Gaetano Salvemini - Scritti sulla scuola

Le classi aggiunte e i professori un omicciattolo come me: di burocratici commendatori ce n'è tanti m Italia! Né dal mio divisamento poteva trattenermi la preoccupazione di... ritardare all'infinito la riforma; perché io non facevo parte della maggio,. ranza a cui nelle Commissioni tocca l'onore e l'onere del lavoro: alle idee della maggioranza io ero risolutamente avverso, e le giudicavo dettate da una spaventevole leggerezza e incompetenza; le mie dimissioni sbarazzavano quindi la maggioranza di un oppositore - non faccio per dire - rumoroso, testardo, rompiscatole, e le davano modo di rendersi piu omogenea aggregandosi un burocratico di piu. Che se la Commissione, dal giorno delle mie dimissioni (8 settembre) ad oggi non ha trovato ancora il modo di riunirsi, questa non è colpa mia, come non fu .colpa mia se fra il dicembre e il luglio la Commissione Reale rimase quasi del tutto paralizzata: vuol dire solo che i commendatori Corradini e Fiorini furono occupati altrove. E per ora basta. Le classiaggiunte e i profess~ri1 Prima che fosse approvata la legge sullo stato economico,2 s'intendeva per perequazione del lavoro l'obbligo imposto a quegl'insegnanti, la cui materia avesse uno scarso orario settimanale normale, d'insegnare senza compenso supplementare, fino alla concorrenza di un determinato numero di ore, sia la propria materia, sia materie affini nelle classi aggiunte dello stesso istituto, o nelle classi ordinarie o aggiunte d'altri istituti. i Da "Nuovi Doveri," 30 aprile 1907. [N.d.C.] 2 È la legge 8 aprile 1906, n. 142 portante disposizioni sugli stipendi e sulla carriera del personale delle scuole medie governative. L'art. 8 stabiliva che "nelle scuole di primo grado l'obbligo dell'orario settimanale di insegnamento sarà, per ciascun insegnante, contenuto fra un minimo di 15 ore e un massimo di 18. Nelle scuole di secondo grado il limite minimo sarà di 13 ore e il massimo di 15. Ciascun insegnante sarà tenuto a prestare l'opera sua pel numero di ore richieste dal programma del suo insegnamento, ma se questo numero supererà il massimo delle ore stabilite per l'istituto al quale appartiene, per le ore di insegnament~ in piu del detto massimo sarà compensato in conformità dal 1° comma dell'art. 10.. Quando poi il numero delle ore richieste dal programma della materia da lui insegnata raggmnga almeno il limite minimo stabilito per ciascun grado di istituti, le ore di. insegnru:nento. in piu di quell«; richieste dal programma, che eventualmente gli fossero affidate m classi aggmnte o per altn incarichi, saranno compensate in conformità dal 1° coI?ma dell'art. 10.." . . . . . L'art. 9 prevedeva che l'insegnante di una materia,. che. non rag~mnges~e .11.lu'!ute m1mmo dovesse obbligatoriamente completare l'orario nelle classi aggmnte o. m al~1 _1st1tu~1. Il limite minimo di orario veniva diminuito di due <;>tesettlmanah d1 lez1o~e, quando l'insegnamento venisse impartito in due istituti, o quando l'msegnante dovesse. compiere 11 suo orario minimo con l'insegnamento di una materia diversa ~a. q~ella dell~ l.'ro~rta catt~dra. . La legge rinviava al regolamen":o le norme e le condmom per la 1st1tuz1one e 11 mantcm• mento di classi aggiunte. [N.d.C.] 245 · BibliotecaGino Bianco

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