reazione o rappresaglia individuale. L'Italia non sente, non realizza l'enortnezza del fenomeno fascista. Essa ha cessato decisamente di essere la « patria del diritto ». Il diritto italico, nell'ora che volge, si potrebbe codificare così: Art. 1. Il Codice penale è abolito in favore dei fascisti. Tutto ciò che esso proibisce e punisce è lecito a questa categoria di persone. Art. 2. È lecito specialmente ai fascisti costituire bande armate, vettovagliarle, dirigerle su date località per l'aggressione di inermi popolazioni o di dati individui. Art. 3. E' lecito sequestrare le persone, e con violenze o minacce costringerle a :firmare dichiarazioni: imporre ai pubblici amministratori di rinunziare alle loro cariche, ecc. Art. 4. E' l~cito ai fascisti sostituirsi all'autorità di pubblica sicurezza nelle perquisizioni e negli arresti, che essi possono eseguire senza ordine di magistrato, in qualunque ora del giorno e della notte, nelle pubbliche vie e nei privati domicili. Art. 5. Ai delitti contemplati nel Codice penale, in quanto siano commessi da non fascisti, si aggiungono i seguenti: a) è delitto professare princìpi socialisti o comunisti o anarchici o sindacalisti, appartenere ad una lega o sindacato, ad un consiglio comunale socialista e perfino a talune cooperative; b) è delitto stampare, redigere o distribuire giornali od altre pubblièazioni socialiste od anarchiche; c) è delitto parlar male del fascismo e dei fascisti; ed è anche delitto sottrarsi alle punizioni che il fascismo intende infliggere. Art. 6. Per la repressione di questi delitti, alle pene ~tabilite dal Codice penale, sono aggiunte le seguenti: a) pene corporali, cioè schiaffi, pugni, bastonate, sfregi, coltellate e revolverate; b) il han.do a tempo indeterminato dal proprio domicilio e dalla propria famiglia; c) l'incendio, la devastazione, la confisca. 601 Biblioteca Gino Bianco
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