P. Werner - La Repubblica bavarese dei consigli

- 159 - IV. È severamente vietato di pagare anticipatamente stipendi ecc. 52. Notificazioni complementari circa il commercio del denaro. 1. A tenore delle precedenti disposizioni in data 9 aprile, n. I, nessun pagamento può farsi se non su indicazione dei Consigli d'azienda. Tutti i Consigli di aziende, che sieno in rapporto di affari con Banche e Istituti finanziari, entro il 26 aprile 1919 debbono consegnare al rispettivo Istituto bancario esemplari autentici delle loro firme. E' vietato alle Banche e Istituti finanziari di pagare qualsiasi somma senza questi esemplari di firme. Le motivazioni dei pagamenti restano alla Banca. 2. È vietato di aprir conti in piìt Banche. Chi ne ha già in più Istituti finanziari, deve immediatamente farli trasferire in UN SOLO Istituto. Chi dopo il I Maggio 1919 tiene ancora dei conti in più Istituti senza che ciò sia stato portato a conoscenza della Casa del popolo per le finanze, perde ogni diritto sugli altri conti. 3. Gli Istituti bancari e i loro Consigli d'azienda sono strettamente tenuti a compiere tutti gli affari finanziari senza denaro contante. Per quanto è possibile debbono adoperarsi come mezzo di pagamento gli chèqlleS. Può adoperarsi denaro contante solo nei casi più urgenti, quando si tratti di pagamento di salari e di denaro per le necessità giornaliere.

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