente dalla legge. Art. 117. — Ogni impiegato è responsabile per la sua attività di ufficio qua– lunque sieno le disposizioni che regolano il suo servizio. Art. 118. — Gl i impiegati al momento della loro assunzione in servizio de– vono prestare il giuramento di fedeltà al Re e che coscienziosamente osserve– ranno la-costituzione e la legge. Art. 119. — L a destinazione di servizio e gli emolumenti degli impiegati sono stabiliti con una legge. Art. 120. — Gl i impiegati dello Stato, le loro vedove e i figli hanno diritto a una pensione. Con una legge sono stabilite le condizioni necessarie perchè un impiegato e rispettivamente la sua vedova ed i figli abbiano diritto alla pensione, come pure le disposizioni perchè un impiegato possa esser messo in pensione. P A R T E 13 A . — Chiesa, scuola e istituti di beneficenza. Art. 121. — L'amministrazione religiosa è di spettanza delle autorità eccle– siastiche. Le antoriià ecclesiastiche sottostanno al ministro del cnlto. Art. 122. — Tutte le scuole pubbliche e private come pure tutti gli istituti per l'educazione, stanno sotto il controllo delle autorità della Stato. Art. 123. — Tutti gli istituti di beneficenza e tutte le fondazioni a scopo di beneficenza che durante la vita o in caso di morte sono istituite da privati cui i loro propri averi potranno sussistere soltanto col permesso delle autorità dello Stato sulla base delle disposizioni di legge. L a proprietà di queste istituzioni non può essere considerata proprietà dello Stato e non può essere utilizzala per un altro scopo che non sia quello stabilito. ( Soltanto se coll'andar del tempo, in seguito al cambiamento dei rapporti sociali e per altre circostanze risultasse impossibile di utilizzare le sostanze di una Istituzione per lo scopo stabilito, esse possono essere utilizzate per un'altro scopo simile col permesso dell'autorità legislativa e su proposta deli'entè che amministra le sostanze. Con legge saranno fissate, le ulteriori disposizioni per un tale procedimento, come pure i diritti e i doveri degli enti amministratori e le disposizioni per 11. controllo dello Stato. * P A R T E 14 FT . — Esercito. Art. 124. — Tutti i cittadini sono obbligati a prestar servizio militare. L a durata del servizio militare, le modalità del servizio e le esenzioni dal servizio saranno stabilite da una legge speciale. L a legge inoltre stabilirà i gradi militari e le condizioni per l'acquisto e la perdita del grado. * Art. 125. — I l contingente stabile dell'esercito sarà fissato cgni anno col Col bilancio. Art. 126. — I reati compiuti da membri dell'esercito saranno giudicati dai tribunali militari secondo le disposizioni del codice militare. Le disposizioni di – sciplinari e le pene disciplinari saranno fissate dal Re con un'ordinanza. 16

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