Gaetano Salvemini - Scritti vari (1900-1957)

Il controllo delle nasci.te il che è ben diverso, anzitutto all'opposto, da quello che sostengono gli autori, facendo aperta propaganda di veri e propri mezzi antifecondativi, quali, ad esempio, i pessarii vaginali, i tamponi, i preservativi, la gelatina spermicida, ecc. (vedi pp. 41, 43, 46, 51 e seguenti). Non posso credere che l'opuscolo in parola sia il medesimo in base al quale fu pronunciata la sentenza di assoluzione del Tribunale di Napoli. E perciò, in tale dubbio, mi permetto di denunciare alla Ecc.za V. Ill.ma l'opuscolo del quale allego copia, rilevando in esso una aperta violazione dell'art. 112 della Legge di PS e dell'art. 2 del decreto legislativo 31 maggio 1946 n. 561. Dato poi il gravissimo danno morale che l'opuscolo incriminato può fare, come anzi certamente fa, nella massa del pubblico e specialmente tra le persone dei due sessi poco colte e moralmente poco preparate, ravviso l'opportunità che ne venga da V. E. Ill.ma ordinato il sequestro preventivo a sensi del succitato articolo 2 del decreto n. 561 in data 31 maggio 1946. Iniziata l'istruttoria contro i due "delinquenti" di Napoli e la Editoriale Ethos (casella postale 3472, Milano), che aveva ripubblicato l'opuscolo napoletano nel luglio 1955, il sostituto procuratore della repubblica, dottor Mario Volterra, cominciò col mettere fuori causa i delinquenti napoletani perché erano stati assolti per lo stesso titolo nel 1950, e perciò (art. 90 CP) non potevano essere riprocessati. Quanto al responsabile dell'Ethos, Giorgio Tassinari, reputò che "il fatto non costituisce reato." Invero, se si esamina attentamente la pubblicazione denunziata, si rileva che la stessa non contiene una propaganda contro la procreazione, in quanto in definitiva propugna una procreazione cosciente e volontaria, dalla quale la famiglia e la società potrebbero trarre benefici ben piu sensibili di quelli auspicati con la politica demografica (del regime fascista). Essi si sono limitati a propugnare un metodo da usare per còntrollare le nascite. Esulano dal loro scritto anche il dolo specifico di far propaganda contro la procreazione ed anche il fine di lucro, come è dato desumere dalla serietà degli studi in base ai quali l'argomento è trattato, la competenza della pubblicazione, quali traspaiono dalla stessa (Milano, 27 luglio 1955). Il giudice istruttore, dottor Secchi, accettò in pieno l'opinione del pubblico ministero: cioè mise fuori causa i napoletani già assolti, e per quanto concerneva l'Editoriale Ethos, "entrò in merito." Il denunciante, paladino dei dogmi della Chiesa, non distingue tra norme religiose e giuridiche. La violazione dell'art. 553 CP, infatti, si ha, alternativamente, o quando vi è pubblico incitamento a pratiche contro la procreazione, o propaganda a favore di esse. Nella specie nessuna delle due ipotesi ricorre, in quanto la pubblicazione si limita a far conoscere i metodi piu idonei a limitare la procreazione, non sollecitando il lettore a metterlo in atto. In sostanza, lo spirito dell'opuscolo si può compendiare in questo concetto: "Se volete figli procreateli, se non li volete, i sistemi da usare sono questi." Il che non è incitamento, né propaganda, ma, se si vuole, insegnamento. E assolse l'Ethos perché "il fatto non costituisce reato" (Milano, 8 agosto 1955). Il Minculpop - cioè quello che era chiamato nel tempo mussoliniano il Ministero della cultura popolare, e che oggi, come "ufficio stampa," si è annidato nella presidenza del Consiglio - deve avere dato alla stam951 BiblotecaGino Bianco

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