Gaetano Salvemini - Dal Patto di Londra alla Pace di Roma

• I ' t I \, \ ., Art. _2. - Le due ai~e parti ·c.ontratnti si impt·gnano - ·reciprie)1C?,Ln1ente a prestarsi il l9ro ·mutuo appoggio e-la lor(?) ~ollaborazione · pe-r il mantenimento d~H'ordiile stabilito dai trat;tati di, pace conclusi a Saint Getmain·, al \ Trianon •ea Neuilly, coslì come p~·r ·il rispettò .e: l'esec~-, zione degii ·obblighi stipulati nei det~i trattati. ·· Art 3.' -· La pre1Sente 1 c;onvenzione avrà la durata di cinque anni .e; potrà essere denunciata 1 0 rinnovata un ( ,· ,. anJnoprin1a della sua scadenza. • I Art. 4: - Il pres~nte trattato sarà comunicato alla Società delle l~azion( in conformita de11'ar.t. 18 del. pa~to. Il pres~nte trattato .sarà ratificato e le: ratifiche. saranno scambi'ate a R.oma. Esse) ntrerà in vig01re s~:qito dopo scambio delle: ratifiche. . ' ' .. ' « In fede di ic:hei pletnipotenJziari rispettivi, l'hanno fir,mato in doppio originale e vi hanno apposto i loro suggelli. . 1 J V •· << Fatto a Roma il S, luglio r 924 )). ·.., \ \ N. B. Gli scritti accompagnati dalla sola i11tdiceizione della da:ta1fu~ono p·ubblicati nella. ·rivi.sta se"ttinia.n.ale << Li' Unità )). I I I ' Biblioteca Gino Bianco '' I

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