Carlo Boncompagni di Mombello - Il ministero Rattazzi e il parlamento

H. stato doveva nelle ventiquattr' ore essere interrogato. Se fosse stato fatto, ri tirerei questa parte della mia ossef'vazione . Non lo credo , perchè se ne sarebbe parlato. Se non fu fatto si violarono l'art. 225 del codice di procedura criminale, e l'art. 26 dello statuto, il qnale prescrive che niuno poss::l essere arrestato se non nelle forme che la legge prescrive. Al cospelto della legge il ge~ nerale G~rib~ldi si trova nelle stesse condizioni che tutti i cilt:ldini. Ma quanto più l'uno di questi è illustre , tanto riesce più palese e scandalosa una violazione del diritlo comune commess!l a suo danno. Se non che il generale non era solt:mto cittadino, egli era deputato. La legge che abili ta il governo ad arrestare i deputati in easo di fl agrante reato, dettata dalla nécessità, non vuole estendersi oltre la necessità. Siccome nessuna urgeuza obbliga mai il governo a tenere inca rce;'ato un deputato dorante un mese, nessuna urgenza lo scusa di averlo fatto. Ci fu un altro caso in cui il privilegio dei deputati fu offeso in modo anche più grave, ed èquello degl i onorev(lli Mordini , Fabrizi e Calvino, che diede luogo ai richiami di molti loro colleghi anche tra i più dissenzienti dalle opinioni che essi professano. Fu un delitto fla grante qnello che diede luogo all 'arresto? Anche quì ritirerei il rimprovero, quando mi constasse che fn così. Ma la presun~ zione sta pel no, giacchè ad acquietare i molti richiami che gli erano mossi, sarebbe pure riuscito facile al governo render noto il fatto flagrante che avesse dato luogo aW arresto. Non voglio quì mostrarmi scbitìltoso in punto di l8galità, e dichiaro che appro\'erei anche l' arresto dei

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