P. Werner - La Repubblica bavarese dei consigli

- 152 - ser controfirmato almeno da dieci elettori (con l'indicazione del domiéilio). Non ha valore I' autenticazione del!' elezione fatta dal datore di lavoro. Non han valore e saranno respinti i verbaliche non contengano le anzidette indicazioni. Monaco, 25 aprile 1919. IL CONSIGLIO ESECUTIVO· DEI CONSIGLI DI FABBRICA E DI SOLDATI DI MONACO LA COMMISSIONE PER LA VERIFICA DELLE ELEZIONI I 41. Regolamento circa il numero dei rappresentanti nell'Assemblea dei Consigli di fabbrica Ali' Assemblea dei Consigli di fabbrica le singole fabbriche invieranno i loro rappresentanti secondo le seguenti norme: 'Ciascuna maestranza da 20 a 40 operai ed impiegati I Consigliere di fabbrica, » 41 » 80 )) 2 )) » 81 » 150 » 3 )) )) )) 151 » 250 » 4 )) )) )) 251 » 400 / 5 » 401 » 600 )) )) 6 )) )) 601 » 1000 » 7 )) )) )) 1001 » 2000 )) 8 )) )) 2001 » 3000 9 oltre 3000 )) » IO Le fabbriche che hanno complessivamente meno di 20 operai ed impiegati eleggono anch'esse uno o due Consiglieri di fabbrica, cui nella loro fabbrica spettano le funzioni prevedute dalle disposizioni provvisorie del 18 aprile 1919. Allo scopo d'esser rappresentate nel!' Assemblea dei Consiglieri di fabbrica, le aziende con meno di 20 operai ed impiegati debbono riunirsi in assemblee rionali con le aziende dello stesso ramo, e delegare rappresentanti ali'Assemblea dei Consigli di fabbrica in numero corrispondente, a tenore delle norme precedenti, al numero totale degli operai e impiegati delle aziende così riunite. 8 blioteca Gmo B anco

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