P. Werner - La Repubblica bavarese dei consigli

- 122 - sono razionate. La ripartizione avviene per modo, che ad ogn persona sola in massima si assegni soltanto una stanza con cu cina, ad ogni famiglia un minimo di camere da letto e un~ stanza d' abitazione. Il numero delle camere da letto si determina .a norma della loro grandezza, come pure del numero dei membri della famiglia e della loro età e sesso. In casi speciali il Comune potrà consentire uno o più vani soprannumerari. 5. Tutti i vani soprannumerari debbono denunziarsi immediatamente ai funzionari comunali delle abitazioni o agli altri uffici che sieno istituiti dai Comuni. Ogni famiglia, che tiene vani soprannumerari, entro due settimane dal rilascio della presente ordinanza può farli occupare da parenti o conoscenti, che già abitavavano nel Comune. Terminato I' accennato periodo, l'assegnazione vien fatta esclusivamente a cura dei Comuni. 6. Chi cerca abitazione si rivolge ali' ufficio comunale di indicazioni. Dove questi non esistano, debbono istituirsi immediatamente. Colui, al quale viene definitivamente assegnata un'abitazione, riceve una carta d'alloggio per i vani assegnatigli. 7. L'ordine delle assegnazioni è determinato esclusiva mente dal bisogno e dall' urgenza. Si deve tener conto delle famiglie con numerosa figliuolanza a preferenza di quelle senza figli, delle· persone coniugate a preferenza delle celibi, e debbono preferirsi coloro che presero parte alla guerra e i danneggiati dalla guerra. Nell' attribuzione delle abitazioni, occorre tener particolare considerazione, nella scelta del piano ecc., delle persone ammalate o difettose come anche delle donne incinte. 8. Oli stessi interessati possono accordarsi tra loro sulla pigione. Se non si viene ad un accordo, il Comune stabit'isce un fitto adeguato, tenendo speciale considerazione delle condizioni dell' inquilino. 9. La presente ordinanza per ora non riguarda gli hòtels, alberghi e caffè, Per questi locali sono in corso speciali disposizioni, ma i Comuni che soffrono penuria d'abitazioni hanno il diritto di prender possesso di vani abitabili anche negli hò8 t I t tels Gf,!,cac. fine di alleviare la penuria. 1 , 10 :L , 10 ,a 1co

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